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Circolare

Circolare numero 99 del 22-07-2011

Premessa. Obbligo contributivo a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale. Soggetti destinatari della norma di cui alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26. Contribuzione relativa all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell’art. 18 del decreto legge n. 98/2011 sulla posizione previdenziale dei professionisti iscritti a enti privatizzati. In particolare conferma che i pensionati che continuano a svolgere attività professionale restano tenuti al contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza e non devono iscriversi alla gestione separata Inps; i contributi eventualmente già versati alla gestione separata restano validi, salvo quelli versati con riserva di ripetizione, che possono essere restituiti su domanda. La circolare definisce inoltre l’ambito dei soggetti obbligati alla gestione separata ex art. 2, comma 26, l. 335/1995, includendo i lavoratori autonomi abituali non iscritti ad albi e i professionisti che non versano alla propria Cassa per previsione statutaria o per assenza di obbligo. Infine ribadisce la natura integrativa della contribuzione Enasarco, senza escludere l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti quando ne ricorrano i presupposti.

Chiarimenti su obbligo contributivo per pensionati professionisti, gestione separata Inps ed Enasarco

Chiarimenti sull’obbligo contributivo dei professionisti iscritti a enti privatizzati

La circolare illustra gli effetti dell’art. 18 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla posizione previdenziale dei professionisti iscritti a enti di diritto privato ex d.lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996. Il documento chiarisce, inoltre, l’ambito di applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 in materia di gestione separata Inps e conferma la natura della contribuzione ENASARCO.

Permanenza dell’obbligo contributivo per i pensionati che svolgono attività professionale

L’art. 18, comma 11, impone agli enti previdenziali privati di adeguare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, statuti e regolamenti per rendere obbligatorio il contributo anche nei confronti dei soggetti già pensionati che svolgono attività professionale il cui esercizio richiede l’iscrizione ad albi e che percepiscono redditi da tale attività.

Per tali soggetti è previsto il versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria prevista dall’ente per gli iscritti.

Il comma 12, in via di interpretazione autentica, esclude questi pensionati dall’applicazione dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, quindi dall’obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps.

Sono fatti salvi i contributi già versati alla gestione separata, che non possono essere ripetuti e vengono valorizzati nella posizione individuale. Restano invece rimborsabili, su domanda dell’interessato, i contributi eventualmente versati con espressa riserva di ripetizione.

Ambito soggettivo della gestione separata Inps

La circolare ribadisce che la gestione separata comprende:

  • i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo non subordinata all’iscrizione ad appositi albi professionali;
  • i professionisti iscritti ad albi che non siano tenuti al contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza;
  • i professionisti che abbiano esercitato facoltà di non versamento o non iscrizione previste da statuti o regolamenti della Cassa.

Tra le ipotesi richiamate in cui manca il versamento alla Cassa rientrano:

  • mancato raggiungimento di un reddito minimo;
  • attività di tirocinio o praticantato;
  • esistenza di altra copertura contributiva contestuale che escluda, per previsione della Cassa, l’obbligo di versamento del contributo soggettivo.

In tali casi i redditi restano assoggettati alla gestione separata Inps, poiché non gravati da altra contribuzione previdenziale obbligatoria.

Coordinamento normativo con la legge n. 335/1995 e il D.M. n. 281/1996

La circolare precisa che l’art. 2, comma 26, della l. n. 335/1995 va letto in coordinamento con il comma 25 del medesimo articolo, che richiama la tutela previdenziale dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione e con esercizio subordinato all’iscrizione ad albi o elenchi.

Viene richiamato anche l’art. 6 del D.M. 281/1996, secondo cui non sono soggetti alla contribuzione della gestione separata i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria. Ne deriva che i liberi professionisti devono versare alla gestione separata solo per i redditi professionali non coperti dalla contribuzione dovuta alla Cassa di categoria.

La circolare puntualizza inoltre che il solo contributo integrativo o di solidarietà, non collegato all’erogazione di un trattamento pensionistico, non esclude l’obbligo di versamento alla gestione separata.

ENASARCO e gestione commercianti

Il comma 13 dell’art. 18 viene interpretato come mera conferma della natura integrativa della contribuzione ENASARCO versata dagli agenti e rappresentanti di commercio. Pertanto, pur essendo l’ENASARCO un ente rientrante tra quelli di cui al d.lgs. n. 509/1994, i relativi iscritti restano soggetti, se ne ricorrono i requisiti, anche all’obbligo contributivo presso la gestione commercianti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613.

Punti principali

Pensionati che svolgono attività professionale

Gli enti previdenziali privati devono adeguare i propri statuti e regolamenti per prevedere l’obbligatorietà del contributo a carico dei soggetti già pensionati che continuano a esercitare attività professionale soggetta ad albo e che percepiscono redditi da tale attività. Per tali soggetti è previsto il versamento di un contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza, con aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria.

Esclusione dalla gestione separata Inps e trattamento dei versamenti pregressi

La norma di interpretazione autentica esclude i pensionati professionisti dall’art. 2, comma 26, della l. 335/1995, quindi dal conseguente obbligo verso la gestione separata Inps. Restano validi i contributi già versati alla gestione separata, che non sono ripetibili e vengono valorizzati nella posizione individuale; sono invece rimborsabili, su domanda dell’interessato, i contributi versati con espressa riserva di ripetizione.

Soggetti tenuti alla gestione separata ex art. 2, comma 26, l. 335/1995

Rientrano nella gestione separata tutti coloro che esercitano abitualmente, anche se non esclusivamente, attività di lavoro autonomo non subordinata all’iscrizione ad albi professionali. Vi rientrano anche i professionisti iscritti ad albi che non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa, ovvero hanno esercitato facoltà di non versamento o non iscrizione previste dagli statuti o regolamenti.

Esempi di assenza di versamento alla Cassa di appartenenza

La circolare cita, a titolo esemplificativo, i casi di mancato raggiungimento del reddito minimo, attività di tirocinio o praticantato e presenza di altra copertura contributiva contestuale che escluda l’obbligo di versamento del contributo soggettivo alla Cassa. In tali ipotesi i redditi restano soggetti a contribuzione alla gestione separata Inps, perché non risultano già assoggettati ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria.

Coordinamento con la l. 335/1995 e con il D.M. 281/1996

La lettura dell’art. 2, commi 25 e 26, della l. 335/1995 conferma che la tutela previdenziale riguarda anche i liberi professionisti iscritti ad albi, ma solo per i redditi non coperti da contribuzione obbligatoria presso la Cassa di categoria. L’art. 6 del D.M. 281/1996 ribadisce infatti che non sono soggetti alla contribuzione della gestione separata i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

Contributo integrativo o di solidarietà

Il versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, non collegato a una prestazione pensionistica, non esclude l’obbligo di contribuzione alla gestione separata Inps.

ENASARCO e gestione commercianti

La disposizione sul comma 13 dell’art. 18 conferma che la contribuzione ENASARCO ha natura integrativa. Pertanto gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all’Enasarco restano, se ne ricorrono i requisiti, anche soggetti all’obbligo contributivo presso la gestione commercianti di cui alla legge n. 613/1966.

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