Sentenza del 18/09/2019 n. 1074 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
PROCESSO TRIBUTARIO - Contributo unificato - Onlus ed associazioni ambientaliste - esenzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'associazione aveva impugnato davanti al TAR una determinazione comunale relativa all'approvazione di una variante urbanistica e al rilascio di un permesso di costruire. La Segreteria del TAR aveva richiesto il pagamento di un contributo unificato amministrativo di 650 euro, nonostante l'associazione avesse dichiarato di essere esente in quanto ONLUS e associazione ambientalista. Dopo il rigetto del ricorso da parte dei giudici provinciali, l'associazione ha appellato sostenendo che gli atti giudiziari depositati nel rito amministrativo dovessero beneficiare dell'esenzione prevista per le ONLUS e per le associazioni ambientaliste.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, riconoscendo che il ricorso e gli altri atti giudiziari depositati dalle associazioni ambientaliste e ONLUS, nell'ambito di controversie soggette al rito ordinario del codice del processo amministrativo, non sono soggetti al contributo unificato. La decisione si fonda sull'interpretazione coordinata dell'art. 10 del d.P.R. 115/2002 e dell'art. 27-bis della Tabella B allegata al d.P.R. 642/1972: l'esenzione dal bollo prevista per gli atti posti in essere o richiesti dalle ONLUS comprende anche il ricorso giurisdizionale e, tramite la clausola di salvezza dell'art. 10, esclude il contributo unificato. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Prevede la non assoggettabilità al contributo unificato dei processi già esenti dall'imposta di bollo.
La norma è stata interpretata nel senso che la sua clausola di salvezza consente di applicare al processo amministrativo l'esenzione derivante dall'esenzione dall'imposta di bollo prevista per le ONLUS.
Art. 27-bis della Tabella B allegata al d.P.R. n. 642/1972
Prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti posti in essere o richiesti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
Il termine "atti" comprende anche gli atti processuali e il ricorso giurisdizionale depositati da una ONLUS o da un'associazione ambientalista avente i requisiti richiesti.
Art. 9 della Convenzione di Aarhus
Riconosce l'importanza dell'accesso alla giustizia in materia ambientale e sostiene il ruolo delle associazioni ambientaliste nella tutela di interessi pubblici ambientali.
Art. 6 della Direttiva 2003/4/CE
È richiamato quale fonte eurounitaria che valorizza l'accesso alla tutela giurisdizionale in materia ambientale e lo status particolare delle associazioni ambientaliste.
Sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 987 del 22 febbraio 2016
In tema di ricorso in materia assoggettata al rito ordinario del codice processuale amministrativo gli atti giudiziari posti in essere e depositati in tale rito dalle associazioni ambientaliste e ONLUS non sono soggetti al contributo unificato.
La sentenza è stata assunta come precedente interpretativo secondo cui l'esenzione dal bollo per le ONLUS si estende al contributo unificato quando il processo amministrativo sarebbe altrimenti soggetto all'imposta di bollo.
Massime di principio
- Un'associazione ambientalista costituita come ONLUS può invocare l'esenzione dal contributo unificato per gli atti processuali depositati nel rito amministrativo, se possiede effettivamente i requisiti soggettivi previsti dalla normativa.
- L'esenzione dal contributo unificato deriva dal collegamento tra l'art. 10 del d.P.R. 115/2002 e l'art. 27-bis della Tabella B del d.P.R. 642/1972: se l'atto processuale è esente dall'imposta di bollo in ragione della qualifica di ONLUS, può risultare esente anche dal contributo unificato.
- La qualifica formale di ONLUS o di associazione ambientalista non è da sola sufficiente in ogni caso: occorre verificare la normativa vigente, lo statuto, l'iscrizione o il riconoscimento dell'ente e la natura della controversia.
- Il riconoscimento europeo e internazionale del ruolo delle associazioni ambientaliste può orientare l'interpretazione delle norme nazionali in senso favorevole all'accesso alla giustizia ambientale.
- In caso di richiesta di pagamento da parte della segreteria giudiziaria, l'ente deve dichiarare e documentare tempestivamente il proprio status, richiamando le norme sull'esenzione e chiedendo formalmente il riesame della richiesta.
- La decisione riguarda specificamente il rito amministrativo ordinario e non stabilisce automaticamente l'esenzione per ogni tipo di giudizio, ogni atto o ogni ente non lucrativo.
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