Cassazione Civile, Ordinanza n. 32281/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
Un comproprietario ha convenuto in giudizio l'altro chiedendo la demolizione di una sopraelevazione realizzata al secondo piano di un immobile comune e il risarcimento del danno, assumendo che l'opera fosse stata eseguita in violazione della normativa civilistica sulle sopraelevazioni e della disciplina urbanistica e antisismica. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo, sulla base della CTU, che la sopraelevazione non fosse pericolosa per la statica dell'edificio, pur essendo non conforme alla normativa urbanistica e comunque sanabile. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione e falsa applicazione di numerose disposizioni urbanistiche e civilistiche, in particolare dell'art. 1127 c.c., sostenendo che la costruzione non rispettava la normativa urbanistica, che il c.t.u. aveva accertato un danno/criticità strutturale e che le opere incidevano anche sul decoro architettonico dell'edificio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso nei limiti indicati in motivazione, ha dichiarato assorbito il terzo motivo relativo alle spese, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione affinché applichi il principio di diritto affermato. La Corte ha chiarito che il divieto di sopraelevazione ex art. 1127, comma 2, c.c. opera anche quando la nuova opera, pur non determinando un imminente collasso, non sia intrinsecamente conforme alle condizioni statiche e alla normativa antisismica; non è sufficiente che la pericolosità sia esclusa da futuri e incerti interventi di rinforzo, dovendo l'assenza di rischio risultare ex ante e dalla stessa nuova costruzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 1127 c.c.
Il diritto di sopraelevazione incontra un limite assoluto nelle condizioni statiche dell'edificio; il divieto opera anche in presenza di vulnerabilità rispetto a sollecitazioni sismiche e non solo quando esista un imminente pericolo di collasso.
artt. 27, 31, 33, 52, 83, 84, 90, 93, 94, 97 d.P.R. n. 380/2001
Richiamati dal ricorrente come norme urbanistiche e antisismiche asseritamente violate; la Corte precisa che tali violazioni rilevano in sede civile solo se comportano lesione di un diritto soggettivo, e che il giudice ordinario le valuta incidentalmente.
L.R. n. 14/2009
Richiamata dal ricorrente in relazione alla normativa urbanistica; la sentenza non ne sviluppa una autonoma interpretazione nel merito.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente; la sentenza non ne offre un'applicazione decisiva nella ratio decidendi.
artt. 871, 872, 1102, 1108, 1117, 1120, 1122, 2697 c.c.
Richiamati dal ricorrente; la Corte li considera non tutti pertinenti, ritenendo centrale ai fini della decisione l'art. 1127 c.c. e precisando che le violazioni urbanistiche incidono solo se producono lesione del diritto soggettivo.
Massime di principio
- In tema di sopraelevazione condominiale, il limite delle condizioni statiche dell'edificio va valutato ex ante: la nuova opera è vietata non solo quando provochi un pericolo imminente di collasso, ma anche quando renda l'edificio o la struttura sottostante inidonei a fronteggiare le sollecitazioni cui deve resistere, comprese quelle sismiche.
- Le leggi antisismiche integrano l'art. 1127, comma 2, c.c.: la loro inosservanza fa presumere la pericolosità della sopraelevazione, presunzione superabile solo con la prova che la sopraelevazione e la struttura sottostante siano entrambe idonee a fronteggiare il rischio.
- La legittimità della sopraelevazione non può essere fondata su futuri e incerti interventi di consolidamento rimessi alla volontà del sopraelevante; l'idoneità statica deve essere intrinseca alla nuova opera al momento della sua realizzazione.
- Le violazioni della normativa urbanistica, in sede di giudizio civile tra privati, rilevano solo in quanto da esse derivi una lesione di un diritto soggettivo; il giudice ordinario le esamina incidentalmente e, salvo i profili sulle distanze, la tutela può essere solo risarcitoria in forma pecuniaria.
- La deduzione di una lesione del decoro architettonico deve risultare già oggetto di contraddittorio nei gradi di merito; se proposta per la prima volta in cassazione è nuova e non scrutinabile.
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