Cassazione Penale, Sentenza n. 5083/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva escluso per il capo 2) (corruzione) la qualifica di incaricato di pubblico servizio e quindi l'integrazione del reato, nonché la qualificazione dei fatti relativi al capo 4) (peculato) come appropriazione indebita. Il Procuratore deduceva la mancata valutazione della natura pubblicistica delle entrate del Casinò di Sanremo ex art. 19 d.l. n. 318/1986 e contestava la valutazione del Tribunale secondo cui l'attività del cartaio (preparazione, siglatura, fascettatura, registrazione e custodia dei mazzi) sarebbe meramente esecutiva e non idonea a conferire allo stesso la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai fini della configurabilità del reato di corruzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al solo capo 2) (corruzione). Ha valorizzato il mutato quadro normativo e giurisprudenziale (in particolare l'orientamento delle Sezioni Unite che riconosce rilevanza pubblicistica alla gestione del gioco pubblico e l'orientamento secondo cui il concessionario gestisce un'attività riconducibile al monopolio statale) e ha ritenuto che l'attività della società che gestisce il Casinò di Sanremo e le concrete mansioni svolte dal cartaio possano integrare, anche per il loro contenuto certificativo/di controllo, una prestazione riconducibile all'incarico di pubblico servizio. Conseguentemente la Corte ha annullato la parte dell'ordinanza che escludeva il reato di corruzione (capo 2) e ha disposto il necessario ulteriore esame da parte del giudice di merito alla luce delle osservazioni della Corte (annullamento parziale con rinvio per i provvedimenti consequenziali).
Norme richiamate
art. 19 d.l. 1 luglio 1986, n. 318 (conv. L. 488/1986)
le "entrate" derivanti ai Comuni di Sanremo e Venezia dalla gestione ... sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie
La Corte ha ritenuto rilevante la norma per qualificare le entrate del Casinò come pubblicistiche ex origine, contribuendo a configurare la natura pubblica dell'attività di gestione affidata al soggetto concessionario/partecipato
art. 358 c.p. (incaricato di pubblico servizio)
Applicazione del criterio oggettivo-funzionale: la Corte ha valutato le mansioni concrete (attività di siglatura, fascettatura, registrazione e custodia delle carte) e ha ritenuto che, se dotate di valenza certificativa e di controllo, possano rientrare nella nozione di incaricato di pubblico servizio
art. 110 TULPS e disciplina delegata (d.lgs. 14/04/1948 n. 496)
Richiamata per il regime di monopolio/statale della materia del gioco pubblico e per il quadro normativo che giustifica il controllo pubblico sull'attività di gioco
Sez. U, pen. n. 6087 del 24/09/2020 (Rubbo)
La Corte di Cassazione ha valorizzato i principi di questa pronuncia secondo cui il concessionario che gestisce un'attività riservata al monopolio statale esercita poteri e funzioni che assumono rilievo pubblico, estendendo tali principi anche ai casinò tradizionali
Sez. U, civ. n. 5492 del 06/06/1994
Richiamata come pronuncia storica che esitava una qualificazione privatistica della gestione, ma la Corte di legittimità ha comunque ritenuto superati alcuni dei suoi principi alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale
Sez. U, civ. n. 202 del 01/04/1999 e Sez. U, n. 8438 del 09/03/2010
Pronunce che hanno affermato la riconducibilità della gestione della casa da gioco alla figura della concessione di pubblico servizio, indicate dalla Corte come orientamento favorevole alla qualificazione pubblicistica dell'attività
Legge 26 aprile 1990, n. 86 (modifica definizione di incaricato di pubblico servizio)
Rilevata per spiegare il passaggio a un parametro oggettivo-funzionale nella nozione di incaricato di pubblico servizio (criterio basato sulla funzione svolta, non sul rapporto di impiego)
Legge n. 383/2001; d.lgs. 8 luglio 2002, n. 138; normativa successiva sul gioco (es. legge n. 220/2010; legge n. 111/2023)
Richiamate nel quadro normativo che ha accentuato il carattere pubblico e di tutela della salute/ordine pubblico/erario nella regolazione del gioco pubblico, conferendo rilevanza alla funzione pubblicistica della gestione
Articoli del codice penale citati (es. art. 646, art. 61 n. 11 c.p.)
Richiamati nei capi di imputazione concernenti peculato/appropriazione indebita e possibili concorrenti qualificazioni: la decisione della Corte incide sulla configurabilità del reato di corruzione per il capo 2) in presenza di qualifica di incaricato di pubblico servizio
Massime di principio
- Per valutare se la gestione di un casinò o altra forma di gioco sia "pubblico servizio" occorre guardare al quadro normativo complessivo (concessione, regime di monopolio, disposizioni specifiche come art. 19 d.l. 318/1986) e agli interessi pubblici tutelati (fede pubblica, ordine, salute, gettito erariale).
- La qualifica soggettiva dell'operatore (public official/incaricato di pubblico servizio) si determina con criterio oggettivo-funzionale: non conta solo il rapporto di impiego, ma le mansioni concrete svolte e la loro rilevanza di controllo/certificazione rispetto all'attività pubblicistica.
- Mansioni apparentemente "esecutive" possono integrare incarico di pubblico servizio se implicano poteri di verifica, certificazione o controllo (es. siglatura, registrazione, custodia e controllo integrità degli strumenti di gioco) che garantiscono il corretto funzionamento dell'attività pubblica.
- In casi analoghi è fondamentale documentare la convenzione/atto di affidamento, la natura della società (partecipazione pubblica), la disciplina dei flussi finanziari (periodicità dei riversamenti al Comune) e le procedure interne (registri, sigle, armadi, fascette di sicurezza) per dimostrare la valenza pubblicistica dell'attività.
- Se l'attività è qualificata come pubblicistica/concessionaria, fatti di corruzione o peculato riconducibili a soggetti che svolgono funzioni di controllo o certificazione possono essere perseguiti con le aggravanti e le specifiche fattispecie previste per i pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.
- La giurisprudenza è evoluta e tende a valorizzare la funzione pubblica del controllo in materia di giochi: pertanto decisioni di merito che si basano esclusivamente su vecchi precedenti che qualificano l'attività come meramente privatistica vanno riesaminate alla luce dei più recenti principi delle Sezioni Unite.
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