Cassazione Penale, Sentenza n. 29493/2026 del 04/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il riesame e poi il ricorso per cassazione avverso un sequestro preventivo disposto su un'unità immobiliare in Napoli, ritenuta assoggettata a vincolo monumentale e destinata a uso ufficio ma utilizzata per fini abitativi. Il GIP aveva ravvisato il fumus dei reati edilizio e paesaggistico e il periculum in mora. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 321, comma 3-bis, c.p.p., sostenendo che il precedente sequestro d'urgenza non era stato convalidato entro 48 ore e che il successivo sequestro preventivo era stato adottato senza autonoma rivalutazione dei presupposti; 2) violazione della disciplina edilizia sul mutamento di destinazione d'uso senza opere in zona A, con contestazione del fumus del reato edilizio e di quello paesaggistico; 3) insussistenza del periculum in mora, perché le opere sarebbero state ultimate prima del sequestro e il pericolo sarebbe stato fondato su attività futura; 4) violazione degli artt. 321 e 322 c.p.p. per erronea individuazione dei destinatari e per l'inapplicabilità del concorso di persone alla contravvenzione; 5) violazione dell'art. 321 c.p.p. e del principio di proporzionalità per l'estensione del vincolo all'intera unità immobiliare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto, in sintesi, che i ricorrenti persone fisiche, pur astrattamente legittimati, non avevano allegato un interesse personale, concreto e diretto all'impugnazione, poiché le censure riguardavano in realtà la posizione delle società; inoltre, i ricorsi delle società erano invalidi perché mancava una valida procura speciale conferita dai rispettivi legali rappresentanti. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321, comma 3-bis, c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la mancata convalida del sequestro d'urgenza e la successiva emissione del sequestro preventivo; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il ricorso è inammissibile.
art. 321 c.p.p.
Norma evocata per contestare presupposti del sequestro preventivo, periculum in mora, destinatari del vincolo e proporzionalità della misura.
art. 322 c.p.p.
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di riesame/impugnazione del sequestro e di individuazione dei destinatari del vincolo.
art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
Indicata come norma incriminatrice edilizia posta a fondamento del fumus del sequestro preventivo.
art. 23-ter d.P.R. 380 del 2001
Evocato dai ricorrenti per sostenere l'erronea individuazione del titolo abilitativo richiesto per il mutamento di destinazione d'uso.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380 del 2001
Evocato dai ricorrenti per contestare il titolo edilizio ritenuto necessario per il mutamento di destinazione d'uso senza opere in zona A.
art. 169 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Indicata come norma incriminatrice paesaggistico-monumentale posta a fondamento del fumus del sequestro preventivo.
art. 122 c.p.p.
Richiamato con riferimento alla procura speciale conferita al difensore dai ricorrenti.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione non basta la legittimazione astratta: l'impugnante deve allegare un interesse personale, concreto e attuale, riferibile a una propria diretta posizione soggettiva.
- Quando il ricorso è formalmente proposto da persone fisiche ma le censure riguardano in sostanza la posizione di società o di altri soggetti, l'assenza di un interesse personale specificamente dedotto determina l'inammissibilità.
- L'impugnazione proposta nell'interesse di una società richiede una valida procura speciale conferita dal soggetto legittimato a rappresentarla; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- In sede di legittimità sul sequestro preventivo, le doglianze attinenti al merito dei presupposti cautelari non possono essere esaminate se il ricorso difetta dei requisiti di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29472/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29473/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29474/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29476/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29479/2026 del 04/08/2026
- Sentenza penale · 4 ago 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 29480/2026 del 04/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →