Circolare numero 96 del 15-07-2011
La Banca CentraleEuropea con la decisione del 7 luglio 2011 ha innalzato di 25 punti base il tasso di riferimento che, pertanto, a decorrere dal 13 luglio 2011, è pari all’1,50 per cento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 13 luglio 2011, il Tasso Ufficiale di Riferimento è pari all’1,50% per effetto della decisione BCE del 7 luglio 2011. Da tale variazione discendono l’aggiornamento al 7,50% dell’interesse di dilazione e di differimento per i contributi, nonché la rimodulazione delle sanzioni civili in varie ipotesi di omesso o ritardato versamento. Sono inoltre disciplinate le sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali, con applicazione del TUR e del TUR maggiorato di due punti, nel rispetto del limite minimo dell’interesse legale.
Aumento del TUR all’1,50% e riflessi su interessi di dilazione/differimento e sanzioni civili
Aggiornamento del TUR e conseguenze su interessi e sanzioni civili
La circolare dà conto dell’effetto della decisione della Banca Centrale Europea del 7 luglio 2011, che ha innalzato di 25 punti base il Tasso Ufficiale di Riferimento, portandolo all’1,50% con decorrenza dal 13 luglio 2011. Tale variazione incide direttamente sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nonché sulla misura delle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Interesse di dilazione e di differimento
Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e relative sanzioni civili, nonché per i casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento, l’interesse è fissato nella misura del 7,50%.
La circolare precisa che:
- la nuova misura si applica alle rateazioni per le quali il piano di ammortamento sia emesso a decorrere dal 13 luglio 2011;
- i piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedente restano invariati;
- nei casi di differimento del versamento, il tasso del 7,50% si applica alla contribuzione relativa al mese di luglio 2011.
Sanzioni civili ex art. 116, legge n. 388/2000
La circolare riepiloga la disciplina delle sanzioni civili alla luce del nuovo TUR.
Per le ipotesi ordinarie di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 7% annuo.
La medesima misura del 7% annuo si applica anche:
- all’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo;
- ai casi disciplinati dall’art. 116, comma 10.
Resta invece ferma, per l’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo, la sanzione civile del 30% annuo, nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali
La circolare richiama la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1 dell’8 gennaio 2002 e la disciplina delle riduzioni in presenza di procedure concorsuali.
In tale ambito:
- per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione ridotta è pari al TUR;
- per l’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione ridotta è pari al TUR aumentato di due punti.
La circolare evidenzia inoltre il limite derivante dall’art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996: la riduzione massima non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale. Ne deriva che, se il TUR scende sotto il tasso legale, la riduzione massima coincide con il tasso legale, mentre la riduzione minima corrisponde all’interesse legale maggiorato di due punti.
Tenuto conto che, dal 13 luglio 2011, il TUR è pari all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2011, la circolare conclude che:
- nell’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione ridotta è pari all’1,50%;
- nell’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), la sanzione ridotta è pari al 3,50%.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama, a supporto della disciplina degli interessi di dilazione e differimento, l’art. 13, comma 1, del D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nonché l’art. 3, comma 4, del D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402.
Per le sanzioni civili e le procedure concorsuali vengono inoltre richiamati:
- l’art. 116, commi 8 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- la circolare n. 88 del 9 maggio 2002, punto 5;
- la circolare n. 6 del 14 gennaio 2011.
Punti principali
Aggiornamento del TUR
La BCE, con decisione del 7 luglio 2011, ha aumentato di 25 punti base il TUR, fissandolo all’1,50% a decorrere dal 13 luglio 2011. La variazione incide sia sugli interessi di dilazione e differimento sia sulle sanzioni civili previste dall’art. 116 della legge n. 388/2000.
Interesse di dilazione e di differimento
Per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e per le relative sanzioni civili, nonché per l’autorizzazione al differimento del termine di versamento, il tasso applicabile è fissato al 7,50%. Il nuovo tasso si applica alle rateazioni con piano di ammortamento emesso dal 13 luglio 2011; i piani già emessi e notificati non subiscono modifiche. Nei casi di differimento, il tasso del 7,50% si applica alla contribuzione relativa al mese di luglio 2011.
Sanzioni civili per omissioni, ritardi ed evasione
Per il mancato o ritardato pagamento di contributi o premi ex art. 116, comma 8, lett. a), la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi al 7% annuo. La stessa misura del 7% annuo si applica anche all’ipotesi di cui al secondo periodo della lett. b) del comma 8 e al comma 10 dell’art. 116. Resta ferma, invece, per l’evasione di cui al primo periodo della lett. b), la sanzione del 30% annuo, entro il limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni ridotte nelle procedure concorsuali
In caso di procedure concorsuali, per l’ipotesi di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), le sanzioni ridotte sono calcolate al TUR, cioè all’1,50%. Per l’ipotesi di evasione di cui alla lett. b), la sanzione ridotta è pari al TUR aumentato di due punti, quindi al 3,50%. È inoltre ribadito che la riduzione massima non può scendere sotto la misura dell’interesse legale; se il TUR è inferiore al tasso legale, la riduzione massima coincide con il tasso legale e la minima con l’interesse legale maggiorato di due punti.
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