CCNL Metalmeccanica P.I. - Confapi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica alle lavoratrici e ai lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, meccatronica, siderurgica, metallurgia non ferrosa, fonderie di seconda fusione, navalmeccanica, elettromeccanica ed elettronica, auto-aviomotoristica, meccanica generale, oreficeria, installazione e manutenzione di impianti, nonché alle attività e unità produttive e di servizio connesse o affini rientranti nel perimetro Unionmeccanica Confapi.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti della piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell'installazione di impianti aderente al sistema Unionmeccanica Confapi.
Validità contrattuale: dal 01/01/2025 al 31/12/2028.
Il testo consolidato trae origine dal CCNL del 26/05/2021 ed è stato integrato da successivi accordi di rinnovo economico e normativo, con particolare rilievo per:
- l'accordo economico del 24/07/2025 per il biennio 2025-2026;
- l'ipotesi di accordo del 04/06/2026, ratificata il 23/07/2026, che definisce il rinnovo fino al 31/12/2028;
- gli accordi annuali di adeguamento IPCA su minimi, trasferta e reperibilità.
Il contratto conferma una classificazione unica su 9 livelli, con disciplina specifica per quadri, apprendistato, lavoro a termine, part-time, orario, welfare, bilateralità, sanità integrativa e tutele su malattia, infortunio e congedi.
Parti firmatarie
Datori di lavoro:
- Unionmeccanica
- Confapi
Organizzazioni sindacali:
- FIM-CISL
- FIOM-CGIL
- UILM-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
Retribuzione nazionale conglobata mensile, comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | Dal 01/06/2026 | Dal 01/06/2027 | Dal 01/06/2028 | Scatto biennale | Indennità di funzione quadri | E.A.R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.639,96 | 1.672,82 | 1.712,98 | 18,49 | - | 25,00 |
| 2 | 1.811,11 | 1.847,40 | 1.891,75 | 21,59 | - | 25,00 |
| 3 | 2.009,48 | 2.049,75 | 2.098,96 | 25,05 | - | 25,00 |
| 4 | 2.096,58 | 2.138,59 | 2.189,93 | 26,75 | - | 25,00 |
| 5 | 2.245,87 | 2.290,87 | 2.345,87 | 29,64 | - | 25,00 |
| 6 | 2.407,97 | 2.456,22 | 2.515,19 | 32,43 | - | 25,00 |
| 7 | 2.583,36 | 2.635,12 | 2.698,38 | 36,41 | - | 25,00 |
| 8 | 2.809,37 | 2.865,66 | 2.934,46 | 40,95 | 49,06 | 25,00 |
| 9 | 3.124,30 | 3.186,90 | 3.263,42 | 45,96 | 69,72 | 25,00 |
Note:
- ai lavoratori di 1ª categoria spetta inoltre un superminimo collettivo di categoria di 5,16 euro;
- l'E.A.R. è erogato per 13 mensilità, incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il TFR;
- le imprese aderenti al sistema della bilateralità e in regola con i versamenti non erogano l'E.A.R.;
- nel mese di giugno di ciascun anno i minimi sono adeguati in base all'IPCA al netto degli energetici importati, secondo quanto previsto dal CCNL.
Progressione degli aumenti 2025-2028
| Livello | 31/12/2024 | 01/06/2025 | 01/09/2025 | 01/06/2026 | 01/06/2027 | 01/06/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.566,94 | 1.587,31 | 1.603,45 | 1.639,96 | 1.672,82 | 1.712,98 |
| 2 | 1.730,47 | 1.752,97 | 1.770,79 | 1.811,11 | 1.847,40 | 1.891,75 |
| 3 | 1.920,00 | 1.944,96 | 1.964,74 | 2.009,48 | 2.049,75 | 2.098,96 |
| 4 | 2.003,23 | 2.029,27 | 2.049,91 | 2.096,58 | 2.138,59 | 2.189,93 |
| 5 | 2.145,87 | 2.173,77 | 2.195,87 | 2.245,87 | 2.290,87 | 2.345,87 |
| 6 | 2.300,75 | 2.330,66 | 2.354,36 | 2.407,97 | 2.456,22 | 2.515,19 |
| 7 | 2.468,33 | 2.500,42 | 2.525,84 | 2.583,36 | 2.635,12 | 2.698,38 |
| 8 | 2.684,27 | 2.719,17 | 2.746,82 | 2.809,37 | 2.865,66 | 2.934,46 |
| 9 | 2.985,18 | 3.023,99 | 3.054,74 | 3.124,30 | 3.186,90 | 3.263,42 |
Scatti di anzianità
Sono previsti 5 scatti biennali per anzianità di servizio presso la stessa azienda o gruppo aziendale.
| Livello | Importo scatto biennale |
|---|---|
| 1 | 18,49 |
| 2 | 21,59 |
| 3 | 25,05 |
| 4 | 26,75 |
| 5 | 29,64 |
| 6 | 32,43 |
| 7 | 36,41 |
| 8 | 40,95 |
| 9 | 45,96 |
Elemento perequativo
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello relativa a premio di risultato o altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, che nell'anno precedente abbiano percepito esclusivamente gli importi del CCNL, spetta con la retribuzione di giugno un elemento perequativo annuo di 485 euro.
Caratteristiche:
- omnicomprensivo;
- non incidente sul TFR.
Welfare contrattuale
Le aziende devono mettere a disposizione dei dipendenti strumenti di welfare:
| Periodo | Importo | Termine di messa a disposizione |
|---|---|---|
| fino al 31/12/2027 | 200 euro | entro la fine di febbraio di ciascun anno |
| dal 01/01/2028 | 250 euro | entro il 01/06 di ciascun anno |
Spetta ai lavoratori, superato il periodo di prova:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità nell'anno, anche non consecutivi.
Esclusioni e regole:
- esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell'anno di riferimento;
- non è riproporzionabile per il part-time;
- è escluso dalla base di calcolo del TFR.
Altri elementi economici
- Elemento retributivo 8ª e 9ª categoria: 59,39 euro mensili.
- Superminimo individuale ex 31/12/2008: agli operai in forza al 31/12/2008 spetta con la retribuzione di dicembre un'erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti, a titolo di superminimo individuale non assorbibile.
- Ex premio di produzione: per le aziende interessate resta fissato negli importi storici al 30/06/1994.
| Livello | Importo euro |
|---|---|
| 1° | 2,544 |
| 2° | 2,944 |
| 3° | 3,322 |
| 4° | 3,555 |
| 5° | 3,964 |
| 6° | 4,315 |
| 7° | 4,825 |
| 8° | 5,400 |
| 9° | 6,054 |
Indennità maneggio denaro
Per gli impiegati addetti al maneggio denaro con responsabilità per errore anche finanziaria:
- 6% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.
Divisori e mensilità
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità | 13 |
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali.
- Per impianti con lavoro ininterrotto su 7 giorni, l'orario normale può risultare da una media plurisettimanale fino a 48 ore settimanali.
Flessibilità e banca ore
È possibile utilizzare regimi di flessibilità:
- normalmente da 35 a 45 ore settimanali;
- in generale, anche da 32 a 48 ore settimanali.
Se l'orario settimanale è:
- inferiore a 35 ore o superiore a 45 ore: massimo 72 ore annue oltre le 40;
- tra 35 e 45 ore: non si applica tale limite.
Per le ore oltre le 40 in regime di flessibilità spettano le seguenti maggiorazioni:
- 15% per le ore dal lunedì al venerdì;
- 20% per le ore del sabato.
Per le ore di straordinario accantonate in banca ore, è riconosciuta una maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% della maggiorazione prevista per lo straordinario nella specifica modalità.
Lavoro straordinario, notturno e festivo
Straordinario
È lavoro straordinario quello oltre l'orario normale settimanale o oltre l'orario giornaliero concordato aziendalmente.
Maggiorazioni:
| Lavoro straordinario | Non a turni | A turni |
|---|---|---|
| Straordinario diurno feriale | 20% | 20% |
| Straordinario diurno festivo oltre 8 ore | 55% | 55% |
| Straordinario festivo con riposo compensativo oltre 8 ore | 35% | 35% |
| Straordinario notturno prime 2 ore | 50% | 40% |
| Straordinario notturno ore successive | 50% | 45% |
| Straordinario notturno festivo oltre 8 ore | 75% | 65% |
| Straordinario notturno festivo con riposo compensativo oltre 8 ore | 55% | 50% |
L'azienda può comandare prestazioni straordinarie fino a:
- 52 ore annue per ciascun lavoratore non turnista;
- 44 ore annue per ciascun lavoratore turnista.
Lavoro notturno
Il lavoro notturno decorre dalle 12 ore successive all'inizio del turno del mattino.
| Lavoro notturno | Non a turni | A turni |
|---|---|---|
| Fino alle ore 22 | 25% | 25% |
| Oltre le ore 22 | 35% | 25% |
| Notturno festivo | 60% | 55% |
| Notturno festivo con riposo compensativo | 35% | 30% |
Lavoro festivo
| Lavoro festivo | Non a turni | A turni |
|---|---|---|
| Diurno | 55% | 55% |
| Diurno con riposo compensativo | 10% | 10% |
| Notturno | 60% | 55% |
| Notturno con riposo compensativo | 35% | 30% |
Reperibilità
Il personale direttivo è escluso dalla disciplina della reperibilità.
Indennità di reperibilità dal 01/06/2026
| Fascia | 16 h giorno lavorato | 24 h giorno libero | 24 h festive | 6 gg | 6 gg con festivo | 6 gg con festivo e giorno libero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superiore al 5° livello | 8,04 | 13,23 | 13,92 | 53,45 | 54,13 | 59,32 |
| 4° e 5° livello | 7,00 | 10,97 | 11,78 | 45,96 | 46,75 | 50,74 |
| 1°, 2°, 3° livello | 5,87 | 8,83 | 9,54 | 38,19 | 38,90 | 41,87 |
Regole principali:
- l'importo orario si determina dividendo per 16 il valore della prima colonna;
- dal momento della chiamata e per il tempo di viaggio di andata e ritorno spetta l'85% della normale retribuzione oraria lorda, senza maggiorazioni;
- per ogni chiamata con intervento effettivo spetta un compenso aggiuntivo di 5,00 euro.
Trasferta
Indennità di trasferta dal 01/06/2026
| Tipologia | Importo |
|---|---|
| Trasferta intera | 51,28 |
| Quota pasto meridiano o serale | 13,14 |
| Quota pernottamento | 25,95 |
L'indennità può essere sostituita, anche parzialmente, con rimborso delle spese effettive di viaggio, vitto e alloggio.
Tempo di viaggio
Per le ore di viaggio eccedenti il normale orario di lavoro spetta, con esclusione del personale direttivo, un compenso pari all'85% della normale retribuzione.
Alta montagna o sottosuolo
L'indennità di trasferta è aumentata del 10%.
Esclusioni
La disciplina non si applica:
- ai lavoratori assunti esclusivamente per lavori con continuo spostamento (es. palificazione e stesura cavi), i cui minimi sono maggiorati del 30%;
- ai lavoratori che si spostano normalmente nell'ambito dello stesso centro urbano per installazione e manutenzione di impianti.
Ferie, permessi, festività
Ferie annuali
| Anzianità di servizio | Ferie |
|---|---|
| fino a 10 anni compiuti | 4 settimane |
| oltre 10 e fino a 18 anni compiuti | 4 settimane + 1 giorno |
| oltre 18 anni compiuti | 5 settimane |
Ulteriore previsione:
- per i lavoratori in forza al 31/12/2007 già destinatari della disciplina transitoria, con 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età, è riconosciuto 1 giorno aggiuntivo.
Permessi retribuiti ed ex festività
Settore metalmeccanico:
- 104 ore annue, di cui:
- 32 ore per ex festività;
- 72 ore per ROL.
Turnisti con 15 o più turni settimanali:
- fino al 31/12/2026: ulteriori 8 ore;
- dal 01/01/2027: ulteriori 8 ore + 4 ore nelle aziende con almeno 50 dipendenti;
- dal 01/01/2029: ulteriori 12 ore.
Settore siderurgico:
- 6 gruppi di 8 ore retribuite annue + 32 ore di ex festività.
Festività
Sono festive:
- tutte le domeniche o i riposi compensativi;
- le festività di legge nazionali e infrasettimanali;
- il Santo Patrono.
Per le festività cadenti di domenica spetta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, una quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Per gli operai in forza al 31/12/2008 non retribuiti in misura fissa:
- per ciascuna festività infrasettimanale, e quando l'Epifania cade di sabato o domenica, spetta un'erogazione pari a 1 ora e 20 minuti.
Il 4 novembre è trattato come festività coincidente con la domenica.
Assenze e congedi
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi.
Permessi per lutto o grave infermità
Si applica la disciplina di legge; il CCNL richiama il diritto a:
- 3 giorni complessivi di permesso retribuito all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica.
Permessi e congedi per disabilità
Si applica la normativa legale:
- Legge 104/1992;
- D.Lgs. 151/2001.
Donne vittime di violenza
Si applica la normativa di legge; il CCNL prevede:
- diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo retribuito massimo di 6 mesi, fermo il regime previsto per i primi 3 mesi.
Malattia e infortunio
Periodo di comporto
| Anzianità | Comporto breve | Comporto prolungato |
|---|---|---|
| fino a 3 anni compiuti | 6 mesi | 9 mesi |
| oltre 3 e fino a 6 anni compiuti | 9 mesi | 13,5 mesi |
| oltre 6 anni | 12 mesi | 18 mesi |
Trattamento economico di malattia
| Anzianità | Comporto breve: 100% | Comporto breve: 50% | Comporto prolungato: 100% | Comporto prolungato: 50% |
|---|---|---|---|---|
| fino a 3 anni compiuti | primi 2 mesi | 4 mesi successivi | primi 3 mesi | 6 mesi successivi |
| oltre 3 e fino a 6 anni compiuti | primi 3 mesi | 6 mesi successivi | primi 4,5 mesi | 9 mesi successivi |
| oltre 6 anni | primi 4 mesi | 8 mesi successivi | primi 6 mesi | 12 mesi successivi |
Ricovero ospedaliero e malattie lunghe
Sono retribuiti con intera retribuzione globale, in aggiunta al trattamento ordinario, entro i seguenti limiti:
- 60 giorni fino a 3 anni di anzianità;
- 75 giorni oltre 3 e fino a 6 anni;
- 90 giorni oltre 6 anni;
- limite massimo complessivo: 120 giorni tra ricovero ospedaliero e malattie superiori a 21 giorni.
Infortunio sul lavoro
- conservazione del posto fino a guarigione clinica;
- trattamento economico garantito come per la malattia.
Maternità
- integrazione economica fino al 100% per il periodo di astensione obbligatoria.
Periodo di prova
| Categoria | Durata ordinaria | Durata ridotta |
|---|---|---|
| 9, 8 e 7 | 6 mesi | 3 mesi |
| 6, 5 e 4 | 3 mesi | 2 mesi |
| 3 e 2 | 1 mese e mezzo | 1 mese |
| 1 | 1 mese | 20 giorni |
La durata ridotta si applica ai lavoratori che abbiano svolto analoghe mansioni e profili professionali per almeno un biennio presso altre aziende o abbiano completato analogo apprendistato professionalizzante.
Part-time
- trattamento economico e normativo riproporzionato alla prestazione lavorativa;
- lavoro supplementare consentito fino a 40 ore settimanali e massimo 50% della prestazione annua part-time.
Maggiorazioni lavoro supplementare
- 10% entro il limite massimo;
- 20% oltre il limite massimo.
Clausole elastiche
- 10% per variazione della collocazione temporale;
- 15% per variazione in aumento della durata della prestazione, fino al 25% annuo dell'orario concordato.
Trasformazione da full-time a part-time
L'impresa valuta positivamente la richiesta:
- nel limite del 2% del personale full-time;
- del 3% nelle aziende con oltre 100 dipendenti; nei casi di assistenza a familiari gravi, cura dei figli fino a 13 anni, esigenze di studio.
Fuori da tali casi, l'accettazione può essere valutata fino a un massimo complessivo del 4%.
Contratti a termine e somministrazione
Durata
- durata ordinaria massima: 12 mesi;
- durata massima complessiva, comprensiva di proroghe e rinnovi: 24 mesi nei casi previsti dal CCNL.
Casi in cui è ammessa durata oltre 12 mesi
Tra gli altri:
- lavoratori con almeno 50 anni;
- lavoratori con meno di 24 anni;
- percettori di sostegni al reddito;
- sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto;
- mostre e fiere;
- specifiche commesse, ordini, incarichi o progetti temporanei;
- ulteriori casi eventualmente previsti dalla contrattazione aziendale già sottoscritta.
Limiti numerici
Per contratti a termine e somministrazione a tempo determinato:
- massimo 3 contratti nelle aziende fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato;
- massimo 6 contratti nelle aziende da 6 a 18 dipendenti a tempo indeterminato.
Diritto di precedenza
Per assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi, a condizione che il lavoratore:
- abbia lavorato oltre 6 mesi;
- manifesti la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione.
Il diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione del rapporto.
Stabilizzazione in somministrazione a tempo indeterminato
Dal 01/06/2026, i lavoratori in missione presso la stessa azienda con mansioni di pari livello e categoria legale per oltre 48 mesi maturano il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso l'utilizzatore, senza computare i periodi fino al 31/05/2026.
Apprendistato
Apprendistato per qualifica e diploma professionale
- durata minima: 6 mesi;
- durata massima: da 1 a 4 anni secondo il titolo da conseguire.
L'apprendista è convenzionalmente inquadrato in 3ª categoria.
Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro:
- retribuzione pari al 10% del minimo tabellare della 3ª categoria.
Per le ore di lavoro svolte oltre l'orario ordinamentale:
| Percorso | Anno | Retribuzione |
|---|---|---|
| Qualifica IeFP | 2° anno | 55% |
| Qualifica IeFP | 3° anno | 60% |
| Diploma IeFP / istruzione secondaria superiore | 2° anno | 55% |
| Diploma IeFP / istruzione secondaria superiore | 3° anno | 60% |
| Diploma IeFP / istruzione secondaria superiore | 4° anno | 65% |
| Istruzione statale quinquennale | 5° anno | 70% |
| Diploma IeFP per chi possiede già qualifica coerente | anno unico | 65% |
| Corso integrativo esame di Stato | 1° anno | 65% |
| Corso integrativo esame di Stato | 2° anno | 70% |
| Certificato di specializzazione tecnica superiore | anno unico | 70% |
Apprendistato professionalizzante
- durata minima: 6 mesi;
- durata massima: 36 mesi;
- riduzione a 30 mesi con titolo di studio inerente;
- riduzione a 24 mesi per addetti a produzioni in serie semplici non ricomprese nella declaratoria della 3ª categoria.
Suddivisione dei periodi
| Durata complessiva | Primo periodo | Secondo periodo | Terzo periodo |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| 30 mesi | 10 | 10 | 10 |
| 24 mesi | 8 | 8 | 8 |
Inquadramento economico professionalizzante
- primo periodo: 2 livelli sotto il livello finale;
- secondo periodo: 1 livello sotto;
- terzo periodo: livello di destinazione finale.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
- percorsi oltre 1 anno:
- prima metà: 2 livelli sotto;
- seconda metà: 1 livello sotto;
- percorsi fino a 1 anno:
- 1 livello sotto il livello finale.
Preavviso
Valido sia per licenziamento sia per dimissioni.
| Anni di servizio | 7ª, 8ª, 9ª categoria | 4ª, 5ª, 6ª categoria | 2ª e 3ª categoria | 1ª categoria |
|---|---|---|---|---|
| fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e 1/2 | 10 giorni | 7 giorni |
| oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 20 giorni | 15 giorni |
| oltre 10 anni | 4 mesi | 2 mesi e 1/2 | 30 giorni | 20 giorni |
Indennità sostitutiva del preavviso
| Anni di servizio | 7ª, 8ª, 9ª categoria | 4ª, 5ª, 6ª categoria | 2ª e 3ª categoria | 1ª categoria |
|---|---|---|---|---|
| fino a 5 anni | 2 mensilità | 1,5 mensilità | 0,33 mensilità | 0,24 mensilità |
| oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mensilità | 2 mensilità | 0,67 mensilità | 0,5 mensilità |
| oltre 10 anni | 4 mensilità | 2,5 mensilità | 1 mensilità | 0,67 mensilità |
TFR
Si applica la disciplina della Legge 29/05/1982 n. 297.
È esclusa dalla base di calcolo del TFR:
- la retribuzione, con relative maggiorazioni, riferita alle prestazioni di lavoro straordinario.
Sanità integrativa e bilateralità
Sanità integrativa
Contribuzione datoriale:
- dal 01/01/2022: 96 euro annui;
- dal 01/01/2027: 120 euro annui;
- dal 01/01/2029: 132 euro annui.
Bilateralità
Le imprese non aderenti al sistema bilaterale devono corrispondere ai lavoratori un elemento aggiuntivo della retribuzione pari a 25,00 euro lordi mensili per 13 mensilità, con incidenza su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il TFR.
Osservazioni finali di rilievo normativo
Tra le principali novità del rinnovo emergono anche:
- ampliamento della disciplina su salute, sicurezza, ambiente di lavoro e quasi infortuni;
- rafforzamento delle tutele sulla disabilità e sulle malattie oncologiche, invalidanti e croniche;
- incrementi futuri su welfare e sanità integrativa;
- aggiornamenti sui termini per mansioni superiori, lavoro straordinario comandato, part-time, appalti e formazione continua.
Accordi e rinnovi
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