Sentenza del 01/04/2019 n. 2047 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Avviso di accertamento- motivazione- allegazione dei documenti menzionati nell'avviso di accertamento-non necessitano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità dell'avviso di accertamento sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto allegare tutti gli atti e i documenti richiamati nella motivazione dell'avviso. La questione riguardava l'interpretazione dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 e la sufficienza della motivazione per relationem.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che non esiste un diritto del contribuente a ottenere l'allegazione di tutti i documenti menzionati nell'avviso. L'obbligo di allegazione riguarda soltanto gli atti dei quali il contribuente non abbia già avuto integrale e legale conoscenza. La motivazione può essere redatta per relationem, mediante il richiamo ad altri atti o documenti, purché l'avviso notificato ne riproduca il contenuto essenziale, comprendente gli elementi necessari e sufficienti a individuare oggetto, contenuto e destinatari e a consentire la difesa del contribuente.
Norme richiamate
Articolo 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000 consente di assolvere all'obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem.
L'Amministrazione può motivare l'avviso richiamando altri atti o documenti senza allegarli necessariamente, quando il contribuente ne abbia già integrale e legale conoscenza oppure quando l'avviso riproduca il loro contenuto essenziale. L'allegazione è necessaria solo per gli atti non già conosciuti dal contribuente e indispensabili per comprendere la pretesa tributaria e difendersi.
Massime di principio
- La motivazione di un avviso di accertamento può essere redatta per relationem, cioè mediante il rinvio ad altri atti o documenti.
- Non è necessario allegare ogni documento citato nell'avviso: occorre allegare soltanto gli atti non già conosciuti legalmente e integralmente dal contribuente, quando siano necessari per comprendere la pretesa.
- L'avviso deve comunque riportare il contenuto essenziale degli atti richiamati, in modo da rendere comprensibili i presupposti della contestazione e consentire un'effettiva difesa.
- La mancata allegazione di un documento non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento; il contribuente deve verificare se il documento fosse già conosciuto o conoscibile legalmente e se l'avviso ne riportasse gli elementi essenziali.
- La motivazione è insufficiente quando il semplice rinvio impedisce di individuare i fatti contestati, i criteri utilizzati o le ragioni della pretesa tributaria.
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