Salta al contenuto
CCNL

CCNL Metalmeccanica - Cooperative

CCNLC016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2026 al 30 giu 2028

Parti stipulanti

SindacatiFIM-CISLFIOM-CGILUILM-UIL
Datori di lavoroLegacoop Produzione e ServiziConfcooperative Lavoro e ServiziAGCI Produzione e Lavoro

Sfera di applicazione

Il contratto si applica agli addetti delle aziende cooperative metalmeccaniche e, in particolare, agli stabilimenti appartenenti tradizionalmente al settore metalmeccanico destinati alla produzione e lavorazione dei metalli, alle costruzioni nelle quali il metallo ha la prevalenza e alla fabbricazione di manufatti nei quali le parti metalliche richiedono la maggior quantità di lavoro, nonché alle imprese tradizionalmente considerate affini a quelle metalmeccaniche.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il CCNL si applica ai dipendenti delle cooperative metalmeccaniche operanti negli stabilimenti e nelle imprese rientranti tradizionalmente nel settore metalmeccanico e nelle attività affini.

Validità

  • Decorrenza pratica indicata per la validità economico-normativa di sintesi: 01/01/2026
  • Scadenza: 30/06/2028

Il testo consolidato richiama il CCNL del 31/05/2021 come modificato dagli accordi del 17/06/2025, 24/06/2025 e 23/06/2026. La sintesi di riferimento evidenzia la nuova validità dal 01/01/2026.

Struttura dell’inquadramento

La classificazione unica è articolata in 9 livelli:

  • Campo D – Ruoli operativi: D1, D2
  • Campo C – Ruoli tecnico-specifici: C1, C2, C3
  • Campo B – Ruoli specialistici e gestionali: B1, B2, B3
  • Campo A – Ruoli di gestione del cambiamento e innovazione: A1

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Legacoop Produzione e Servizi
  • Confcooperative Lavoro e Servizi
  • AGCI Produzione e Lavoro

Organizzazioni sindacali

  • FIM-CISL
  • FIOM-CGIL
  • UILM-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloDal 01/06/2026Dal 01/06/2027Dal 01/06/2028Scatto biennale
A13.054,523.115,613.177,9245,96
B12.375,912.423,432.471,9032,43
B22.548,972.599,952.651,9536,41
B32.771,492.826,922.883,4640,96
C12.026,882.067,422.108,7725,90
C22.069,752.111,142.153,3626,75
C32.216,632.260,962.306,1829,64
D11.789,141.824,921.861,4221,59
D21.984,032.023,712.064,1825,05

Meccanismo di adeguamento IPCA

Nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza, i minimi contrattuali per livello sono adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata misurata con IPCA al netto degli energetici importati (IPCA NEI), come fornita dall’ISTAT, applicata ai minimi stessi.

Se l’importo derivante dall’adeguamento IPCA risulta superiore agli incrementi retributivi di riferimento previsti per il singolo anno, i minimi tabellari vengono adeguati all’importo risultante.

Divisori e mensilità

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali. Gli importi mensili per livello sono riportati nella tabella dei minimi.

Elemento perequativo

Per i lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, impiegati in cooperative prive di contrattazione di secondo livello su premio di risultato o altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, e che abbiano percepito nell’anno precedente solo trattamenti fissati dal CCNL:

  • fino al 31/12/2025: 485 euro annui
  • dal 01/01/2026: 500 euro lordi annui

L’elemento:

  • è erogato con la retribuzione di giugno;
  • è omnicomprensivo;
  • non incide sul TFR.

Regole dal 01/01/2026

Se il differenziale tra:

  • retribuzione annua lorda (somma degli elementi fissi continuativi dell’anno, esclusi straordinari, notturno, trasferta, reperibilità e maggiorazioni varie)
  • e paga base tabellare annua lorda comprensiva degli scatti,

è:

  • inferiore o uguale a 650 euro, spetta un elemento perequativo annuo non inferiore a 200 euro;
  • superiore a 650 euro ma inferiore a 850 euro, l’importo spettante è pari alla differenza tra 850 euro e il differenziale calcolato.

Esempi

  • Differenziale 130 euro → 500 - 130 = 370 euro
  • Differenziale 300 euro → 500 - 300 = 200 euro
  • Differenziale 325 euro → 500 - 325 = 175 euro, ma spetta comunque il minimo di 200 euro
  • Differenziale 700 euro → 850 - 700 = 150 euro

Flexible benefits / welfare contrattuale

Le aziende devono mettere a disposizione di tutti i dipendenti piani di benefici flessibili fino a un costo massimo di:

DecorrenzaImporto annuo
01/06/2025220 euro
01/06/2026230 euro
01/06/2027240 euro
01/06/2028250 euro

Elemento individuale annuo di mensilizzazione

Agli operai in forza al 31/12/2008 (ex operai pagati a ore), con la retribuzione di dicembre è riconosciuta una erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti, quale elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile.

Indennità di cassa

Per gli impiegati addetti al maneggio denaro:

  • 6% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.

Indennità aggiuntiva quadri

Ai quadri spetta una indennità aggiuntiva per particolari condizioni, anche d’orario:

  • minimo 10%
  • massimo 35%

Calcolata su paga base, contingenza, premio di produzione e terzo elemento; corrisposta per tutte le mensilità contrattuali e utile ai fini del TFR.


Trasferta e reperibilità

Indennità di trasferta

Valori adeguati su base IPCA nel mese di giugno di ciascun anno.

VoceImporto dal 01/06/2026
Trasferta intera51,68 euro
Quota pasto meridiano o serale13,40 euro
Quota pernottamento24,86 euro

Note:

  • possibile sostituzione, totale o parziale, con rimborso spese effettive;
  • per trasferte in alta montagna o sottosuolo: maggiorazione del 10% sui minimi di trasferta.

Trattamento per il tempo di viaggio

  • 100% della retribuzione per il tempo coincidente con il normale orario giornaliero;
  • 85% della retribuzione per le ore eccedenti il normale orario, senza maggiorazioni per straordinario/notturno/festivo.

Indennità di reperibilità

Valori dal 01/06/2026:

Livello16 ore giorno lavorato24 ore giorno libero24 ore festive6 giorni6 giorni con festivo6 giorni con festivo e giorno libero
D1-D2-C15,918,909,6238,4839,2042,19
C2-C37,0511,0611,8746,3547,1751,17
B1 o superiori8,0913,3314,0253,8254,5259,75

Ulteriori regole:

  • l’importo orario di reperibilità si ottiene dividendo per 16 l’importo della colonna “16 ore giorno lavorato”;
  • dal momento della chiamata e per il tempo di viaggio: 85% della normale retribuzione oraria lorda, senza maggiorazioni;
  • per ogni chiamata seguita da intervento effettivo: 5,00 euro aggiuntivi.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali.

Flessibilità / banca ore

  • Tutte le ore di straordinario possono confluire nella banca ore.
  • Per tali ore viene corrisposta una maggiorazione pari al 50% di quella prevista per lo straordinario.
  • I riposi accantonati sono fruiti secondo le regole dei permessi annui retribuiti.
  • I permessi non fruiti entro l’anno confluiscono in un conto ore individuale per ulteriori 24 mesi.

Regimi di flessibilità

Possibile superamento dell’orario sino a:

  • 48 ore settimanali massime
  • 32 ore settimanali minime

Per addetti a turni con orario dal lunedì al venerdì:

  • massimo 48 ore settimanali con un solo turno lavorabile il sabato;
  • oppure 46 ore con due turni lavorabili il sabato.

Maggiorazioni per le ore oltre 40 in regime di flessibilità:

  • 10% dal lunedì al venerdì
  • 15% al sabato

Permessi annui retribuiti / ex festività

Settore metalmeccanico

  • 104 ore annue, di cui:
    • 32 ore per ex festività
    • 72 ore per ROL

Turnisti con 15 o più turni settimanali:

  • ulteriori 8 ore
  • + ulteriori 8 ore dal 01/01/2026 per i lavoratori in sistemi di turnazione di 21 turni settimanali comprendenti turno notturno e turni di sabato e domenica.

Settore siderurgico

  • 124 ore annue, di cui:
    • 32 ore per ex festività
    • 92 ore per ROL e armonizzazione 39ª ora

Turnisti con 15 o più turni settimanali:

  • ulteriori 8 ore monetizzate
  • + ulteriori 8 ore dal 01/01/2026, corrisposte con la tredicesima.

Nuova regola dal 01/01/2026

Se il residuo PAR al 31 dicembre dell’anno precedente è pari o superiore a 16 ore, il lavoratore deve pianificare entro il 31/03 le 16 ore da usare entro il 30/06. In mancanza di programmazione, l’azienda può calendarizzarle con 5 giorni di preavviso.

Permesso visite specialistiche

Ai lavoratori di età pari o superiore a 50 anni spetta un ulteriore permesso retribuito di:

  • 8 ore annue

per visite mediche specialistiche debitamente documentate.


Maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e straordinario

Lavoro notturno

Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino; non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora giornaliera, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.

TipologiaLavoro a turni fino alle 22Lavoro a turni oltre le 22 / 22-06Lavoro non a turniFestivoFestivo con riposo compensativo
Maggiorazione20%30%25%60%-65%35%-40%

In sintesi, dalla tabella di riferimento:

  • lavoro notturno a turni: 20% fino alle 22, 30% oltre le 22;
  • lavoro notturno non a turni: 20%;
  • fascia 22:00-06:00: 25% per il lavoro non a turni indicato in sintesi;
  • notturno festivo: 60%, 60%, 65% a seconda delle fattispecie;
  • notturno festivo con riposo compensativo: 35%, 35%, 40%.

Lavoro festivo

TipologiaLavoro non a turniLavoro a turni
Festivo diurno50%50%
Festivo diurno con riposo compensativo10%10%
Festivo notturno60%55%
Festivo notturno con riposo compensativo35%30%

Lavoro straordinario

TipologiaNon a turniA turni
Prime 2 ore25%25%
Ore successive30%30%
Straordinario festivo55%55%
Straordinario festivo con riposo compensativo35%35%
Straordinario notturno prime 2 ore50%40%
Straordinario notturno ore successive50%45%
Straordinario notturno festivo75%65%
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo55%50%
Sabato prime 2 ore25%25%
Sabato ore successive50%50%

Limiti annui ordinari:

  • 200 ore annue per lavoratore
  • 250 ore nelle aziende fino a 200 dipendenti
  • 260 ore per manutenzione, installazione e montaggi

Lavoro discontinuo

Orario normale settimanale possibile:

  • 40, 44 o 48 ore

Per i lavoratori discontinui già assunti:

  • con orario giornaliero di 9 ore → 44 ore settimanali
  • con orario giornaliero di 8 ore → 40 ore settimanali

Le ore da 40 a 44 o a 48 sono compensate con quote orarie di retribuzione senza maggiorazioni da straordinario.


Ferie e festività

Ferie annue

Anzianità di servizioFerie
Fino al 5° anno compiuto4 settimane
Oltre il 5° e fino al 16° compiuto4 settimane + 1 giorno
Oltre il 16° e fino al 22° compiuto4 settimane + 2 giorni
Oltre il 22° compiuto4 settimane + 5 giorni

Ulteriori previsioni:

  • operai in forza al 31/12/2007: maturazione dei giorni aggiuntivi dal 01/01/2008;
  • riconosciuto 1 giorno aggiuntivo dal 01/01/2008 in presenza di 5 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età;
  • per gli impiegati in forza al 31/12/2007 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Festività

Sono festivi:

  • i giorni previsti dalla legge;
  • tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo;
  • il Santo Patrono.

Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.


Malattia e infortunio

Periodo di comporto per malattia

Comporto breve

AnzianitàGiorni di calendario
Fino a 3 anni compiuti183
Oltre 3 e fino a 6 anni compiuti274
Oltre 6 anni365

Comporto prolungato

AnzianitàGiorni di calendario
Fino a 3 anni compiuti274
Oltre 3 e fino a 6 anni compiuti411
Oltre 6 anni548

Trattamento economico di malattia

Anzianità100% retribuzione globale80% retribuzione globale
Fino a 3 anni compiutiPrimi 122 giorniGiorni residui
Oltre 3 e fino a 6 anni compiutiPrimi 153 giorniGiorni residui
Oltre 6 anniPrimi 214 giorniGiorni residui

Ricoveri e malattie lunghe computate al 50%

Sono computati al 50%, sia per il trattamento economico sia per il comporto:

  • ricoveri ospedalieri superiori a 10 giorni continuativi, fino a:
    • 60 giorni complessivi per anzianità fino a 3 anni;
    • 75 giorni oltre 3 e fino a 6 anni;
    • 90 giorni oltre 6 anni.
  • malattie superiori a 21 giorni continuativi, fino a:
    • 60 giorni complessivi per anzianità fino a 3 anni;
    • 75 giorni oltre 3 e fino a 6 anni;
    • 90 giorni oltre 6 anni.

Tetto massimo complessivo eventi a) + b): 120 giorni.

Lavoratori con disabilità certificata

Dal 17/06/2025, per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della Legge 68/1999:

  • aumento dei termini di conservazione del posto di 180 giorni;
  • durante tale periodo aggiuntivo, per 90 giorni spetta un trattamento economico pari all’80% della retribuzione globale.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

  • conservazione del posto: fino a guarigione clinica;
  • prima giornata: diritto all’intera retribuzione se il lavoratore abbandona il lavoro per infortunio;
  • integrazione aziendale fino al raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito lavorando, per un periodo pari a quello previsto per la malattia.

Maternità, paternità e congedi

Astensione obbligatoria

  • 5 mesi
  • integrazione datoriale al 100% durante l’astensione obbligatoria.

Congedo parentale

Per ogni bambino nei primi 12 anni di vita:

  • diritto complessivo fino a 10 mesi, elevati a 11 mesi se il padre si astiene per almeno 3 mesi.

Ripartizione:

  • madre: fino a 6 mesi;
  • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 mesi se utilizza almeno 3 mesi;
  • genitore solo o affidamento esclusivo: fino a 11 mesi.

Utilizzo su base oraria:

  • gruppi di 2 o 4 ore giornaliere;
  • riproporzionati a 1 o 2 ore per part-time pari o inferiori a 20 ore settimanali.

Integrazione economica sul congedo parentale

Salvo condizioni aziendali di miglior favore:

  • integrazione al 100% della retribuzione globale per i primi 2 mesi di congedo parentale spettante.

Se entrambi i genitori lavorano nella stessa impresa, l’integrazione è riconosciuta complessivamente fino a 2 mesi in totale tra i due.

Donne vittime di violenza

Il CCNL richiama la normativa di legge e prevede:

  • diritto ad astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 6 mesi.

Permessi e congedi retribuiti

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario, decorrenti dalla data del matrimonio compresa.
  • Se non fruito in tutto o in parte per necessità personali, può essere utilizzato o completato entro i successivi 30 giorni dalla celebrazione.

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni complessivi retribuiti all’anno

in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di componente della famiglia anagrafica.

Altri permessi richiamati

Applicazione della normativa legale per:

  • assistenza a persone con disabilità;
  • cure per invalidi;
  • congedi e permessi previsti da Legge 104/1992 e D.Lgs. 151/2001.

Part-time

  • trattamento economico e normativo riproporzionato;
  • lavoro supplementare consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali;
  • limite massimo annuo: 50% della normale prestazione annua a tempo parziale.

Maggiorazioni

  • 10% entro il limite massimo
  • 20% oltre il limite massimo
  • clausole di variazione della collocazione temporale: 10%
  • clausole di aumento della durata della prestazione (massimo 25% dell’orario concordato): 15%

Periodo di prova

LivelloDurata ordinariaDurata ridotta
D1, D2, C11 mese e mezzo1 mese
C2, C3, B13 mesi2 mesi
B2, B3, A16 mesi3 mesi

La durata ridotta si applica ai lavoratori che:

  • abbiano svolto identiche mansioni per almeno un biennio presso altre aziende;
  • abbiano completato altrove l’apprendistato professionalizzante sul medesimo profilo.

Apprendistato professionalizzante

  • Durata minima: 6 mesi
  • Durata massima ordinaria: 36 mesi
  • 30 mesi se l’apprendista possiede titolo di studio inerente la qualifica da raggiungere
  • 24 mesi per figure addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o montaggio semplice non ricomprese nel livello D2

Suddivisione periodi

Durata complessiva1° periodo2° periodo3° periodo
36 mesi121212
30 mesi101010
24 mesi888

Retribuzione apprendistato

Calcolata sul minimo del livello di destinazione:

  • 85% nel primo periodo
  • 90% nel secondo periodo
  • 95% nel terzo periodo

Tempo determinato e somministrazione

Contratto a tempo determinato

Durata superiore a 12 mesi e fino a 24 mesi ammessa in presenza di specifiche causali, tra cui:

  • punte di intensa attività;
  • opere, servizi o appalti definiti/predeterminati nel tempo;
  • avvio nuove attività, ricerca, progettazione, sperimentazioni;
  • investimenti per sostenibilità, digitalizzazione, automazione, riconversione ambientale/energetica, sicurezza;
  • sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Limite numerico

  • 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione;
  • 18% per datori di lavoro con oltre 400 dipendenti.

I part-time sono computati pro quota.

Diritto di precedenza

  • dopo oltre 6 mesi di lavoro a termine presso la stessa azienda;
  • esercitabile entro 6 mesi dalla cessazione;
  • valido per 12 mesi.

Per attività stagionali:

  • precedenza sulle nuove assunzioni a termine per le medesime attività;
  • esercitabile entro 3 mesi dalla cessazione;
  • estinzione entro 1 anno.

Somministrazione

Limiti numerici

  • staff leasing a tempo indeterminato: massimo 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza;
  • 16% se l’utilizzatore ha oltre 400 dipendenti.

Contratti a termine + somministrazione a termine:

  • massimo complessivo 30% dei lavoratori a tempo indeterminato;
  • 28% se oltre 400 dipendenti.

Preavviso

Anni di servizioB2-B3-A1C2-C3-B1D1-D2-C1
Fino a 5 anni2 mesi1 mese e 15 giorni10 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi2 mesi20 giorni
Oltre 10 anni4 mesi2 mesi e 15 giorni1 mese

Decorrenza del preavviso:

  • dal giorno di ricevimento dell’atto di dimissioni o licenziamento;
  • il calcolo decorre dal giorno successivo.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla Legge 29/05/1982 n. 297.

Esclusioni dalla base di calcolo

Il CCNL prevede che la retribuzione, comprese le relative maggiorazioni, riferita al lavoro straordinario sia esclusa dalla base di calcolo del TFR.


Previdenza complementare e assistenza sanitaria

Previdenza complementare – Previdenza Cooperativa

Per i lavoratori iscritti:

  • contributo azienda: 2,3% dei minimi contrattuali dal 01/06/2025;
  • contributo lavoratore: almeno 1,2% del minimo contrattuale;
  • per under 35 alla prima adesione dal 01/07/2025: contributo una tantum aziendale di 50 euro.

Assistenza sanitaria integrativa

La sintesi richiama l’assistenza sanitaria integrativa e, dall’allegato contrattuale, emerge l’incremento del contributo aziendale:

  • 180 euro annui dal 01/01/2025;
  • 215,40 euro annui dal 01/01/2026, comprensivi della copertura LTC;
  • 243 euro annui dal 01/01/2027;
  • 270,60 euro annui dal 01/01/2028.

Dal 01/01/2026 è prevista una copertura per non autosufficienza permanente con prestazione pari a:

  • 500 euro mensili per tutta la vita del lavoratore.

Relazioni sindacali, sicurezza e altri istituti

Sicurezza sul lavoro

Il testo completo rafforza il sistema partecipativo in materia di salute e sicurezza, con ruolo di:

  • RLS;
  • RSPP;
  • Commissione nazionale salute e sicurezza.

Tra le novità introdotte/richiamate:

  • informativa annuale agli RLS su obiettivi ambientali, investimenti, iniziative e progetti di sostenibilità;
  • 8 ore di formazione aggiuntiva per gli RLS rispetto alle 32 ore minime di legge;
  • nelle aziende con meno di 200 dipendenti, coinvolgimento degli RLS nella visita periodica degli RSPP almeno una volta l’anno;
  • strumenti di segnalazione delle criticità/rischi dal 01/01/2026.

Appalti

Nelle aziende con RSU sono previste almeno 2 informative l’anno sui contratti d’appalto diretto utilizzati, sul CCNL applicato dall’appaltatore e sul numero dei lavoratori impiegati.

Partecipazione e formazione

Il CCNL valorizza:

  • formazione continua;
  • bilateralità;
  • osservatori e commissioni paritetiche;
  • partecipazione dei lavoratori ai processi di sviluppo aziendale.

Accordi e rinnovi

Testo consolidato del CCNL 16/01/2025Ipotesi di accordo del 17/06/2025Ratifica / scioglimento riserva del 16/07/2025Accordo di rinnovo del 24/06/2025Accordo di rinnovo del 23/06/2026

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da CCNL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.