Cassazione Penale, Sentenza n. 14634/2022 del 14/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Russo Davide impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. b) e 2‑sexies C.d.S. per guida in stato di ebbrezza con esito dell'alcoltest di 1,01 g/l alla prima prova e 0,82 g/l alla seconda. Formula sette motivi: (1) nullità/vizio di motivazione per presunta inesatta notifica del decreto di citazione a seguito opposizione a decreto penale (mancanza dell'avviso di ricevimento e contestuale elezione di domicilio in sede di istanza per patrocinio a spese dello Stato), con richiesta di rimessione alle Sezioni Unite circa l'efficacia dell'elezione di domicilio incidentale; (2) violazione dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p. e richiesta di acquisizione del provvedimento prefettizio di sospensione della patente e di escussione del verbalizzante in relazione alla mancanza dello scontrino n. 9411 tra prima e seconda prova, con rilievo che il periodo di sospensione amministrativa va detratto e che la seconda prova poteva essere inferiore alla soglia considerato un andamento decrescente; (3) carenza della prova della revisione/calibrazione e del regolare funzionamento dell'etilometro, particolarmente rilevante per l'assenza del secondo scontrino e in assenza di messaggi di errore; (4) errata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (richiesta della causa di non punibilità per particolare tenue offesa anche per reati a soglia, richiamando le Sezioni Unite "Tushaji"); (5) mancata concessione del beneficio della non menzione nel casellario (art. 175 c.p.), pur essendo stato concesso nel decreto penale opposto; (6) falsa applicazione dell'art. 81 c.p. (continuazione) tra una contravvenzione del 20/10/2014 definita con decreto penale e il reato oggetto del processo; (7) assenza di motivazione sulla durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente).
La decisione
La Corte di legittimità rileva, quanto all'ammissibilità, la non manifesta infondatezza del primo motivo ma, sul punto decisivo, dichiara che il reato è estinto per prescrizione (richiamando gli artt. 157 e 161 c.p. e rilevando che il fatto risale al 29/05/2016). P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Di conseguenza le questioni di merito (notifica, funzionamento etilometro, 131‑bis, ecc.) non sono state decise nel merito essendo intervenuta l'estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada
commi 2, lett. b) e 2‑sexies
Norma contestata in relazione ai limiti soglia dell'alcool; la sentenza di merito aveva condannato l'imputato per valori rilevati dall'etilometro. La Cassazione non entra nel merito delle contestazioni sull'alcoltest perché dichiara l'estinzione per prescrizione.
art. 157 cod. proc. pen.
comma 8 (richiamato in relazione alla notifica del decreto di citazione)
Rilevata la contestazione della regolarità della notifica del decreto di citazione; la Corte ha ritenuto il primo motivo non manifesta infondatezza ma non si pronuncia definitivamente sul punto per effetto dell'annullamento per prescrizione.
art. 603 cod. proc. pen.
Richiesta acquisizione di atti e escussione di testimoni/operatore sull'esecuzione delle prove alcoliche; la questione è stata sollevata come vizio procedurale ma non deciso nel merito a causa dell'estinzione del reato.
art. 131‑bis cod. pen.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto
Difesa invoca l'applicabilità anche ai reati a soglia, richiamando orientamento delle Sezioni Unite (c.d. Tushaji). Il tribunale della legittimità non si è pronunciato definitivamente sulla causa a causa dell'annullamento per prescrizione.
art. 133 cod. pen.
Richiesta applicazione delle circostanze attenuanti generiche e maggior riduzione della pena; non valutata nel merito per effetto dell'estinzione del reato.
art. 62‑bis cod. pen.
Richiesta di valutazione della giovane età e della non pericolosità come eventuale causa di maggior favore; non decisa nel merito a causa della prescrizione.
art. 175 cod. pen.
Invocato per ottenere il beneficio della non menzione nel casellario; la difesa sostiene che il beneficio era stato già concesso con il decreto penale opposto, ma la questione non è stata risolta per effetto dell'annullamento per prescrizione.
art. 81 cod. pen.
comma ultimo (continuazione)
Difesa deduce erronea esclusione della continuazione con una precedente contravvenzione; questione non decisa nella sentenza impugnata a seguito dell'annullamento per prescrizione.
artt. 157 e 161 cod. pen.
Queste norme sono state utilizzate dalla Corte per dichiarare estinto il reato per prescrizione (fatti risalenti al 29/05/2016), determinando l'annullamento senza rinvio.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma richiamata in calce al provvedimento per certificare la firma sostitutiva del consigliere in caso di impedimento del presidente; usata solo a fini formali nella sentenza.
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, la Corte di legittimità può annullare la sentenza senza rinvio senza entrare nel merito delle questioni procedurali o di prova sollevate dall'imputato.
- Le doglianze sulla regolarità della notifica (mancanza avviso di ricevimento, elezione di domicilio incidentale) possono costituire motivo non manifestamente infondato di impugnazione; tuttavia la loro verifica può restare in ombra se interviene l'estinzione del reato.
- In procedimenti per guida in stato di ebbrezza, la difesa può e deve contestare la completezza della documentazione (scontrini/printout delle prove), la calibrazione e la revisione dell'etilometro e può chiedere l'escussione dell'operatore; tali elementi possono incidere sull'affidabilità delle rilevazioni.
- I periodi di sospensione amministrativa della patente disposti dal Prefetto devono essere considerati/detratti quando il giudice fissa la durata della sospensione accessoria in sede penale; il difensore deve chiedere esplicita acquisizione dei provvedimenti amministrativi per evitare duplicazioni.
- L'applicazione dell'art. 131‑bis e la valutazione della particolare tenuità (anche in reati a soglia) dipendono da un esame concreto delle modalità di commissione e del pericolo concreto; l'orientamento delle Sezioni Unite può essere invocato ma richiede decisione sul merito.
- La mancata motivazione circa la durata di una sanzione amministrativa accessoria e la questione della non menzione nel casellario sono censure che possono essere rilevate in appello o in Cassazione, ma la loro efficacia pratica può essere azzerata se il processo si estingue per prescrizione.
- La contestazione della continuazione con fatti pregressi richiede analisi temporale e materiale della serialità dei fatti e della ragionevole connessione, e va provata dalla parte che la invoca.
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