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Ordinanza

Ordinanza n. 385/2026 - Lecce, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: relazione del CAT di Mottola del 16 aprile 2026 e silenzio-diniego sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la relazione del CAT di Mottola e hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso documentale presentate alla ASL il 20 aprile 2026 e all'altro soggetto il 21 aprile 2026, rimaste prive di riscontro, con ordine di esibizione ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Hanno inoltre domandato, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato. La vicenda riguarda il trattamento terapeutico della minore, attualmente erogato dal Centro BACAU, e la prospettata necessità di acquisire informazioni e documentazione circa la possibilità che altro soggetto offra un trattamento analogo e valido.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo assente il periculum in mora. Il pregiudizio allegato è stato considerato meramente ipotetico e indimostrato, non essendovi allo stato evidenza oggettiva che l'altro soggetto non sia in grado di offrire alla minore un trattamento terapeutico analogo e valido rispetto a quello erogato dal Centro BACAU. Il giudice ha inoltre rilevato che, anche ove tale impossibilità fosse successivamente verificata in concreto, resterebbe ferma la portata condannatoria dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 24063 del 25 giugno 2025, che pone a carico dell'azienda sanitaria le spese necessarie per il trattamento. Ogni valutazione sul fumus boni iuris è stata assorbita. Il TAR ha comunque invitato l'amministrazione a dare sollecito seguito alla richiesta di informazioni, richiamando i principi di collaborazione e buona fede nel rapporto tra privato e pubblica amministrazione, in considerazione della peculiarità e delicatezza della vicenda. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    ordine di esibizione documentale ex art. 116 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio-diniego sulle istanze di accesso e della conseguente richiesta di esibizione documentale.

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l’art. 55 cod. proc. amm.

    Richiamato quale disposizione generale sulla tutela cautelare collegiale.

  • art. 700 c.p.c.

    ordinanza ex art. 700 c.p.c. adottata dal Giudice del Lavoro ... n. 24063 del 25.6.2025

    L'ordinanza cautelare già adottata dal giudice ordinario conserva efficacia condannatoria quanto all'obbligo dell'azienda sanitaria di sostenere le spese necessarie per il trattamento terapeutico.

  • art. 1 l. 241/1990

    fondamentali principi di collaborazione e buona fede ... ai sensi dell’art. 1 della l. n. 241/1990

    Richiamato per sollecitare l'amministrazione a dare tempestivo seguito alla richiesta di informazioni, alla luce dei doveri di collaborazione e buona fede.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla disciplina nazionale per giustificare l'oscuramento dei dati personali in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora non può fondarsi su un pregiudizio meramente ipotetico: il rischio allegato deve essere concreto, attuale e adeguatamente dimostrato mediante elementi oggettivi.
  • La domanda cautelare deve essere rigettata quando non sia dimostrata l'attuale inidoneità dell'alternativa terapeutica o assistenziale prospettata, anche se la vicenda riguarda interessi particolarmente delicati.
  • La permanenza di un precedente provvedimento giudiziale che pone a carico dell'amministrazione le spese necessarie per una prestazione sanitaria può escludere, allo stato, l'attualità del pregiudizio economico o assistenziale dedotto a sostegno della cautelare.
  • Quando difetta il periculum in mora, il giudice cautelare può assorbire la valutazione sul fumus boni iuris.
  • Anche in assenza di concessione della misura cautelare, il giudice può sollecitare l'amministrazione a fornire tempestivo riscontro alle richieste del privato, richiamando i principi di collaborazione e buona fede che devono informare i rapporti tra amministrazione e cittadini.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoTutela cautelareAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativoSanità
IstitutiTutela cautelareBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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