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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3700/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: (1) vizio di motivazione relativo all'attribuzione al ricorrente dei soprannomi "Baggio", "Attillau" e "R" e alla valutazione delle intercettazioni e della testimonianza del maresciallo Catagnoti; omessa valutazione di elementi che avrebbero escluso il coinvolgimento nell'estorsione e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche a fronte dell'assoluzione dal reato di stupefacenti; (2) vizio di motivazione circa la compartecipazione nel reato di estorsione in qualità di autore morale (istigatore), dovendo la Corte motivare come il concorso morale sia dimostrato, soprattutto perché il ricorrente era stato assolto dai reati di droga che avrebbero giustificato la finalità estorsiva (ottenere il saldo di una partita di droga). Il Pubblico ministero ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente al vizio relativo alla compartecipazione nel reato estorsivo.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo (insufficiente motivazione sull'attribuzione al ricorrente del ruolo di mandante/istigatore dell'estorsione dopo le assoluzioni per reati di droga) e manifestamente infondato il primo motivo. Per carenza motivazionale sulla natura e sul rapporto causale del "concorso morale" l'annullamento è stato disposto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per nuovo giudizio limitatamente a tale profilo. Inoltre, la Corte ha ordinato la correzione della data di nascita indicata nella sentenza impugnata (corretta in 25/11/1970).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Definisce il concorso nel reato; la Corte indica che, quando si addebita il concorso morale, il giudice deve motivare in quale forma di partecipazione si sia manifestato e il rapporto di causalità con l'attività degli altri concorrenti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. e)

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione: la Corte ricorda che il vizio di motivazione è deducibile se il giudice non dimostra di aver considerato i fatti decisivi; tuttavia non è obbligatorio rispondere testualmente a ogni singola censura se la decisione mostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi.

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    art. 610, c.5; art. 611, c.1-bis

    Norme procedurali che regolano la trattazione in camera di consiglio e la possibilità di non svolgere trattazione orale quando non richiesta nei termini; la Corte ha proceduto in camera di consiglio per mancanza di richiesta di trattazione orale.

  • art. 130, comma 1 cod. proc. pen.

    Consente la correzione di errori non costituenti nullità; la Corte ha applicato questa norma per correggere la data di nascita riportata erroneamente nella sentenza impugnata.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sui delitti in materia di stupefacenti: la sentenza d'appello aveva assolto il ricorrente per il delitto di cui all'art. 73, elemento che ha inciso sulla valutazione della finalità estorsiva originariamente invocata.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 74

    art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la precedente esclusione della responsabilità per tale reato ha reso necessario un riesame motivato della partecipazione morale all'estorsione.

Massime di principio

  • Quando l'imputato è assolto dai reati che costituivano la presunta causa o finalità di un successivo reato (es. estorsione per recupero di debito di droga), il giudice d'appello che confermi la responsabilità per il secondo reato deve motivare espressamente e con chiarezza il diverso nesso causale e la concreta forma di concorso morale addebitata.
  • L'attribuzione di soprannomi o appellativi a un imputato richiede elementi individualizzanti chiari nelle intercettazioni o in altre prove: l'esistenza di possibili ambiguità può essere valutata come questione di merito, ma la motivazione della sentenza deve dimostrare il collegamento probatorio rilevante.
  • Il giudice di merito non è obbligato a rispondere punto per punto a ogni censura dell'appello se la decisione complessiva mostra di aver preso in considerazione i fatti decisivi; tuttavia, su questioni centrali (es. natura del concorso morale) è richiesta motivazione esplicita.
  • In caso di concorso morale (art. 110 c.p.), il giudice deve indicare in quale delle forme previste (istigazione, determinazione, agevolazione, adesione, approvazione) si manifesta il contributo e come tale contributo abbia avuto efficacia causale nell'esecuzione del reato.
  • La Corte di cassazione può annullare con rinvio la sentenza impugnata quando ricorra un vizio di motivazione non sanabile con semplice correzione: il rinvio va a un diverso collegio per nuovo esame del profilo censurato.
  • Errori materiali o di intestazione (es. data di nascita) possono essere corretti d'ufficio ai sensi dell'art. 130 c.p.p. qualora si tratti di errore non traducente in nullità del procedimento.
  • La Procura può chiedere l'annullamento parziale della sentenza; la Suprema Corte valuta le censure e può limitare l'annullamento ai soli profili effettivamente affetti da vizio motivazionale.

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