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Circolare

Circolare numero 100 del 28-07-2011

Premessa Assetto organizzativo del Fondo di Quiescenza Poste: costituzione del Polo specialistico Regime provvisorio Destinatari delle disposizioni in materia di previdenza e assistenza ex IPOST Procedure di espropriazione presso terzi aventi ad oggetto creditii pensionistici in cui l’ex IPOST è il terzo pignorato

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il nuovo assetto organizzativo della gestione delle prestazioni pensionistiche già ex IPOST, trasferite all’INPS dopo la soppressione dell’Istituto Postelegrafonici. Viene istituito un Polo specialistico presso la Filiale di coordinamento di Roma EUR, con regole transitorie per la trattazione delle istanze di servizio, di riesame e delle ricostituzioni, fino alla completa integrazione informatica. Sono inoltre riepilogate le principali prestazioni del Fondo di Quiescenza Poste, i destinatari, le procedure di pignoramento presso terzi e la normativa di riferimento, con un ampio allegato dedicato a pensioni, totalizzazione, ricongiunzione, riscatto, contribuzione figurativa e conto assicurativo.

Gestione INPS del Fondo di Quiescenza Poste ed istruzioni sulle prestazioni pensionistiche ex IPOST

Gestione INPS del Fondo di Quiescenza Poste ed ex IPOST

La circolare interviene sul nuovo assetto della gestione delle prestazioni pensionistiche già facenti capo all’IPOST, soppresso dal 31 maggio 2010 e le cui funzioni sono state trasferite all’INPS. Il documento disciplina sia l’organizzazione interna della gestione, sia le principali regole sostanziali e procedurali relative alle prestazioni del Fondo di Quiescenza Poste e al conto assicurativo.

Quadro normativo e trasferimento delle funzioni

L’IPOST, ente pubblico non economico che gestiva forme di previdenza, assistenza, credito e mutualità per il personale di Poste Italiane e delle società collegate, è stato soppresso dall’art. 7, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122. Il successivo comma 3 ha disposto il trasferimento delle funzioni all’INPS, con successione dell’Istituto in tutti i rapporti attivi e passivi.

Di conseguenza, dal 31 maggio 2010 il Fondo di Quiescenza Poste, obbligatoriamente riferito ai dipendenti del gruppo Poste, è amministrato dall’INPS. La circolare richiama anche i precedenti interventi normativi e organizzativi che avevano ridisegnato l’assetto dell’IPOST, nonché la circolare INPS 11 febbraio 2011, n. 35, con cui erano state fornite istruzioni sul versamento dei contributi e sulla rilevazione contabile.

Assetto organizzativo: Polo specialistico di Roma EUR

Per garantire un governo unico e unitario della gestione del Fondo di Quiescenza Poste, la circolare istituisce un Polo specialistico presso la Filiale di coordinamento di Roma EUR. Presso tale struttura viene attivata una specifica linea di prodotto-servizio “Prodotti ad elevata specializzazione”, con apposita posizione organizzativa.

Il Polo specialistico subentra alla struttura ex IPOST nello svolgimento delle attività connesse al Fondo e provvede a:

  • assunzione in carico delle pratiche;
  • istruttoria e definizione delle istanze di servizio e di riesame;
  • esame e istruttoria dei ricorsi giudiziari;
  • archiviazione dei fascicoli a conclusione dell’attività.

Le strutture territoriali INPS, nelle more dell’estensione della presentazione telematica esclusiva delle domande, continuano a ricevere le istanze di servizio relative al Fondo, ad acquisirle in Webdom, a svolgere preistruttoria, controlli, eventuali integrazioni documentali e successivo inoltro al Polo specialistico. È inoltre richiesto di fornire adeguata informazione all’utenza sul nuovo assetto organizzativo. L’avvio operativo del Polo, previsto nel mese di ottobre, sarà oggetto di successivo messaggio.

Regime provvisorio di gestione delle istanze

Fino all’avvio del Polo specialistico, le istanze di servizio e di riesame presentate alle strutture territoriali devono essere trasmesse alla “Struttura Integrazione delle funzioni del soppresso IPOST nell’INPS” secondo le modalità già indicate nel messaggio n. 8620 del 12 aprile 2011.

In fase di primo avvio il Polo specialistico gestirà le attività ex IPOST relative a:

  • conto assicurativo;
  • prima liquidazione delle prestazioni pensionistiche;
  • trattazione e istruttoria delle istanze di riesame;
  • ricorsi giudiziari.

Restano invece escluse, in questa fase, le ricostituzioni documentali e contributive, che continueranno a essere svolte dalla Direzione provinciale di Pesaro – Linea di prodotto-servizio Assicurato Pensionato. Le istanze di ricostituzione presentate sul territorio dovranno quindi essere inoltrate a tale sede. La completa integrazione dei sistemi informatici è prevista entro il 30 giugno 2012.

Destinatari delle prestazioni ex IPOST

I destinatari delle prestazioni sono i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e delle società collegate espressamente indicate nella circolare, nonché il personale già cessato e titolare di prestazione pensionistica. Per tale platea nulla cambia per effetto del trasferimento di funzioni: i trattamenti pensionistici continuano a essere liquidati secondo il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Chi intende presentare domanda deve utilizzare la modulistica INPS.

La circolare considera inoltre particolari categorie di personale:

  • personale transitato presso altre amministrazioni pubbliche, per il quale si applicano gli artt. 113 e 115 del D.P.R. n. 1092/1973 con liquidazione dell’indennità una tantum (IUT) a cura del Fondo, su richiesta dell’amministrazione di destinazione;
  • personale cessato ante 1° agosto 1994, per il quale la L. n. 71/1994 ha previsto l’iscrizione al Fondo di Quiescenza a decorrere dal 1° agosto 1994. Per tali lavoratori l’ex IPOST definiva le pensioni provvisorie in pagamento, poi trasmesse all’INPDAP per l’erogazione; restano a carico dell’INPDAP anche la determinazione degli importi e la liquidazione delle pensioni di reversibilità.

Procedure di espropriazione presso terzi su crediti pensionistici

Fino al completamento del trasferimento di tutte le attività all’INPS, la Struttura ex IPOST continua a gestire le procedure di espropriazione presso terzi aventi a oggetto crediti pensionistici in cui l’ex IPOST è terzo pignorato.

La circolare richiama come norme di riferimento l’art. 543 c.p.c., l’art. 26, comma 1, c.p.c. e l’art. 4 del D.P.R. n. 180/1950. Per tali procedimenti la competenza territoriale viene ricondotta al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Roma, individuato come giudice del luogo in cui è ubicata la struttura preposta all’erogazione del trattamento pensionistico.

Le fasi operative indicate sono le seguenti:

  • a seguito della notifica dell’atto di pignoramento a INPS – Struttura ex IPOST, la struttura accantona le somme nei limiti di legge con la prima lavorazione utile;
  • il funzionario delegato dal responsabile della struttura compare in udienza per rendere la dichiarazione di terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.; la dichiarazione deve essere resa in udienza e non con raccomandata;
  • dopo l’ordinanza di assegnazione, la struttura svincola le somme accantonate e versa gli importi assegnati al creditore procedente;
  • le somme vengono pagate mediante i relativi mandati, poi sottoposti a revisione contabile.

Per le richieste di dichiarazioni stragiudiziali, i funzionari continuano a fornire i dati pensionistici compilando il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate. La circolare chiarisce infine che, anche per crediti erariali, non può essere utilizzata la procedura ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, perché i crediti pensionistici ne sono esclusi; se tale procedura viene erroneamente attivata, è inammissibile e la struttura non effettua il versamento diretto delle somme, invitando invece il creditore a promuovere il procedimento ordinario.

Prestazioni pensionistiche: tipologie e requisiti principali

L’allegato riepiloga le prestazioni già di competenza dell’ex IPOST:

  • pensione di vecchiaia;
  • pensione di anzianità;
  • pensione di inabilità;
  • pensione di inidoneità;
  • pensione privilegiata;
  • pensione ai superstiti.

Per la pensione di vecchiaia, nel sistema retributivo e misto è richiesto il raggiungimento di 65 anni per gli uomini e 60 per le donne, con requisito contributivo minimo di 20 anni. Per le lavoratrici di Poste Italiane e società collegate è confermata l’esclusione dall’elevazione del limite minimo di età prevista dalla L. n. 102/2009, in base al parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro. È inoltre confermato il precedente requisito dei 15 anni per chi, al 31 dicembre 1992, aveva già maturato un’anzianità tale da non poter raggiungere il nuovo requisito dei 20 anni.

Nel sistema contributivo, dal 1° gennaio 2008, la circolare richiama tre ipotesi:

  • 65 anni di età e almeno 5 anni di contributi; per le donne, 60 anni e almeno 5 anni di contributi, purché l’importo non sia inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale;
  • 40 anni di contributi, a prescindere dall’età, purché per i soggetti sotto i 65 anni l’importo non sia inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale;
  • almeno 35 anni di contributi e raggiungimento dell’età prevista per la pensione di anzianità, con il medesimo limite di importo per i soggetti under 65.

Per la pensione di anzianità la circolare richiama il requisito di almeno 35 anni di contribuzione e il raggiungimento dell’età fissata dalla L. n. 247/2007, oppure l’accesso a prescindere dall’età con 40 anni di contributi. Restano salve alcune deroghe dal 1° gennaio 2008, tra cui:

  • lavoratrici dipendenti che optano per il calcolo contributivo ex L. n. 243/2004;
  • soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007;
  • lavoratori in mobilità nei casi indicati dalla L. n. 243/2004.

Inabilità, inidoneità e pensione privilegiata

La pensione di inabilità è disciplinata dall’art. 2, comma 12, della L. n. 335/1995 e spetta a chi si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa per infermità o difetto fisico o mentale, non dipendente da causa di servizio. Sono richiesti almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 negli ultimi 5 anni precedenti la domanda. Il trattamento è calcolato tenendo conto dell’anzianità contributiva maturata e dell’ulteriore periodo compreso tra la cessazione dal servizio e il raggiungimento dell’età pensionabile o del sessantesimo anno di età, a seconda del sistema di calcolo. La prestazione è reversibile e incompatibile con lavoro dipendente o autonomo, in Italia e all’estero.

La circolare descrive anche l’iter procedimentale che resta in essere al passaggio all’INPS:

  • il dipendente chiede al datore di lavoro di essere sottoposto a visita medica;
  • il datore di lavoro trasmette la richiesta alla Commissione medica di verifica competente;
  • la Commissione trasmette il verbale con l’accertamento dell’inabilità o inidoneità;
  • il datore di lavoro emette il provvedimento di cessazione dal servizio e lo trasmette al Fondo di Quiescenza;
  • l’ufficio preposto liquida la pensione o emette il diniego.

La pensione di inidoneità, prevista dall’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973, è riconosciuta quando la visita medica accerta non l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ma l’inabilità assoluta e permanente a tutte le mansioni del livello professionale di appartenenza o a proficuo lavoro. Il requisito contributivo minimo è di 15 anni. La circolare precisa che per gli iscritti al Fondo non è prevista la prestazione dell’assegno di invalidità ex L. n. 222/1984.

La pensione privilegiata, regolata dagli artt. 64 e 65 del D.P.R. n. 1092/1973 e dal D.P.R. n. 461/2001, spetta ai lavoratori collocati a riposo che abbiano contratto un’infermità per causa di servizio. Il riconoscimento richiede sia l’accertamento sanitario della commissione medica competente, sia l’accertamento della dipendenza dall’attività lavorativa da parte del comitato di verifica per le cause di servizio. La domanda non è ammessa se sono trascorsi cinque anni dalla cessazione senza richiesta di accertamento della dipendenza; se la domanda è presentata dopo due anni dal collocamento a riposo, il pagamento decorre dal mese successivo alla domanda. Non è richiesto alcun minimo di età o di anzianità.

Pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti spetta ai superstiti del dipendente deceduto in attività di servizio (pensione indiretta) o del pensionato (pensione di reversibilità). Per la pensione indiretta il dante causa deve aver maturato almeno 15 anni di servizio, oppure 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio. Se il soggetto era assoggettato a sistema esclusivamente contributivo e non possiede i requisiti assicurativi e contributivi, ai superstiti spetta l’indennità una tantum.

Per la reversibilità è necessario che il pensionato fosse già titolare di pensione diretta al momento del decesso. Possono presentare domanda:

  • coniuge superstite;
  • coniuge separato consensualmente;
  • coniuge divorziato titolare di assegno divorzile e non risposato;
  • coniuge divorziato anche in presenza di nuovo matrimonio del deceduto, previa sentenza del tribunale che determini le quote spettanti;
  • figli minorenni, studenti o inabili alle condizioni indicate;
  • genitori ultrasessantacinquenni, non pensionati e a carico del defunto, in assenza di coniuge e figli;
  • nipoti in linea retta a carico, anche non formalmente affidati, fino a 18 anni;
  • fratelli celibi e sorelle nubili, inabili e non pensionati, in assenza degli altri aventi diritto.

Le aliquote indicate sono:

  • 60% al coniuge;
  • 80% al coniuge e un figlio;
  • 100% al coniuge e due o più figli;
  • 70% a un figlio;
  • 80% a due figli;
  • 100% a tre o più figli;
  • 15% a ciascun genitore;
  • 15% a ciascun fratello o sorella.

La circolare richiama inoltre l’applicazione dei limiti alla cumulabilità tra pensioni ai superstiti e redditi propri previsti dalla L. n. 335/1995.

Pensione ad onere ripartito, totalizzazione e indennità una tantum

Il Fondo di Quiescenza Poste eroga anche prestazioni pensionistiche ripartite con l’INPDAP per lavoratori che abbiano prestato servizio in parte nel ruolo ULA e in parte nel ruolo UP e in altre amministrazioni statali, con cessazione fino al 1° aprile 1993. In tali casi il trattamento viene liquidato in proporzione ai periodi a carico di ciascun fondo. Per cessazioni successive al 1° aprile 1993, il trattamento è erogato per intero dall’ultimo ente con rivalsa sull’altro.

Trova applicazione anche la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in diverse gestioni pensionistiche non coincidenti, purché il richiedente abbia almeno tre anni di anzianità nelle diverse gestioni, ai sensi dell’art. 1, comma 76, lett. a), della L. n. 247/2007.

In assenza del requisito minimo contributivo per il pensionamento e con almeno un anno di effettiva contribuzione, il Fondo erogava l’indennità una tantum, utilizzata per la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi della L. n. 322/1958. Dal 31 luglio 2010, con l’abrogazione di tale legge, la contribuzione insufficiente può invece essere oggetto di totalizzazione o di ricongiunzione onerosa ai sensi della L. n. 29/1979.

Valutazione dei periodi di servizio e istituti contributivi

La circolare distingue tra servizi valutabili d’ufficio e servizi valutabili a domanda.

Tra i servizi valutabili d’ufficio rientrano:

  • servizio militare obbligatorio e servizio civile sostitutivo;
  • servizi prestati come dipendente statale in posizione di ruolo con iscrizione alla C.T.P.S.;
  • servizi prestati alle dipendenze di enti locali con iscrizione alla C.P.D.E.L. o a casse/fondi speciali presso gli stessi enti.

Tra i periodi valutabili a domanda dell’interessato sono indicati:

  • il computo, cioè la valorizzazione dei periodi di servizio non di ruolo con copertura contributiva presso il FPLD, con accredito tramite trasferimento della contribuzione senza onere per il richiedente;
  • il riscatto, a titolo oneroso, di periodi o servizi altrimenti non utili, incluso il riscatto di periodi fuori ruolo coperti da assicurazione obbligatoria per il personale PT ex ULA, con precisazione che la posizione INPS resta efficace e può dare diritto a pensione supplementare;
  • la ricongiunzione ai sensi della L. n. 29/1979 e della L. n. 45/1990, per unificare periodi accreditati in gestioni diverse, da richiedere entro l’ultimo giorno di servizio e, in linea generale, esercitabile una sola volta, con limitate seconde possibilità;
  • un’ulteriore ipotesi di ricongiunzione ex art. 1 L. n. 29/1979, gratuita se la domanda è anteriore al 1° luglio 2010 e onerosa per le domande successive, per effetto della L. n. 122/2010;
  • la prosecuzione volontaria ai sensi del D.Lgs. n. 184/1997, nei periodi non coperti da contribuzione, al fine di conservare i diritti o raggiungere i requisiti pensionistici;
  • la totalizzazione dei periodi assicurativi esteri ai sensi del Regolamento C.E. 1606/98, esteso ai dipendenti pubblici e comprensivo della Svizzera dal 1° giugno 2002;
  • i contributi figurativi, riconosciuti per eventi tutelati dalla legge, come servizio militare e congedo di maternità, utili sia al diritto sia al calcolo della pensione.

La circolare rinvia a un successivo atto per i criteri e le modalità di esercizio delle facoltà sopra elencate.

Normativa richiamata

Nel chiudere l’allegato, la circolare elenca la principale normativa di riferimento per l’attività previdenziale del Fondo, tra cui il D.P.R. n. 1092/1973, le leggi n. 336/1970, n. 177/1976, n. 120/1991, i decreti legislativi n. 503/1992, n. 184/1997, n. 151/2001, e le leggi n. 71/1994, n. 724/1994, n. 335/1995, n. 449/1997, n. 243/2004, n. 247/2007, n. 122/2010, n. 29/1979 e n. 45/1990.

La circolare, nel suo complesso, fornisce quindi una ricognizione organica della gestione INPS delle prestazioni ex IPOST, delle regole transitorie di lavorazione e dei principali istituti pensionistici applicabili al personale Poste e alle categorie connesse.

Punti principali

Trasferimento delle funzioni ex IPOST all’INPS

Dal 31 maggio 2010, a seguito dell’art. 7 del D.L. n. 78/2010 convertito dalla L. n. 122/2010, l’IPOST è soppresso e tutte le sue funzioni, comprese quelle relative al Fondo di Quiescenza Poste, sono trasferite all’INPS. L’INPS subentra nei rapporti attivi e passivi del soppresso Istituto e gestisce le prestazioni pensionistiche del personale di Poste Italiane e società collegate.

Assetto organizzativo: Polo specialistico Roma EUR

La gestione del Fondo di Quiescenza Poste è accentrata presso la Filiale di coordinamento di Roma EUR, dove viene istituito un Polo specialistico competente per flussi informativi, attività di produzione, istruttoria, definizione delle istanze di servizio e di riesame, nonché ricorsi giudiziari. Le strutture territoriali INPS restano coinvolte nella ricezione e preistruttoria delle domande fino all’estensione della presentazione telematica esclusiva. L’avvio operativo del Polo, previsto nel mese di ottobre, sarà comunicato con successivo messaggio.

Regime transitorio per istanze e ricostituzioni

Fino all’avvio del Polo specialistico, le istanze di servizio e di riesame inoltrate alle strutture territoriali devono essere trasmesse alla "Struttura Integrazione delle funzioni del soppresso IPOST nell’INPS" secondo le istruzioni del messaggio n. 8620 del 12/04/2011. In fase iniziale il Polo cura conto assicurativo, prima liquidazione delle pensioni, riesami e ricorsi, mentre le ricostituzioni documentali e contributive restano alla Direzione provinciale di Pesaro, con integrazione dei sistemi prevista entro il 30 giugno 2012.

Destinatari delle prestazioni

Le prestazioni riguardano i dipendenti di Poste Italiane S.p.A. e delle società collegate indicate nella circolare, oltre al personale già cessato titolare di pensione. Per i lavoratori transitati ad altre pubbliche amministrazioni si applicano gli artt. 113 e 115 del D.P.R. n. 1092/1973, con liquidazione dell’indennità una tantum ove spettante. Per il personale cessato prima del 1° agosto 1994, le pensioni provvisorie sono definite dall’INPS e trasmesse all’INPDAP per l’erogazione, mentre le pensioni di reversibilità sono a carico dell’INPDAP.

Procedure di espropriazione presso terzi

Fino al completamento del trasferimento delle attività, la Struttura ex IPOST continua a gestire i pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto crediti pensionistici. La circolare ribadisce che il giudice competente è quello del luogo di residenza del terzo, individuato nel Tribunale di Roma. In caso di notifica del pignoramento, la struttura accantona le somme nei limiti di legge, compare in udienza per rendere la dichiarazione di terzo e, ricevuta l’ordinanza di assegnazione, svincola e versa le somme al creditore. È esclusa la procedura ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 per i crediti pensionistici.

Tipologie di pensione e requisiti

L’allegato riepiloga le prestazioni pensionistiche ex IPOST: vecchiaia, anzianità, inabilità, inidoneità, privilegiata e ai superstiti. Per la vecchiaia sono indicati i requisiti del sistema retributivo, misto e contributivo; per l’anzianità i requisiti collegati alla L. n. 247/2007 e le deroghe applicabili; per inabilità e inidoneità le condizioni sanitarie e contributive; per la privilegiata la dipendenza da causa di servizio; per i superstiti i soggetti aventi diritto, i requisiti del dante causa e le aliquote di reversibilità.

Istituti contributivi e valorizzazione dei periodi

Vengono illustrati computo, riscatto, ricongiunzione, prosecuzione volontaria, totalizzazione, totalizzazione estera e contributi figurativi. La circolare precisa termini e condizioni per il computo di servizi non di ruolo, per il riscatto di periodi fuori ruolo, per la ricongiunzione ai sensi delle leggi n. 29/1979 e n. 45/1990, per la prosecuzione volontaria e per la totalizzazione dei periodi assicurativi, rinviando ad una successiva circolare per i criteri operativi di esercizio delle facoltà.

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