Cassazione Penale, Sentenza n. 7000/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, terza interessata, impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di restituzione di un immobile sottoposto a sequestro preventivo. Il difensore deduceva violazione di legge (erronea applicazione dell'art. 240-bis c.p.) e carenza di motivazione, contestando la valutazione della documentazione probatoria e un errore di calcolo sulle vincite SNAI del coniuge nel 2014; si sottolineava che l'immobile era stato acquistato con rogito il 24/01/2014 mentre i reati contestati all'indagato sarebbero stati commessi tra settembre 2016 e gennaio 2018, e si richiamava il principio di ragionevolezza temporale e la giurisprudenza (Cass. n.1178/2020) circa l'applicabilità dell'art.31 legge 17/10/2017 n.161.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché proposto da difensore privo della procura speciale richiesta per i terzi interessati nelle impugnazioni in materia di misure cautelari reali (ai sensi dell'art.100 c.p.p. e consolidata giurisprudenza). Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., un versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Il merito delle censure sostanziali (valutazione delle prove, applicazione dell'art.240-bis, questioni temporali con riferimento all'art.31 legge 161/2017) non è stato esaminato per il difetto procedurale.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
La ricorrente denunciava errata interpretazione/applicazione di questa norma da parte del giudice della cognizione; il giudice della cassazione non è però entrato nel merito per via dell'inammissibilità procedurale del ricorso.
art. 100 cod. proc. pen.
Interpretato come norma che impone al terzo interessato con interesse meramente civilistico di stare in giudizio mediante difensore munito di procura speciale; carenza di tale procura determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Utilizzato per disporre la condanna alle spese processuali e per la previsione del pagamento in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 31 legge 17 ottobre 2017, n. 161
La difesa ha richiamato la pronuncia di legittimità che attribuisce alla norma natura processuale e ne limita l'applicazione retroattiva rispetto a ricostruzioni patrimoniali anteriori alla sua introduzione; la Corte di cassazione non ha deciso sulla questione per il difetto di ammissibilità del ricorso.
Sentenza Cass. n.1178/2020 (Prima Sezione)
Citata dalla difesa per sostenere che l'art.31 della legge 161/2017, essendo norma processuale, non può essere applicata a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori alla sua entrata in vigore.
Giurisprudenza consolidata della Cassazione
Più pronunce della Corte sono richiamate per affermare il principio che il terzo interessato nelle impugnazioni avverso misure cautelari reali deve essere munito di procura speciale; decisioni precedenti sono state utilizzate come orientamento vincolante per l'inammissibilità.
Massime di principio
- Un terzo interessato che impugni provvedimenti relativi a misure cautelari reali (sequestro, confisca) deve conferire al difensore una procura speciale nei termini e nella forma previsti dall'art.100 c.p.p.; l'assenza di tale procura comporta inammissibilità del ricorso per cassazione.
- I vizi procedurali formali (mancanza di procura, difetti di costituzione) impediscono l'esame del merito e possono comportare, oltre al rigetto/inammissibilità, l'addebito delle spese e sanzioni pecuniarie per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Quando si contestano sequestri di beni, oltre a curare gli aspetti formali dell'impugnazione è essenziale documentare con precisione le date di acquisto e le fonti dei mezzi di pagamento; tali elementi devono essere prodotti in forma idonea e tempestiva per essere valutati dal giudice.
- Le questioni sulla retroattività o ambito temporale di applicazione di norme intervenute successivamente (es. disposizioni che incidono sulla possibilità di giustificare la provenienza dei beni) vanno sollevate chiaramente e supportate da giurisprudenza, ma non risolvono i vizi formali: prima di tutto occorre assicurare la regolarità procedurale dell'impugnazione.
- Se un'impugnazione viene dichiarata inammissibile per difetti formali, valutare prontamente la possibilità di sanare il vizio (es. conferire procura speciale) e di proporre nuovo rimedio nei termini processuali ove consentito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6714/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6716/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6717/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6718/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6719/2023 del 17/02/2023
- Sentenza penale · 17 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6720/2023 del 17/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →