Cassazione Penale, Sentenza n. 45927/2022 del 05/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ventura ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. a seguito di giudizio abbreviato per i reati: detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 - capo A), il reato previsto dall'art. 23, commi 3 e 4, legge 18 aprile 1975 n.110 (capo B) e ricettazione (art. 648 c.p. - capo C). Il motivo principale del ricorso in Cassazione era che la quantità complessiva di stupefacenti (circa 8,6 grammi: 5 g di cocaina e 3,6 g di eroina) sarebbe da considerarsi di lieve entità ai sensi dell'art.73, comma 5, DPR 309/90 e dunque la fattispecie doveva essere qualificata in termini più favorevoli. La difesa ha inoltre sostenuto che la presenza della pistola non dovrebbe incidere sulla valutazione della lieve entità perché costituisce reato distinto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, secondo cui la valutazione della lieve entità va svolta concretamente e complessivamente tenendo conto non solo del dato ponderale ma anche della personalità dell'imputato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione. Nel caso specifico i giudici avevano rilevato che la sostanza era suddivisa in 40 involucri (26 di cocaina e 14 di eroina), idonei alla distribuzione, e la presenza di una pistola carica con matricola abrasa era segno di inserimento in un contesto criminoso organizzato o in un mercato fortemente antagonistico. Tali elementi, valutati congiuntamente, hanno prevalso sul dato quantitativo marginale e hanno escluso la configurabilità della lieve entità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73
art. 73, comma 1; art. 73, comma 5
La valutazione della lieve entità ex comma 5 deve essere compiuta in concreto e in modo complessivo considerando quantità, qualità, personalità dell'indagato, modalità, mezzi e circostanze; i vari indici possono compensarsi e non devono tutti avere segno positivo per riconoscere la lieve entità
legge 18 aprile 1975 n. 110
Norma relativa all'uso e detenzione di armi rilevante come capo di imputazione distinto e come circostanza fattuale valutabile nel contesto del reato di stupefacenti
codice penale
Articolo relativo al reato di ricettazione, contestato come capo autonomo
codice di procedura penale
Stabilisce l'onere di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa
Sentenza Corte Costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per inammissibilità; utilizzata per motivare il versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La valutazione della lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/90 è concreta e complessiva: non prevale automaticamente il mero dato ponderale se altre circostanze indicano maggiore offensività
- Fattori rilevanti oltre al peso della sostanza: numero e modalità di confezionamento (es. molte dosi già pronte), varietà delle sostanze, modalità di detenzione e comportamento dell'imputato (fuga, elusione del controllo)
- La presenza di armi o di altri indici di organizzazione/violenza può pesare significativamente contro il riconoscimento della lieve entità, pur trattandosi di reati distinti
- Gli indici previsti dal comma 5 possono compensarsi: non è necessario che tutti siano favorevoli per riconoscere la lieve entità, né che uno solo positivo prevalga automaticamente
- In sede di impugnazione in Cassazione l'assenza di profili sostanziali o di una motivazione idonea a contrastare la valutazione di merito può determinare l'inammissibilità del ricorso e pesanti oneri a carico del ricorrente
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