Sentenza del 24/05/2018 n. 2382 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Avviso - Contestazioni relative all'abuso del diritto - Contraddittorio - Mancata instaurazione - Nullità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. La sentenza ha affermato che il contraddittorio preventivo costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, funzionale al diritto di difesa, al buon andamento della pubblica amministrazione e alla leale collaborazione tra contribuente e Amministrazione. La sua omissione, anche in materia di abuso del diritto, determina la nullità dell'avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento per la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto consentirgli di essere sentito prima dell'emanazione dell'atto, anche perché l'accertamento riguardava contestazioni relative all'abuso del diritto.
Norme richiamate
Principio generale del contraddittorio endoprocedimentale
Il diritto al contraddittorio è il diritto del destinatario del provvedimento a essere sentito prima della sua emanazione.
Il contraddittorio preventivo è considerato un principio fondamentale e immanente nell'ordinamento, applicabile anche in assenza di una specifica previsione normativa. Esso consente al contribuente di partecipare al procedimento e di far valere preventivamente le proprie ragioni.
Principio di leale collaborazione tra Amministrazione e contribuente
La pretesa tributaria deve formarsi attraverso un procedimento partecipato e trasparente. La comunicazione degli atti imponibili e l'ascolto del contribuente sono funzionali a una decisione amministrativa corretta e consapevole.
Cassazione, sentenza n. 19667/2014
La formazione della pretesa tributaria deve rispettare il principio di partecipazione del contribuente e il contraddittorio nella fase precontenziosa o endoprocedimentale.
Cassazione, sentenze nn. 406/2015 e 4314/2015
Il contraddittorio precontenzioso è necessario anche quando l'Amministrazione contesta l'abuso del diritto; la sua omissione può determinare la nullità dell'atto impositivo.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione intende emettere un accertamento fondato su valutazioni complesse, compreso l'abuso del diritto, deve normalmente instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente.
- Il contribuente deve avere una possibilità effettiva di conoscere le contestazioni e presentare osservazioni prima dell'emanazione dell'avviso.
- La mancata instaurazione del contraddittorio può comportare la nullità dell'avviso di accertamento, soprattutto quando il contraddittorio sia necessario per legge o costituisca una garanzia essenziale del procedimento.
- In una situazione analoga, occorre verificare se l'Amministrazione abbia comunicato preventivamente le contestazioni, concesso un termine adeguato e valutato le osservazioni del contribuente.
- La violazione del contraddittorio non è necessariamente irrilevante: può incidere direttamente sulla validità dell'atto e costituire un motivo autonomo di impugnazione.
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