CCNL Sviluppo Italia - Invitalia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 lug 2024 al 30 giu 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto disciplina i rapporti di lavoro subordinato dei Quadri e degli Impiegati di Invitalia S.p.A. e delle società del Gruppo Invitalia indicate dal CCNL, tra cui Infratel Italia S.p.A., Italia Turismo S.p.A., Invitalia Partecipazioni S.p.A. e DRI Italia S.p.A., nonché delle ulteriori società direttamente controllate o funzionali alle attività di Invitalia secondo i criteri contrattuali.
Inquadramento generale
Il CCNL si applica ai Quadri e agli Impiegati delle aziende del Gruppo Invitalia.
Ambito di applicazione
Rientrano nel campo di applicazione:
- Invitalia S.p.A.;
- le società espressamente richiamate dal contratto, tra cui:
- Infratel Italia S.p.A.;
- Italia Turismo S.p.A.;
- Invitalia Partecipazioni S.p.A.;
- DRI Italia S.p.A.;
- eventuali ulteriori società direttamente controllate e/o funzionali alle attività di Invitalia, secondo i criteri contrattualmente definiti.
Validità
- Decorrenza: 01/07/2024
- Scadenza: 30/06/2027
Il contratto ha durata triennale. In materia economica, i minimi vengono adeguati annualmente, con decorrenza dal mese di giugno, sulla base dell'IPCA al netto degli energetici importati.
Struttura della contrattazione
La contrattazione si articola su due livelli:
- primo livello: nazionale di Gruppo;
- secondo livello: aziendale, per materie e istituti diversi e non ripetitivi.
Tra le materie demandate al secondo livello figurano in particolare:
- lavoro agile;
- indennità di ruolo;
- trasferte e missioni.
Parti firmatarie
Parte datoriale
- Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia
Organizzazioni sindacali
- FISAC-CGIL
- FIRST-CISL
- UILCA-UIL
Trattamento economico
La retribuzione è composta principalmente da:
- minimo conglobato;
- indennità di quadro per i livelli A1 e A2;
- ulteriori elementi previsti dal contratto, tra cui l'assegno ex accordo per i lavoratori aventi diritto.
Mensilità e divisori
- Mensilità annue: 14
- Divisore giornaliero: 26
- Divisore orario: 156
Minimi retributivi mensili
Minimo conglobato mensile
| Livello | Dal 01/07/2024 | Dal 01/06/2025 | Dal 01/06/2026 |
|---|---|---|---|
| A1 | 4.413,02 | 4.470,39 | 4.555,33 |
| A2 | 3.765,17 | 3.814,12 | 3.886,59 |
| B | 3.649,84 | 3.697,29 | 3.767,54 |
| C | 3.344,88 | 3.388,36 | 3.452,74 |
| D | 3.039,90 | 3.079,42 | 3.137,93 |
| E | 2.569,31 | 2.602,71 | 2.652,16 |
Il minimo conglobato comprende contingenza ed EDR confederale.
Indennità di quadro mensile
| Livello | Dal 01/07/2024 | Dal 01/06/2025 | Dal 01/06/2026 |
|---|---|---|---|
| A1 | 316,58 | 320,70 | 326,79 |
| A2 | 316,58 | 320,70 | 326,79 |
L'indennità di quadro spetta ai lavoratori con qualifica di quadro ed è utile ai fini del computo di tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti.
Assegno ex accordo
Spetta ai lavoratori in forza al 13/12/2000.
| Livello | Dal 01/07/2024 | Dal 01/06/2025 | Dal 01/06/2026 |
|---|---|---|---|
| A1 | 339,45 | 343,86 | 350,39 |
| A2 | - | - | - |
| B | 244,78 | 247,96 | 252,67 |
| C | - | - | - |
| D | 183,60 | 185,99 | 189,52 |
| E | 183,60 | 185,99 | 189,52 |
Welfare
Le aziende mettono a disposizione di ciascun dipendente in organico al momento del riconoscimento un borsellino welfare annuale di 300 euro, da riproporzionare in base alla permanenza in servizio nell'anno.
Caratteristiche principali:
- valore onnicomprensivo;
- escluso dalla base di calcolo del TFR;
- non spetta ai lavoratori in aspettativa non retribuita.
Buono pasto
Per ogni giorno di effettiva presenza in servizio è riconosciuto un buono pasto di 12,00 euro.
Il ticket mensa è previsto anche nelle giornate di lavoro agile, nei limiti fissati dal contratto.
Indennità varie
- Indennità di cassa: 77,55 euro mensili per 12 mensilità, per il personale addetto a operazioni di cassa con obbligo di eventuali rimborsi.
- Indennità maneggio e trasporto valori: 50,05 euro mensili per 12 mensilità, senza obbligo di rimborso differenze.
- Indennità centralinisti non vedenti: 5,00 euro giornalieri per ogni giornata di presenza.
- Indennità R.U.P.: demandata ad accordi aziendali specifici; nelle more continuano ad applicarsi le previsioni del previgente CCNL.
Salario di ingresso
Per i neoassunti, a tempo determinato o indeterminato, provenienti dal sistema scolastico e universitario, può essere previsto per un massimo di 36 mesi un salario di ingresso ridotto del 10% rispetto al minimo conglobato del livello E.
Caratteristiche:
- destinato a risorse non ancora professionalizzate;
- produce effetti su tutti gli istituti diretti e indiretti;
- può cessare anticipatamente al 24° mese in presenza di valutazioni positive;
- non si applica agli apprendisti.
Corresponsione della retribuzione
La retribuzione mensile deve essere corrisposta il giorno 27 di ciascun mese o, se non lavorativo, il primo giorno lavorativo precedente.
Tredicesima e quattordicesima
Il contratto prevede 13ª e 14ª mensilità.
- Tredicesima: nel mese di dicembre, di norma il 16/12 o il giorno lavorativo precedente.
- Quattordicesima: nel mese di giugno.
Sono escluse dal calcolo di tali mensilità alcune indennità, tra cui cassa, maneggio valori e indennità per centralinisti non vedenti.
Classificazione del personale
Il sistema di inquadramento si articola in 6 livelli:
- A1 – Quadro
- A2 – Quadro
- B
- C
- D
- E
La classificazione è basata su:
- complessità delle attività;
- livello di professionalità;
- livello di autonomia.
Profili generali
- A1: elevata professionalità specialistica e/o gestionale, attività ad alta complessità e rilevanza strategica.
- A2: elevata professionalità specialistica e/o gestionale su attività di media complessità.
- B: funzioni a elevato contenuto professionale, anche con coordinamento operativo.
- C: specifica capacità professionale con autonomia su attività non necessariamente standardizzate.
- D: professionalità su processi standardizzati o parzialmente standardizzati.
- E: livello di ingresso, con limitata autonomia operativa su attività ordinarie.
Orario di lavoro
Orario normale
- 36 ore settimanali, distribuite di norma su 5 giorni dal lunedì al venerdì.
Articolazione ordinaria
- dal lunedì al giovedì: 7 ore e 30 minuti al giorno;
- venerdì: 6 ore al giorno.
Se la prestazione eccede le 6 ore, è previsto un intervallo pranzo di 45 minuti.
Flessibilità
Resta possibile una flessibilità fino a 90 minuti giornalieri, da compensare su base mensile.
Orario compattato
Previsto, compatibilmente con le esigenze organizzative, per i genitori con figli fino a 12 anni, con possibilità di ridurre la pausa pranzo fino a un minimo di 15 minuti.
Lavoro discontinuo
Per il personale adibito ad attività di lavoro discontinuo (in particolare autista trasporto persone per figure aziendali specifiche):
- orario ordinario: 46 ore settimanali;
- coefficiente orario: 156.
Straordinario, lavoro notturno e banca ore
Lavoro straordinario
È lavoro straordinario quello prestato oltre il normale orario di lavoro.
Maggiorazioni:
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno | 25% |
| Straordinario notturno | 55% |
| Straordinario festivo e di sabato | 50% |
| Straordinario festivo notturno e notturno di sabato | 65% |
- Il lavoro notturno è quello svolto dalle 24:00 alle 05:00.
- Il limite ordinario annuo di straordinario è di 200 ore, elevabile a 250 ore previo accordo.
Disciplina per i quadri
I quadri sono esclusi dalla disciplina economica dello straordinario. Tuttavia:
- per attività svolta il sabato è riconosciuta mezza giornata di riposo compensativo;
- per attività svolta la domenica è riconosciuta una giornata di riposo compensativo.
Banca delle ore
Il sistema funziona con le seguenti regole:
- su richiesta del dipendente, le ore di straordinario confluiscono nella banca ore;
- la maggiorazione dello straordinario viene sostituita da un corrispondente accredito in ore;
- le ore accantonate sono utilizzate come permessi retribuiti;
- lo straordinario oltre il limite massimo annuo può essere compensato solo con permessi retribuiti.
Le ore vanno normalmente utilizzate entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Banca ore solidale
Il contratto introduce la banca ore solidale, alimentabile con:
- ferie residue maturate e non fruite nell'anno precedente;
- ex festività;
- banca ore accumulata.
Il lavoratore beneficiario può usufruire al massimo di 80 ore annue.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono festivi:
- tutte le domeniche;
- le festività nazionali e infrasettimanali previste dalla legge;
- il Santo Patrono;
- il 24 dicembre.
Sono giorni semifestivi:
- 14 agosto;
- 31 dicembre.
Nei semifestivi l'orario non può superare 4 ore.
Ferie
- 26 giorni lavorativi annui, pari a 187 ore e 45 minuti.
Ex festività
- 4 giornate annue di ex festività, fruibili anche a mezza giornata.
Permessi retribuiti per motivi personali
- 7 ore e 30 minuti annui;
- per il personale con orario discontinuo: 15 ore annue.
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente o affine entro il secondo grado o convivente.
Permessi per motivi di salute
Previsti, con disciplina di dettaglio, per:
- day hospital;
- cicli di cure;
- visite mediche documentate.
Assenze, malattia, infortunio, maternità
Malattia
Periodo di comporto:
- 15 mesi in un triennio a partire dal primo evento.
- I termini aumentano del 50% in presenza di tubercolosi, patologie oncologiche o di pari gravità.
Trattamento economico:
- 100% della retribuzione per i primi 12 mesi;
- dal 13° al 15° mese: retribuzione ridotta di 1/3.
Infortunio sul lavoro
- conservazione del posto fino alla guarigione clinica;
- integrazione dell'indennità INAIL fino al 100% della retribuzione.
Maternità e paternità
Si applica la normativa di legge, con integrazioni migliorative.
- Congedo obbligatorio del padre: 10 giorni lavorativi.
- Durante il congedo di maternità, l'azienda integra quanto dovuto dagli enti previdenziali fino a garantire l'intera retribuzione.
- Analoga integrazione è riconosciuta al padre nei casi previsti dall'art. 28 del D.Lgs. 151/2001.
Lavoro agile
Il lavoro agile è considerato uno strumento di conciliazione vita-lavoro e di flessibilità organizzativa.
La disciplina di dettaglio è demandata al livello aziendale entro 12 mesi dalla sottoscrizione del CCNL.
Il contratto prevede particolare attenzione per:
- genitori nei 6 mesi successivi al congedo di maternità;
- genitori adottivi nei 6 mesi successivi all'accoglienza del minore;
- genitori con figli con disabilità grave;
- lavoratori immunodepressi certificati;
- caregiver certificati.
In caso di lavoro agile resta confermato, nei limiti contrattuali, il ticket mensa da 12,00 euro.
Rapporto di lavoro e tipologie contrattuali
Periodo di prova
Per rapporti a tempo indeterminato e contratti a termine di durata pari o superiore a 12 mesi:
- 6 mesi per i livelli A1, A2 e B;
- 3 mesi per gli altri livelli.
Per contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi:
- 2 mesi per i livelli A1, A2 e B;
- 1 mese per gli altri livelli.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione.
- Lavoro supplementare: maggiorazione del 23%.
- È prevista la reversibilità, con richiesta da effettuarsi 6 mesi prima.
Apprendistato professionalizzante
Ammesso per le qualifiche e mansioni comprese nei livelli E e D.
- Durata massima: 36 mesi.
- Retribuzione:
- prima metà del periodo: 80% del minimo conglobato del livello di destinazione finale;
- seconda metà del periodo: 90% del minimo conglobato del livello di destinazione finale.
Tempo determinato
Il contratto può superare i 12 mesi in presenza di:
- incrementi temporanei dell'attività ordinaria;
- esigenze connesse alla realizzazione di commesse.
Somministrazione
Il ricorso alla somministrazione è ammesso nei limiti complessivi previsti dal contratto.
Limiti quantitativi per tempo determinato e somministrazione
Il ricorso a rapporti a termine, inclusa la somministrazione, è consentito nel limite del:
- 30% dell'organico calcolato su base media annua.
In caso di commesse straordinarie o rilevanti mutamenti organizzativi, le parti possono concordare un innalzamento del limite.
Previdenza complementare e coperture
Previdenza complementare
Il CCNL prevede una forma pensionistica complementare a contribuzione definita.
Contribuzione ordinaria:
- 3% a carico azienda;
- 2% a carico lavoratore;
- quota TFR a scelta del dipendente pari alternativamente a:
- 100% del TFR maturato, oppure
- 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR.
Assistenza sanitaria integrativa
Il contratto conferma la copertura sanitaria integrativa a carico aziendale, con prestazioni per il dipendente e, nel primo anno di vigenza, per l'intero nucleo familiare.
Polizze assicurative
Sono previste, a carico azienda:
- polizza infortuni professionali ed extraprofessionali;
- polizza vita;
- tutela per responsabilità civile professionale;
- tutela legale nei casi previsti dal CCNL.
Preavviso e TFR
Preavviso
- Licenziamento: 3 mesi
- Dimissioni: 1 mese
I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
Trattamento di fine rapporto
Spetta il TFR secondo la disciplina della Legge n. 297/1982.
Altri istituti rilevanti
Diritto allo studio
Previsti permessi retribuiti fino a 150 ore annue per la frequenza di corsi regolari di studio, nei limiti e alle condizioni contrattuali.
Assemblea
I lavoratori hanno diritto a 15 ore annue di assemblea retribuita.
Permessi sindacali e relazioni sindacali
Il contratto disciplina in modo articolato:
- coordinamento RSA di Gruppo;
- permessi sindacali;
- informativa periodica;
- osservatori e comitati paritetici.
Osservatori e comitati
Sono previsti, tra gli altri:
- Osservatorio People Sustainability;
- Osservatorio AI e Machine Learning;
- Comitato Pari Opportunità;
- Comitato Sviluppo del Personale.
Questi organismi hanno funzioni di monitoraggio, confronto e proposta su temi quali sostenibilità, organizzazione del lavoro, inclusione, sviluppo professionale e formazione.
Sintesi finale operativa
I punti economicamente più rilevanti del CCNL sono:
- validità dal 01/07/2024 al 30/06/2027;
- 14 mensilità;
- minimi contrattuali aggiornati al 01/06/2025 e al 01/06/2026;
- borsellino welfare annuo di 300 euro;
- ticket mensa di 12,00 euro;
- orario ordinario di 36 ore settimanali;
- straordinari con maggiorazioni dal 25% al 65%;
- ferie annue pari a 26 giorni;
- comporto di malattia di 15 mesi in 3 anni;
- limiti per tempo determinato e somministrazione pari al 30% dell'organico medio annuo;
- preavviso di 3 mesi per licenziamento e 1 mese per dimissioni.
Accordi e rinnovi
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