Cassazione Penale, Ordinanza n. 02298/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Un soggetto, nella qualità di legale rappresentante della propria ditta individuale, era stato condannato in primo grado per omesso versamento dell'IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2016, per un importo complessivo superiore a 445.000 euro, in violazione dell'art. 10-ter del D.Lgs. 74/2000. La Corte di appello aveva confermato la condanna a sei mesi di reclusione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e erronea applicazione di legge sulla responsabilità, sostenendo che la prova della condotta fosse stata desunta solo dalla documentazione proveniente dalla denuncia dell'Agenzia delle Entrate; 2) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato in modo adeguato la documentazione dell'Agenzia delle Entrate e che il ricorrente non aveva offerto dati positivi idonei a contrastarne le risultanze né elementi per escludere l'elemento psicologico. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, rilevando che l'omesso versamento era di importo quasi doppio rispetto alla soglia di punibilità, con conseguente corretta esclusione dell'art. 131-bis c.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10-ter D.Lgs. 74/2000
Integra il reato l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale oltre la soglia di punibilità, se la condotta è provata e non sono forniti elementi contrari idonei a escludere l'elemento soggettivo.
art. 131-bis c.p.
Non è applicabile quando l'entità dell'omesso versamento è rilevante, in particolare quando l'importo è quasi doppio rispetto alla soglia di punibilità.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sent. Corte cost. n. 186/2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel reato di omesso versamento IVA, la prova può essere desunta dalla documentazione dell'Amministrazione finanziaria se il giudice di merito la valuta in modo logico e coerente e l'imputato non offre elementi positivi contrari.
- La censura di vizio di motivazione non può risolversi in una mera contrapposizione assertiva alla ricostruzione del giudice di merito, occorrendo indicare specifici elementi di fatto o di diritto idonei a incrinarne la tenuta.
- La mancata prova di circostanze idonee a escludere l'elemento psicologico consente di ritenere integrato il dolo richiesto dal reato tributario contestato.
- La particolare tenuità del fatto è normalmente esclusa quando l'offesa è apprezzabile in ragione dell'entità dell'importo omesso, specie se sensibilmente superiore alla soglia di punibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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