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Circolare

Circolare numero 97 del 22-07-2011

la legge 2 aprile 1958, n. 322 abrogata con effetto dal 31 luglio 2010 dall’art. 12, comma 12undecies, della legge 30 luglio 2010, n. 122 è applicabile fino alla data di relativa abrogazione nei Fondi speciali Elettrici, telefonici e Volo.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce i criteri di applicazione della legge n. 322/1958, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 122/2010, per gli iscritti ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici e al Fondo Volo. Viene chiarito da quale data il trasferimento delle posizioni assicurative al FPLD è divenuto oneroso e in quali casi, invece, continua a trovare applicazione la costituzione gratuita della posizione assicurativa, purché il rapporto assicurativo sia cessato entro il 30 luglio 2010 e non siano maturati i requisiti pensionistici nei rispettivi fondi. Sono inoltre indicati i termini per presentare domanda e le ipotesi di riesame delle posizioni già trasferite con onere.

Applicazione della legge n. 322/1958 agli iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici e Volo

Applicazione della legge n. 322/1958 ai Fondi Elettrici, Telefonici e Volo

La circolare disciplina l’ambito di applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, agli iscritti ai soppressi Fondi Elettrici e Telefonici e al Fondo Volo, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. L’obiettivo è chiarire quando il trasferimento delle posizioni assicurative al FPLD debba avvenire a titolo oneroso e quando, invece, resti possibile la costituzione gratuita della posizione assicurativa.

Quadro normativo e decorrenze

La legge n. 122/2010, all’articolo 12, commi 12octies e 12novies, ha previsto modalità di trasferimento dei contributi nel FPLD analoghe alla ricongiunzione dei periodi assicurativi disciplinata dalla legge n. 29/1979, abrogando contestualmente l’articolo 3, comma 14, del D.Lgs. n. 562/1996 e l’articolo 28 della legge n. 1450/1956, che regolavano la costituzione nell’AGO delle posizioni assicurative dai Fondi Elettrici e Telefonici. Per tali gestioni, dal 1° luglio 2010 il trasferimento al FPLD è quindi oneroso, in quanto i criteri della ricongiunzione dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 si estendono all’articolo 1 della medesima legge.

Per il Fondo Volo, pur non essendo la legge n. 122/2010 intervenuta espressamente sulla disciplina specifica, l’effetto è il medesimo: la modifica dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 rende oneroso, sempre dal 1° luglio 2010, il trasferimento delle contribuzioni da tale ordinamento speciale, poiché l’operazione avviene in applicazione dell’articolo 1 della legge n. 29/1979 ai sensi dell’articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 164/1997.

Il comma 12undecies dell’articolo 12 ha inoltre abrogato tutte le disposizioni che regolavano il trasferimento gratuito della contribuzione al FPLD dai vari ordinamenti pensionistici dei dipendenti pubblici, con decorrenza dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore della legge n. 122/2010. Tra le norme abrogate figura anche la legge n. 322/1958.

Ambito di applicazione della legge n. 322/1958

La legge n. 322/1958 prevedeva la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD in favore dei lavoratori iscritti ad ordinamenti sostitutivi ed esclusivi dell’AGO che cessavano dal servizio prima di aver maturato il diritto a pensione. La circolare precisa che tale legge non ha mai trovato applicazione nei Fondi Elettrici e Telefonici, poiché alla data della sua entrata in vigore il trasferimento delle posizioni assicurative da tali fondi al FPLD era già regolato da disposizioni specifiche che operavano d’ufficio.

Analoga disciplina specifica era prevista per il Fondo Volo dalla legge n. 859/1965, art. 38, poi modificato dall’art. 13 della legge n. 480/1988 e rimasto in vigore fino al D.Lgs. n. 164/1997.

La circolare ritiene tuttavia che, proprio per effetto dell’abrogazione della legge n. 322/1958 dal 31 luglio 2010, la norma possa trovare applicazione in favore degli assicurati presso i Fondi Elettrici, Telefonici e Volo se cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 e privi di tutti i requisiti anagrafici e contributivi necessari per il pensionamento a carico del rispettivo fondo.

Condizioni per il trasferimento gratuito al FPLD

L’applicazione della legge n. 322/1958 comporta il trasferimento gratuito della posizione assicurativa nel FPLD solo in presenza di determinate condizioni. In particolare:

  • l’obbligo di versamento contributivo al Fondo Elettrici, Telefonici o Volo deve essere cessato prima del 31 luglio 2010;
  • l’interessato deve aver maturato, alla data dell’ultimo contributo utile nel fondo, un’anzianità contributiva complessivamente inferiore a quella richiesta per la pensione a carico del medesimo fondo.

La circolare evidenzia che l’obiettivo è rendere uniforme, per tutti gli ordinamenti pensionistici gestiti dall’Istituto, il momento a partire dal quale il trasferimento al FPLD diventa oneroso, e superare gli effetti prodotti dalla legge n. 122/2010 rispetto a quelli che si erano già verificati per gli assicurati del Fondo Ferrovieri, per i quali era applicabile l’articolo 124 del DPR n. 1092/1973, poi abrogato dal comma 12undecies con effetto dal 31 luglio 2010.

Domande degli interessati e termine per la presentazione

Coloro che hanno concluso il rapporto assicurativo con il Fondo entro il 30 luglio 2010 senza aver perfezionato tutti i requisiti per la pensione del rispettivo ordinamento speciale, e che per effetto della legge n. 322/1958 acquisiscono il diritto alla costituzione della posizione assicurativa nel FPLD, possono presentare domanda entro 120 giorni dalla pubblicazione della circolare.

In tal caso, possono trasferire la contribuzione dal Fondo anche quando essa abbia già dato luogo a un trasferimento oneroso in base all’articolo 12, comma 12septies, della legge n. 122/2010, con conseguente liquidazione della pensione a carico del FPLD.

Ipotesi di ricongiunzione già utilizzata

La circolare considera anche i soggetti che, non avendo raggiunto il diritto a pensione con la sola contribuzione del fondo speciale, abbiano già fatto ricorso alla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 29/1979 per sommare periodi maturati in altre gestioni.

Tali soggetti possono, esclusivamente a domanda e sempre entro 120 giorni dalla pubblicazione della circolare, chiedere l’applicazione della legge n. 322/1958 per trasferire la contribuzione dal Fondo all’AGO, anche se la contribuzione ricongiunta sia già stata utilizzata per liquidare la pensione a carico del fondo. Resta però necessario che:

  • i requisiti di trasferibilità risultino perfezionati entro il 30 luglio 2010;
  • l’operazione di ricongiunzione non si sia perfezionata con il pagamento dell’intero onere.

Effetti operativi e definizione delle posizioni

Per tutti i casi in cui le condizioni di trasferibilità risultino perfezionate entro il 30 luglio 2010, la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD deve essere effettuata ai sensi della legge n. 322/1958, su segnalazione degli interessati oppure al momento della definizione della domanda di pensione.

La circolare, in definitiva, stabilisce il criterio temporale e applicativo per distinguere i casi in cui il trasferimento delle contribuzioni dai Fondi Elettrici, Telefonici e Volo al FPLD resta gratuito da quelli in cui, per effetto della legge n. 122/2010, diventa oneroso.

Punti principali

Effetti della legge n. 122/2010 sul trasferimento dei contributi

La legge n. 122/2010 ha reso oneroso il trasferimento delle contribuzioni al FPLD secondo criteri analoghi alla ricongiunzione prevista dalla legge n. 29/1979. Per i Fondi Elettrici e Telefonici, l’effetto decorre dal 1° luglio 2010; per il Fondo Volo, pur non essendo la norma intervenuta espressamente sulla relativa disciplina, le modifiche alla legge n. 29/1979 rendono comunque oneroso il trasferimento dal medesimo termine. Le disposizioni sulla costituzione gratuita delle posizioni assicurative sono state abrogate dal 31 luglio 2010.

Applicabilità della legge n. 322/1958

La legge n. 322/1958, abrogata dal 31 luglio 2010, può trovare applicazione per gli iscritti ai Fondi Elettrici, Telefonici e Volo cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010, se non hanno perfezionato tutti i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione a carico del rispettivo fondo. In tali casi, il trasferimento della posizione assicurativa al FPLD avviene a titolo gratuito, ma solo se l’obbligo contributivo al fondo è cessato prima del 31 luglio 2010 e l’anzianità contributiva maturata è inferiore a quella necessaria per il trattamento pensionistico del fondo.

Domande e termine di 120 giorni

I soggetti che abbiano cessato il rapporto assicurativo entro il 30 luglio 2010 e che, per effetto della legge n. 322/1958, possano ottenere la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD, possono presentare domanda entro 120 giorni dalla pubblicazione della circolare. In tal modo possono trasferire la contribuzione, anche quando essa sia già stata oggetto di trasferimento oneroso ai sensi della legge n. 122/2010, con conseguente liquidazione della pensione a carico del FPLD.

Ipotesi di ricongiunzione già avvenuta

La circolare contempla anche i casi di assicurati che, non avendo maturato il diritto a pensione con la sola contribuzione del fondo speciale, abbiano usato la legge n. 29/1979 per ricongiungere altri periodi assicurativi. In tali situazioni, è possibile chiedere l’applicazione della legge n. 322/1958, entro 120 giorni, per trasferire la contribuzione dal fondo all’AGO anche se la contribuzione ricongiunta sia già stata utilizzata per liquidare la pensione del fondo, purché i requisiti di trasferibilità fossero già perfezionati entro il 30 luglio 2010 e la ricongiunzione non sia stata completata con il pagamento integrale dell’onere.

Costituzione d’ufficio o su segnalazione

Nei casi in cui le condizioni di trasferibilità risultino perfezionate entro il 30 luglio 2010, la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD deve essere effettuata in base alla legge n. 322/1958, su segnalazione dell’interessato oppure al momento della definizione della domanda di pensione. La circolare mira così a rendere uniforme il momento dal quale il trasferimento al FPLD deve avvenire a titolo oneroso in tutti gli ordinamenti gestiti dall’Istituto.

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