Cassazione Penale, Sentenza n. 33712/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) violazione di legge e mancanza/illogicità della motivazione rispetto alla sussistenza degli elementi indiziari per la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., con richiamo agli artt. 273 c.p.p. e 74 DPR 309/1990). Si contestava che le intercettazioni e gli altri elementi non dimostrassero la partecipazione, ma solo rapporti di amicizia o di lavoro e che non fosse dato adeguato riscontro alle censure difensive; 2) violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p., deducendo che le esigenze cautelari non erano adeguatamente valutate rispetto agli elementi fattuali e personali dell'indagato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il controllo di legittimità in sede di cassazione non consente la rinnovazione del giudizio sui fatti né una diversa valutazione degli indizi quando la motivazione del giudice di merito sia adeguata e coerente. Ha confermato che l'ordinanza impugnata ha fornito motivazione logica e puntuale in ordine all'esistenza dell'associazione e al ruolo stabile e organico dell'Iiritano, desumibile da intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, perquisizioni, sequestri e servizi d'indagine. Sulla questione cautelare la Corte ha richiamato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in presenza di gravi indizi per i reati richiamati, rilevando che la difesa non ha fornito elementi concreti per superare tale presunzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) ed e))
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte sottolinea che il ricorso è ammesso solo per violazione di specifiche norme ovvero per manifesta illogicità della motivazione, non per mera diversa valutazione dei fatti.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto delle regole probatorie e della valutazione degli elementi indiziari; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia rispettato i canoni motivazionali richiesti.
art. 74 DPR n. 309/1990
Norma sul traffico e spaccio di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori fossero idonei a sostenere la sussistenza dei gravi indizi per i reati previsti da tale disciplina.
art. 274 cod. proc. pen. (lett. c))
Norma sulle misure cautelari e motivazione delle esigenze cautelari; il ricorrente ha denunciato violazione ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente valutato le esigenze cautelari alla luce degli elementi indiziari.
art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)
Prevede una presunzione relativa che, in presenza di gravi indizi per specifici delitti (richiamati nel testo), rende più probabile l'applicazione della custodia cautelare in carcere salvo che emergano elementi concreti contrari; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia superato tale presunzione.
art. 51 (commi 3-bis e 3-quater) (richiamato)
Richiamato a indicare i delitti per i quali opera la presunzione cautelare di cui all'art. 275, comma 3; la Corte applica il principio che tali gravi indizi giustificano la misura più afflittiva salvo prova contraria.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari è limitato: non consente di rivedere i fatti o rivalutare gli indizi se la motivazione del giudice di merito è adeguata, coerente e priva di errori logici/giuridici.
- Intercettazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni di collaboratori, perquisizioni, sequestri e servizi investigativi possono costituire insieme un quadro indiziario solido e sufficiente a fondare la custodia cautelare per associazione e traffico di stupefacenti.
- La presenza di forniture abituali/continui rapporti di approvvigionamento e la gestione di un locale per lo spaccio costituiscono elementi idonei a dimostrare l'inserimento organico in un'associazione finalizzata al narcotraffico.
- In tema di esigenze cautelari, esiste una presunzione relativa (art. 275, comma 3 c.p.p.) a favore della custodia in carcere quando sussistono gravi indizi per i reati richiamati: per superarla la difesa deve produrre elementi concreti e specifici, non deduzioni generiche.
- Le censure difensive che si limitano a prospettare alternative interpretative dei fatti (es. rapporto di amicizia o di lavoro invece che partecipazione associativa) difficilmente superano la valutazione del giudice di merito, salvo prova documentale o fattuale nuova e significativa.
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