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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29493/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il riesame e poi il ricorso per cassazione avverso un sequestro preventivo disposto su un'unità immobiliare in Napoli, ritenuta assoggettata a vincolo monumentale e destinata a uso ufficio ma utilizzata per fini abitativi. Il GIP aveva ravvisato il fumus dei reati edilizio e paesaggistico e il periculum in mora. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p., sostenendo che il precedente sequestro d'urgenza non era stato convalidato entro 48 ore e che il successivo sequestro preventivo era stato adottato senza autonoma rivalutazione dei presupposti; 2) violazione della disciplina edilizia sul mutamento di destinazione d'uso senza opere in zona A, con contestazione del fumus del reato edilizio e di quello paesaggistico; 3) insussistenza del periculum in mora, perché le opere sarebbero state ultimate prima del sequestro e il pericolo sarebbe stato fondato su attività futura; 4) violazione degli artt. 321 e 322 c.p.p. per erronea individuazione dei destinatari e per l'inapplicabilità del concorso di persone alla contravvenzione; 5) violazione dell'art. 321 c.p.p. e del principio di proporzionalità per l'estensione del vincolo all'intera unità immobiliare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto, in sintesi, che i ricorrenti persone fisiche, pur astrattamente legittimati, non avevano allegato un interesse personale, concreto e diretto all'impugnazione, poiché le censure riguardavano in realtà la posizione delle società; inoltre, i ricorsi delle società erano invalidi perché mancava una valida procura speciale conferita dai rispettivi legali rappresentanti. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 3-bis, c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la mancata convalida del sequestro d'urgenza e la successiva emissione del sequestro preventivo; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 321 c.p.p.

    Norma evocata per contestare presupposti del sequestro preventivo, periculum in mora, destinatari del vincolo e proporzionalità della misura.

  • art. 322 c.p.p.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di riesame/impugnazione del sequestro e di individuazione dei destinatari del vincolo.

  • art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Indicata come norma incriminatrice edilizia posta a fondamento del fumus del sequestro preventivo.

  • art. 23-ter d.P.R. 380 del 2001

    Evocato dai ricorrenti per sostenere l'erronea individuazione del titolo abilitativo richiesto per il mutamento di destinazione d'uso.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380 del 2001

    Evocato dai ricorrenti per contestare il titolo edilizio ritenuto necessario per il mutamento di destinazione d'uso senza opere in zona A.

  • art. 169 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    Indicata come norma incriminatrice paesaggistico-monumentale posta a fondamento del fumus del sequestro preventivo.

  • art. 122 c.p.p.

    Richiamato con riferimento alla procura speciale conferita al difensore dai ricorrenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non basta la legittimazione astratta: l'impugnante deve allegare un interesse personale, concreto e attuale, riferibile a una propria diretta posizione soggettiva.
  • Quando il ricorso è formalmente proposto da persone fisiche ma le censure riguardano in sostanza la posizione di società o di altri soggetti, l'assenza di un interesse personale specificamente dedotto determina l'inammissibilità.
  • L'impugnazione proposta nell'interesse di una società richiede una valida procura speciale conferita dal soggetto legittimato a rappresentarla; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • In sede di legittimità sul sequestro preventivo, le doglianze attinenti al merito dei presupposti cautelari non possono essere esaminate se il ricorso difetta dei requisiti di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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