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Circolare

Circolare numero 08 del 20-07-2011 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito della decisione BCE del 7 luglio 2011, dal 13 luglio 2011 il tasso ufficiale di riferimento è fissato all’1,5%. Da tale data vengono aggiornati l’interesse di differimento e di dilazione per i debiti contributivi, pari al 7,5%, e le sanzioni civili applicabili alle diverse ipotesi di omissione, ritardo, regolarizzazione spontanea, incertezza normativa ed evasione contributiva. Sono inoltre richiamati i relativi tetti massimi e il successivo maturare di interessi di mora oltre tali limiti.

Variazione del tasso di riferimento BCE e aggiornamento di interesse di dilazione/differimento e sanzioni civili dal 13 luglio 2011

Variazione del tasso di riferimento e aggiornamento degli oneri contributivi

La circolare dà conto della decisione della Banca Centrale Europea del 7 luglio 2011, con la quale il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato all’1,5% con decorrenza 13 luglio 2011. In conseguenza di tale variazione, vengono aggiornati sia l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, sia la misura delle sanzioni civili applicabili ai ritardi, alle omissioni e alle ipotesi di evasione.

Decorrenza ed efficacia del nuovo TUR

La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la determinazione periodica del tasso ufficiale di riferimento da parte della Banca d’Italia per rendere efficace la misura fissata dalla BCE, in quanto il meccanismo previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, aveva durata massima quinquennale già decorso. Ne consegue che la determinazione della BCE è immediatamente operativa dal 13 luglio 2011.

Interesse di differimento e di dilazione

Dal 13 luglio 2011 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato al 7,5% annuo. La misura deriva dall’applicazione del TUR dell’1,5% maggiorato di 6 punti percentuali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996.

La nuova misura si applica a tutte le istanze di:

  • dilazione,
  • rateazione,
  • differimento,

presentate a partire dal 13 luglio 2011.

Sanzioni civili: fattispecie e misure

La circolare richiama il nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, già oggetto di precedenti chiarimenti. Alla variazione del TUR consegue l’adeguamento anche dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili.

Per le ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie, nonché per la denuncia spontanea della situazione debitoria effettuata prima di contestazioni o richieste dell’Ente entro dodici mesi dal termine di pagamento e con versamento entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 7% annuo. La percentuale deriva dal TUR dell’1,5% maggiorato di 5,5 punti.

La circolare precisa inoltre che, in queste ipotesi, la sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni civili per incertezze interpretative

È prevista la medesima misura del 7% annuo anche nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze collegate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. In tale situazione il beneficio opera soltanto se il versamento è eseguito entro il termine fissato dall’Ente.

Anche per questa fattispecie resta fermo il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi non pagati alla scadenza.

Sanzioni civili per evasione contributiva

Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, oppure quando la denuncia della situazione debitoria sia effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure ancora quando la denuncia intervenga entro dodici mesi dalla scadenza ma il pagamento non sia eseguito entro i 30 giorni successivi, la sanzione civile è stabilita nella misura del 30% annuo.

Per questa ipotesi il massimale della sanzione è pari al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Interessi di mora dopo il massimale

La circolare chiarisce che, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili e in assenza di integrale pagamento del debito, sul residuo maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, secondo il tasso determinato con decreto del Ministero delle finanze. Il tasso viene indicato come pari al 5,7567% annuo, con nota che richiama la successiva variazione al 5,0243% dal 1° ottobre 2011 in forza del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011.

Finalità pratica della circolare

L’intervento ha quindi funzione applicativa e aggiorna gli importi da utilizzare nella gestione dei debiti contributivi presso gli enti previdenziali e assistenziali, fornendo il quadro delle nuove misure da applicare alle domande di regolarizzazione e alle diverse ipotesi sanzionatorie.

Punti principali

Nuovo tasso ufficiale di riferimento

La BCE, con decisione del 7 luglio 2011, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento all’1,5% con decorrenza 13 luglio 2011. La circolare precisa che, essendo cessata dal 1° gennaio 2004 la necessità della determinazione periodica del TUR da parte della Banca d’Italia prevista dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, la determinazione della BCE è immediatamente efficace.

Interesse di differimento e di dilazione

Dal 13 luglio 2011 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori è fissato al 7,5% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 13 luglio 2011.

Sanzioni civili per omissioni o ritardi nei versamenti

Per il mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie, nonché per la denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza e con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 7% annuo (TUR + 5,5 punti), ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge n. 388/2000. In tali casi la sanzione non può superare il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni civili per oggettive incertezze interpretative

Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuti in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è pari al 7% annuo (TUR + 5,5 punti), purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente. Anche in questa ipotesi il tetto massimo è del 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza.

Sanzioni civili per evasione contributiva

Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, oppure quando la denuncia della situazione debitoria avvenga oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure ancora quando la denuncia intervenga entro dodici mesi dalla scadenza ma il pagamento non sia effettuato nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo. In tali casi la sanzione non può superare il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Interessi di mora dopo il raggiungimento dei tetti massimi

La circolare precisa che, una volta raggiunto il massimale delle sanzioni civili senza integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973, determinati con decreto del Ministero delle finanze. Il tasso è indicato come pari al 5,7567% annuo, con richiamo alla successiva variazione, dal 1° ottobre 2011, al 5,0243% per effetto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2011.

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