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Circolare

Circolare numero 98 del 22-07-2011

1. Premessa 2. Soggetti beneficiari della sospensione 3. Modalità di sospensione 3.1 Aziende 3.2 Artigiani e Commercianti 3.3 Liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n.335/1995 3.4 Contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera 3.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare 4. Modalità di recupero contributi sospesi 5. Istruzioni contabili. 5.1. Contributi dovuti dalle aziende

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali, nonché alcuni adempimenti fiscali, in favore dei soggetti operanti o residenti nel territorio di Lampedusa a seguito dello stato di emergenza umanitaria per l’afflusso di cittadini del Nord Africa. La sospensione, inizialmente prevista fino al 16 dicembre 2011, è prorogata al 30 giugno 2012 dal D.L. 98/2011. Vengono indicati i soggetti ammessi, le modalità di richiesta, i periodi e le scadenze sospese per ciascuna categoria, le istruzioni per le denunce contributive e le prime indicazioni contabili, rinviando a successivi chiarimenti le modalità di recupero dei contributi sospesi.

Sospensione contributiva e fiscale per l’emergenza umanitaria a Lampedusa

Sospensione contributiva e fiscale per l’emergenza umanitaria a Lampedusa

La circolare illustra il regime di sospensione di versamenti contributivi, assistenziali e di alcuni adempimenti tributari introdotto per fronteggiare l’emergenza umanitaria connessa all’eccezionale afflusso di cittadini dei Paesi del Nord Africa nel territorio di Lampedusa. Il quadro normativo nasce dall’OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ed è stato successivamente prorogato al 30 giugno 2012 dal D.L. n. 98/2011.

Quadro normativo e ambito temporale

Con il DPCM del 12 febbraio 2011 è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria fino al 31 dicembre 2011. L’OPCM n. 3947/2011 ha disposto, tra l’altro, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali fino al 16 dicembre 2011. Successivamente, l’art. 23, comma 44, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ha differito il termine finale della sospensione al 30 giugno 2012.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alla sospensione i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011 appartenenti alle seguenti categorie:

  • datori di lavoro privati, anche del settore agricolo;
  • lavoratori autonomi, ivi compresi artigiani, commercianti e agricoli;
  • liberi professionisti e committenti tenuti al versamento alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Per ottenere il beneficio è necessario presentare apposita domanda alla sede INPS competente. È ammessa un’unica domanda anche quando il richiedente rientri, in presenza dei rispettivi requisiti, in più gestioni. In caso di aziende con accentramento degli adempimenti contributivi, la sospensione si applica solo ai contributi riferiti alle unità produttive, cantieri o filiali situati nel territorio di Lampedusa.

L’INPS verifica la sussistenza dei requisiti e procede al recupero delle eventuali sospensioni indebite con l’applicazione del regime sanzionatorio ordinario. Non è previsto il rimborso di somme già versate.

Modalità operative per le aziende con dipendenti

Per i datori di lavoro che adempiono tramite il flusso UniEmens, la sospensione riguarda i periodi di paga da giugno 2011 a maggio 2012. Le posizioni contributive interessate devono essere contraddistinte dal codice di autorizzazione "1Z", assunto nel nuovo significato di azienda interessata alla sospensione dei contributi per l’emergenza umanitaria sull’isola di Lampedusa.

Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i medesimi periodi di paga, deve essere inserito il valore "N961" negli elementi previsti per evidenziare l’importo dei contributi sospesi. Il risultato della compilazione può determinare:

  • un credito INPS da versare con le ordinarie modalità tramite F24;
  • un credito azienda;
  • un saldo a zero.

Artigiani e commercianti

Per artigiani ed esercenti attività commerciali la sospensione si applica alle scadenze contributive indicate nella circolare, che comprendono:

  • il 6 luglio 2011: saldo della contribuzione eccedente il minimale per il 2010 e primo acconto della contribuzione eccedente il minimale per il 2011;
  • il 20 agosto 2011: seconda rata sul minimale per il 2011;
  • il 16 novembre 2011: terza rata sul minimale per il 2011;
  • il 30 novembre 2011: secondo acconto della contribuzione eccedente il minimale per il 2011;
  • il 16 febbraio 2012: quarta rata sul minimale per il 2011;
  • il 16 maggio 2012: prima rata sul minimale per il 2012;
  • il 30 giugno 2012: saldo della contribuzione eccedente il minimale per il 2011 e primo acconto della contribuzione eccedente il minimale per il 2012.

La sospensione opera anche per contributi relativi a periodi pregressi che siano posti in riscossione alle medesime scadenze.

Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti a titolo di:

  • saldo 2010 e primo acconto 2011;
  • secondo acconto 2011;
  • saldo 2011 e primo acconto 2012.

Per i committenti tenuti alla contribuzione alla Gestione separata sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 27 giugno 2011 al 16 giugno 2012, relativi ai compensi erogati da giugno 2011 a maggio 2012.

Nella denuncia individuale Emens, per i periodi di sospensione, deve essere riportato il valore 15, con la descrizione della sospensione per emergenza umanitaria sull’isola di Lampedusa, in relazione all’OPCM n. 3947/2011 e al D.L. n. 98/2011. La circolare precisa inoltre che la sospensione non si applica ai collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni, poiché la legge n. 290/2006 limita l’ambito delle ordinanze di protezione civile in materia di sospensioni contributive al solo settore privato.

Aziende agricole e lavoratori agricoli autonomi

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione riguarda i contributi previdenziali e assistenziali dovuti con le scadenze del:

  • 16 settembre 2011, per il primo trimestre 2011;
  • 16 dicembre 2011, per il secondo trimestre 2011;
  • 16 marzo 2012, per il terzo trimestre 2011;
  • 16 giugno 2012, per il quarto trimestre 2011.

Anche in questo caso la sospensione si estende ai contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle predette scadenze.

Per i lavoratori autonomi agricoli CD-CM-IAP e per i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare sono sospesi i versamenti delle rate:

  • 16 luglio 2011, prima rata 2011;
  • 16 settembre 2011, seconda rata 2011;
  • 16 novembre 2011, terza rata 2011;
  • 16 gennaio 2012, quarta rata 2011.

Anche per tali soggetti la sospensione si applica ai contributi relativi a periodi pregressi riscossi alle medesime scadenze.

Recupero dei contributi sospesi e istruzioni contabili

La circolare precisa che l’OPCM n. 3947/2011 e l’art. 23, comma 44, del D.L. n. 98/2011 non disciplinano le modalità di recupero dei contributi sospesi. Su questo punto l’INPS si riserva di fornire successive indicazioni.

Sul piano contabile, i contributi sospesi delle aziende, evidenziati nelle denunce UniEmens e nei modelli DM10V con il codice "N961", devono essere imputati al nuovo conto GPA 00/127, assistito da apposito partitario. Il programma di ripartizione contabile della procedura DM genera una lista di analisi delle posizioni aziendali affluite al conto; una copia deve essere trasmessa all’ufficio competente della contabilità per l’apertura e la gestione del credito sul partitario. Le istruzioni contabili per il recupero dei contributi sospesi nei confronti di tutte le categorie interessate saranno fornite con successivi atti amministrativi.

Punti principali

Quadro normativo e proroga della sospensione

Lo stato di emergenza umanitaria per l’eccezionale afflusso di cittadini dei Paesi del Nord Africa è stato dichiarato con DPCM 12 febbraio 2011. L’OPCM n. 3947 del 16 giugno 2011 ha previsto la sospensione del versamento di contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL fino al 16 dicembre 2011; l’art. 23, comma 44, del D.L. 98/2011 ha poi prorogato tale sospensione al 30 giugno 2012.

Soggetti beneficiari e domanda

Possono sospendere i versamenti i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa alla data del 12 febbraio 2011 appartenenti alle categorie dei datori di lavoro privati, dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli), dei liberi professionisti e dei committenti iscritti alla Gestione separata. È necessario presentare apposita domanda alla sede INPS competente; è ammessa un’unica domanda anche se riferita a più gestioni. Per le aziende con accentramento contributivo, la sospensione riguarda solo le unità produttive, cantieri o filiali ubicati a Lampedusa. L’INPS verifica i requisiti e recupera le sospensioni indebite con le ordinarie sanzioni; non è previsto rimborso di quanto già versato.

Modalità di sospensione per aziende con dipendenti

Per i datori di lavoro che denunciano i contributi con il flusso UniEmens, la sospensione riguarda i periodi di paga da giugno 2011 a maggio 2012. Le posizioni contributive vanno contrassegnate dal codice di autorizzazione "1Z". Nei flussi UniEmens per tali periodi deve essere indicato il valore "N961" negli elementi previsti per evidenziare i contributi sospesi. L’esito della compensazione può generare un credito INPS da versare con F24, un credito azienda oppure un saldo a zero.

Sospensione per artigiani e commercianti

Per artigiani ed esercenti attività commerciali la sospensione riguarda specifiche scadenze tra luglio 2011 e giugno 2012, tra cui saldo e acconti della contribuzione eccedente il minimale e le rate sul minimale riferite agli anni 2011 e 2012. La sospensione opera anche per contributi relativi a periodi pregressi posti in riscossione alle medesime scadenze.

Sospensione per Gestione separata

Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata sono sospesi i versamenti relativi a saldo 2010, primo e secondo acconto 2011, saldo 2011 e primo acconto 2012, in coincidenza con i versamenti fiscali. Per i committenti tenuti alla contribuzione sono sospesi i versamenti mensili con scadenza dal 27 giugno 2011 al 16 giugno 2012, riferiti ai compensi erogati da giugno 2011 a maggio 2012. Nella denuncia individuale Emens deve essere riportato il codice 15 con la descrizione della sospensione per l’emergenza Lampedusa.

Sospensione per aziende agricole e per lavoratori agricoli autonomi

Per le aziende agricole assuntrici di manodopera la sospensione riguarda i contributi dei trimestri 2011 con scadenza 16 settembre 2011, 16 dicembre 2011, 16 marzo 2012 e 16 giugno 2012, comprendendo anche i contributi relativi a periodi pregressi riscossi a tali scadenze. Per i lavoratori autonomi agricoli CD-CM-IAP e per i concedenti PC/CF sono sospese le rate 2011 con scadenza 16 luglio, 16 settembre, 16 novembre 2011 e 16 gennaio 2012, anch’esse comprensive di eventuali contributi pregressi riscossi alle medesime date.

Recupero dei contributi sospesi e istruzioni contabili

La circolare evidenzia che né l’OPCM n. 3947/2011 né il D.L. 98/2011 disciplinano le modalità di recupero dei contributi sospesi; pertanto l’INPS si riserva successive istruzioni. Sul piano contabile, i contributi sospesi delle aziende evidenziati con codice N961 vanno imputati al conto GPA 00/127, con gestione mediante apposito partitario. Le istruzioni contabili per il recupero delle sospensioni saranno fornite successivamente insieme alle istruzioni amministrative.

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