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CCNL

CCNL Metalmeccanica - Industria

CCNLC011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 giu 2026 al 30 giu 2028

Parti stipulanti

SindacatiFIM-CISLFIOM-CGILUILM-UIL
Datori di lavoroFedermeccanicaAssistalConfindustria

Sfera di applicazione

Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e di installazione di impianti. Riguarda gli stabilimenti di produzione, progettazione, sviluppo e servizio del settore metalmeccanico e meccatronico nei quali l'utilizzo dei metalli, semimetalli ed assimilabili abbia presenza caratteristica, esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante; gli stabilimenti siderurgici; le unità produttive e di servizio tradizionalmente affini ai metalmeccanici; le unità produttive, operative, di ricerca, progettazione e sviluppo con interconnessioni significative con il settore; nonché le sedi operative e di cantiere delle imprese costruttrici di impianti tecnologici, dei servizi di efficienza energetica (ESCO) e del facility management tecnologico.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti.

Si applica, in sintesi, a:

  • stabilimenti del settore metalmeccanico e meccatronico in cui la lavorazione o l'utilizzo del metallo sia esclusivo, prevalente o rilevante;
  • stabilimenti siderurgici;
  • unità produttive e di servizio tradizionalmente affini ai metalmeccanici;
  • attività di ricerca, progettazione e sviluppo connesse in modo significativo al settore;
  • imprese di installazione di impianti tecnologici, servizi di efficienza energetica ed ecologica, facility management tecnologico e relative sedi operative e di cantiere.

Validità

Secondo la sintesi di riferimento, il rinnovo ha validità:

  • dal 01/06/2026
  • al 30/06/2028

Il testo consolidato richiama il CCNL originario del 05/02/2021, poi modificato da successivi accordi, tra cui l'ipotesi di accordo del 22/11/2025, sciolta positivamente il 23/02/2026, e l'accordo di rinnovo del 16/06/2026.

Struttura dell'inquadramento

La classificazione unica è articolata in 9 livelli, raggruppati in 4 campi di ruolo:

  • D: Ruoli operativi → D1, D2
  • C: Ruoli tecnico-specifici → C1, C2, C3
  • B: Ruoli specialistici e gestionali → B1, B2, B3
  • A: Ruoli di gestione del cambiamento e innovazione → A1

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Federmeccanica
  • Assistal
  • con assistenza di Confindustria

Organizzazioni sindacali

  • FIM-CISL
  • FIOM-CGIL
  • UILM-UIL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloDal 01/06/2026Dal 01/06/2027Dal 01/06/2028Scatti biennali
A12.907,012.985,333.070,6140,96
B32.838,992.915,482.998,7640,96
B22.542,982.611,492.686,0836,41
B12.370,332.434,192.503,7232,43
C32.211,432.271,012.335,8829,64
C22.064,882.120,522.181,0926,75
C12.022,122.076,592.135,8925,05
D21.979,372.032,702.090,7625,05
D11.784,941.833,021.885,3721,59

Note:

  • nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza i minimi sono adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con l'IPCA al netto degli energetici importati fornita dall'ISTAT;
  • se l'adeguamento IPCA risultasse superiore agli incrementi retributivi complessivi di riferimento, i minimi sono adeguati all'importo risultante;
  • dal 01/01/2014 l'ex indennità di funzione di euro 114,00 è conglobata nel minimo del livello A1;
  • dal 01/01/2014 l'ex elemento retributivo di euro 59,39 è conglobato nel minimo del livello B3.

Quota IPCA definita per il 2026

L'accordo del 16/06/2026 ha definito la quota relativa all'IPCA consuntivata 2025, ricompresa nella prima tranche di giugno 2026:

LivelloQuota IPCA 2025
A153,91
B352,64
B247,15
B143,95
C341,01
C238,29
C137,50
D236,70
D133,10

Divisori e mensilità

  • Divisore orario: 173
  • Divisore giornaliero: 26
  • Mensilità: 13

Elemento perequativo

Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ciascun anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello sul premio di risultato o altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, che nell'anno precedente abbiano percepito solo gli importi fissati dal CCNL, è corrisposto con la retribuzione di giugno un importo annuo di:

  • euro 485,00

Caratteristiche:

  • omnicomprensivo;
  • non incidente sul TFR.

Elemento individuale annuo di mensilizzazione

Per gli operai retribuiti a ore in forza al 31/12/2008 è previsto, dal 2009, con la retribuzione di dicembre, un elemento individuale annuo non assorbibile ragguagliato a:

  • 11 ore e 10 minuti

In caso di cessazione, l'importo spetta in proporzione ai dodicesimi maturati.

Indennità di cassa / maneggio denaro

Per il lavoratore la cui mansione comporti normale maneggio di denaro con responsabilità anche finanziaria, l'indennità mensile è pari al:

  • 6% del minimo tabellare del livello di appartenenza

Indennità di reperibilità

Gli importi dal 01/06/2026 sono i seguenti.

Livello16 ore giorno lavorato24 ore giorno libero24 ore festive6 giorni6 giorni con festivo6 giorni con festivo e giorno libero
D1-D2-C15,878,839,5538,1838,9041,86
C2-C37,0010,9811,7845,9846,7850,76
B1 e superiori8,0313,2313,9253,3854,0759,27

Ulteriori regole:

  • l'importo orario si determina dividendo per 16 il valore della colonna "16 ore giorno lavorato";
  • dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e rientrare, spetta un trattamento pari all'85% della normale retribuzione oraria lorda, senza maggiorazioni;
  • per ogni chiamata seguita da intervento effettivo spetta un compenso aggiuntivo di euro 5,00;
  • le ore di intervento rientrano nel computo dell'orario di lavoro e sono compensate con le maggiorazioni previste per lavoro straordinario, notturno e festivo;
  • l'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti dell'istituto sono esclusi dalla base di calcolo del TFR.

Indennità di trasferta

Importi dal 01/06/2026

VoceImporto euro
Trasferta intera51,29
Quota per pasto meridiano o serale13,13
Quota per pernottamento25,03

Ulteriori previsioni:

  • l'indennità può sostituire, anche parzialmente, il rimborso delle spese effettive;
  • per trasferte in alta montagna o sottosuolo, l'indennità è aumentata del 10%;
  • il trattamento di trasferta forfetaria intera supera la soglia fiscale di esenzione giornaliera di euro 46,48, mentre il solo rimborso forfetario dei pasti resta entro il limite esente di euro 30,99;
  • il tempo di viaggio coincidente con l'orario normale è retribuito normalmente;
  • le ore di viaggio eccedenti l'orario normale sono compensate all'85% della normale retribuzione;
  • il compenso per il tempo di viaggio fuori orario è escluso dal calcolo degli istituti contrattuali e di legge.

Esclusioni dalla disciplina di trasferta

La disciplina non si applica, tra gli altri, ai lavoratori assunti per attività che richiedono continuo spostamento (es. palificazione e stesura cavi), per i quali i minimi di paga base sono maggiorati del 30%.


Welfare contrattuale

A decorrere dal 2026, le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare del valore annuo di:

  • euro 250,00

Tempistiche

  • ordinariamente: entro il 01/06 di ciascun anno, da utilizzare entro il 31/05 dell'anno successivo;
  • solo per il 2026: messa a disposizione entro il mese di febbraio 2026.

Destinatari

Spetta ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano:

  • a tempo indeterminato, in forza al 01/06 o assunti entro il 31/12 dell'anno;
  • a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio nell'anno, anche non consecutivi.

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo di riferimento.

Regole particolari

  • nessun riproporzionamento per i part-time;
  • nel 2026, in forza dello scioglimento della riserva del 23/02/2026, il welfare spetta anche ai lavoratori in somministrazione alle medesime condizioni;
  • resta possibile la destinazione a Cometa, mentre è esclusa la destinazione a metaSalute.

Orario di lavoro

Durata normale

  • 40 ore settimanali
  • per impianti con lavoro ininterrotto su 7 giorni: media plurisettimanale con massimo di 48 ore settimanali.

Flessibilità / orario plurisettimanale

È possibile il superamento dell'orario fino a 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore annue.

Limiti complessivi con le quote esenti di straordinario:

  • 128 ore annue nelle aziende con oltre 200 dipendenti;
  • 136 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.

Maggiorazioni per le ore oltre le 40 in regime di flessibilità:

  • 15% dal lunedì al venerdì;
  • 25% il sabato.

In caso di necessità improvvise:

  • 20% dal lunedì al venerdì;
  • 30% il sabato.

Dalla 81ª ora, le maggiorazioni sopra indicate sono elevate di un ulteriore:

  • 8% onnicomprensivo.

Banca ore

  • tutte le ore di lavoro straordinario possono confluire in banca ore;
  • sulle ore accantonate è corrisposta una maggiorazione pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario;
  • i riposi si fruiscono secondo le regole dei permessi annui retribuiti;
  • a fine periodo, le ore residue sono liquidate con la retribuzione in atto.

Permessi annui retribuiti / ex festività

Settore metalmeccanico

  • 104 ore annue
    • di cui 32 ore per ex festività
    • e 72 ore per ROL

Ulteriori ore per turnisti non siderurgici:

  • con 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno: 8 ore aggiuntive;
  • dal 01/01/2027, con 18 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno: ulteriori 4 ore;
  • dal 01/01/2028, con 21 turni settimanali comprendendo il turno notturno: ulteriori 4 ore.

Settore siderurgico

  • 124 ore annue
    • di cui 32 ore per ex festività
    • e 92 ore per ROL e armonizzazione della 39ª ora

Per turnisti con 15 o più turni settimanali:

  • ulteriori 8 ore monetizzate e corrisposte con la tredicesima.

Fruizione dei PAR

  • fino a 7 permessi possono essere fruiti collettivamente;
  • richiesta individuale con preavviso di 7 giorni;
  • tasso di assenza contemporanea: 6%;
  • in caso di preavviso inferiore: assenza complessiva massima 11%;
  • fruizione individuale anche per gruppi di 2 ore (salvo diversa disciplina aziendale e con esclusioni per i turnisti avvicendati).

Maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e straordinario

Lavoro notturno

TipologiaNon a turniA turni
Fino alle ore 2220%20%
Oltre le ore 2230%25%
Notturno festivo fino alle ore 2260%60%
Notturno festivo oltre le ore 2265%65%
Notturno festivo con riposo compensativo fino alle ore 2235%35%
Notturno festivo con riposo compensativo oltre le ore 2240%40%

Per i turnisti, le percentuali oltre le 22:00 si applicano alle ore tra le 22:00 e le 6:00, con esclusione delle attività di gestione e manutenzione delle aziende impiantistiche che richiedono copertura su 24 ore.

Lavoro festivo

TipologiaNon a turniA turni
Festivo diurno50%50%
Festivo diurno con riposo compensativo10%10%
Festivo notturno60%55%
Festivo notturno con riposo compensativo35%30%

Lavoro straordinario

TipologiaNon a turniA turni
Prime 2 ore25%25%
Ore successive30%30%
Straordinario festivo55%55%
Straordinario festivo con riposo compensativo35%35%
Straordinario notturno prime 2 ore50%40%
Straordinario notturno ore successive50%45%
Straordinario notturno festivo75%65%
Straordinario notturno festivo con riposo compensativo55%50%
Sabato prime 2 ore25%25%
Sabato ore successive50%50%

Quote esenti di straordinario

La direzione può disporre prestazioni individuali di straordinario, con preavviso di 24 ore salvo urgenza, nella misura di:

  • 80 ore annue

Oltre:

  • 40 ore annue per turnisti e non turnisti in aziende oltre 200 dipendenti;
  • 48 ore annue per non turnisti in aziende fino a 200 dipendenti;

spetta una maggiorazione aggiuntiva del:

  • 8% per ciascuna ora lavorata.

Ferie e festività

Ferie annue

Anzianità di servizioFerie
Fino a 10 anni compiuti4 settimane
Oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti4 settimane + 1 giorno
Oltre 18 anni5 settimane

Ulteriori previsioni:

  • per gli operai in forza al 31/12/2007, l'anzianità utile per il giorno/settimana aggiuntiva decorre dal 01/01/2008;
  • in presenza di almeno 5 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età, è riconosciuto un giorno aggiuntivo di ferie.

Lavoratori migranti

Nelle aziende con più di 150 dipendenti, i lavoratori migranti con oltre 5 anni di anzianità possono richiedere, una volta ogni triennio, un periodo di aspettativa non frazionabile da:

  • minimo 1 mese
  • massimo 2 mesi

per il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine, nel limite dell'1% della forza dell'unità produttiva.

Festività

Sono festivi i giorni previsti dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.


Assenze, malattia, infortunio e maternità

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi

Permessi per lutto e grave infermità

  • 3 giorni lavorativi annui, anche frazionabili, ai sensi della L. 53/2000.

Malattia: periodo di comporto

Anzianità di servizioComporto breveComporto prolungato
Fino a 3 anni compiuti183 giorni274 giorni
Oltre 3 e fino a 6 anni compiuti274 giorni411 giorni
Oltre 6 anni365 giorni548 giorni

Malattia: trattamento economico

Anzianità di servizio100% retribuzione globale80% retribuzione globale
Fino a 3 anni compiutiPrimi 122 giorni di calendarioGiorni residui
Oltre 3 e fino a 6 anni compiutiPrimi 153 giorni di calendarioGiorni residui
Oltre 6 anniPrimi 214 giorni di calendarioGiorni residui

Ulteriori regole:

  • i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti al 100% in aggiunta al trattamento sopra indicato fino a 61 giorni;
  • se nell'anno si verificano più di 3 eventi di malattia non superiori a 5 giorni, i primi 3 giorni della:
    • 4ª assenza sono retribuiti al 66%;
    • 5ª e successive al 50%;
  • esclusioni: ricovero ospedaliero, gravi patologie certificate, malattia insorta durante gravidanza.

Tutele aggiuntive dal 01/01/2026

Per lavoratori con disabilità certificata, al superamento del comporto sono riconosciuti ulteriori periodi di conservazione del posto:

  • 30 giorni con anzianità fino a 3 anni;
  • 45 giorni con anzianità oltre 3 e fino a 6 anni;
  • 60 giorni con anzianità oltre 6 anni.

Per tali periodi spetta un'integrazione aziendale fino all'80% della normale retribuzione.

Patologie oncologiche e malattie invalidanti/cronicità gravi

Dal 01/01/2026, ai sensi della L. 106/2025, per lavoratori con malattie oncologiche o malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%:

  • spettano 10 ore annue di permesso per visite, esami, analisi e cure frequenti;
  • è previsto anche un congedo, continuativo o frazionato, fino a 24 mesi senza retribuzione, con conservazione del posto;
  • al termine del congedo è previsto diritto di accesso prioritario al lavoro agile, se compatibile con la prestazione.

Infortunio sul lavoro

  • conservazione del posto: fino a guarigione clinica;
  • trattamento economico: garantito secondo lo stesso criterio previsto per la malattia, con integrazione aziendale fino al normale trattamento complessivo netto.

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria è prevista integrazione al:

  • 100% della retribuzione globale

Malattia dei figli

Dal 01/01/2026 sono introdotti:

  • 3 giorni annui di permesso per malattia dei figli fino a 4 anni di età
  • con indennità aziendale pari all'80% del normale trattamento economico complessivo netto

Il permesso non è cumulabile tra i genitori nella stessa giornata.


Formazione continua e diritto allo studio

Formazione continua

Le aziende devono coinvolgere i lavoratori in percorsi di formazione continua di:

  • 24 ore pro capite per triennio

Destinatari:

  • lavoratori a tempo indeterminato;
  • lavoratori a termine e in somministrazione con durata compatibile e comunque non inferiore a 9 mesi continuativi.

Dal rinnovo 2025-2028 sono previste anche:

  • 4 ore aggiuntive per i lavoratori rientrati da assenze continuative pari o superiori a 5 o 6 mesi in specifici casi (maternità, paternità, congedo parentale, malattia, infortunio, congedo straordinario, CIGS, trasferimento per violenza di genere);
  • contributo annuale a MetApprendo dal 01/01/2026 di euro 1,50 per dipendente, da versare entro aprile.

Diritto allo studio

È previsto un monte ore triennale determinato moltiplicando:

  • 7 ore annue x 3 x numero dipendenti

Permessi individuali principali:

  • 250 ore triennali per alfabetizzazione/obbligo di istruzione adulti e corsi di lingua italiana per stranieri;
  • 150 ore triennali per titoli di studio riferiti ai livelli 3 e 4 QEQ;
  • 150 ore triennali per titoli di istruzione terziaria.

Part-time

Lavoro supplementare e clausole

  • lavoro supplementare consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e fino al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale;
  • maggiorazione 10% entro il limite massimo;
  • maggiorazione 20% oltre il limite massimo;
  • clausole flessibili: maggiorazione 10%;
  • clausole elastiche (entro il 25% dell'orario concordato): maggiorazione 15%.

Trasformazione da full-time a part-time

Nelle aziende con più di 100 dipendenti, entro il limite del 4% del personale a tempo pieno:

  • accoglimento delle richieste per assistenza a familiari gravi o figli fino a 13 anni;
  • valutazione positiva per studio e assistenza a familiari in programmi terapeutici.

Nelle aziende fino a 100 dipendenti, entro il limite del 3% del personale a tempo pieno, si applica analoga disciplina con priorità ai casi di assistenza e cura.

Durata del part-time su richiesta:

  • di norma minimo 6 mesi.

Apprendistato professionalizzante

Durata

  • minima: 6 mesi
  • massima: 36 mesi
  • 30 mesi se l'apprendista possiede titolo di studio inerente alla qualifica da raggiungere
  • 24 mesi per figure del livello D2 addette a produzioni in serie su linee a catena o di montaggio semplice

Articolazione periodi

Durata complessivaPrimo periodoSecondo periodoTerzo periodo
36 mesi121212
30 mesi101010
24 mesi888

Retribuzione dell'apprendista

PeriodoRetribuzione
Primo periodo85% del livello da conseguire
Secondo periodo90% del livello da conseguire
Terzo periodo95% del livello da conseguire

Tempo determinato e somministrazione

Contratti a termine oltre 12 mesi

Il termine può essere apposto oltre 12 mesi e fino a 24 mesi nei casi previsti dal CCNL, tra cui:

  • assunzione di over 50;
  • under 35 senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che vivano soli con persone a carico;
  • lavoratori provenienti da CIGS o disoccupazione da almeno 6 mesi;
  • attività legate a fiere e mostre;
  • coordinamento di progetti a durata predeterminata;
  • specifiche commesse, ordini o incarichi temporanei.

Dal 01/01/2027, l'utilizzo di tali causali è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di contratti a termine in misura pari al:

  • 20% dei lavoratori a termine cessati nell'anno civile precedente per tali causali

Trattamento per malattia nei contratti a termine

Per contratti fino a 24 mesi, conservazione del posto e trattamento economico di malattia si applicano secondo il principio di proporzionalità diretta facendo riferimento ai lavoratori fino a 3 anni di anzianità.

Diritto di precedenza

  • per assunzioni a tempo indeterminato: dopo oltre 6 mesi di lavoro a termine, esercitabile entro 6 mesi dalla cessazione, con estinzione entro 1 anno;
  • per attività stagionali: esercitabile entro 3 mesi dalla cessazione, con estinzione entro 1 anno.

Somministrazione a tempo indeterminato

Dal 01/01/2026, il lavoratore in missione presso la stessa azienda con mansioni di pari livello e categoria legale per oltre:

  • 48 mesi complessivi

acquisisce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso l'utilizzatore.


Periodo di prova

LivelliDurata ordinariaDurata ridotta
D1, D2, C11 mese e mezzo1 mese
C2, C3, B13 mesi2 mesi
B2, B3, A16 mesi3 mesi

La durata ridotta si applica, tra l'altro, a chi abbia già svolto identiche mansioni per almeno un biennio presso altre aziende o abbia completato analogo apprendistato professionalizzante.


Preavviso e TFR

Preavviso in caso di licenziamento o dimissioni

Anzianità di servizioB2, B3, A1C2, C3, B1D1, D2, C1
Fino a 5 anni2 mesi1 mese e 15 giorni10 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni3 mesi2 mesi20 giorni
Oltre 10 anni4 mesi2 mesi e 15 giorni1 mese

Indennità sostitutiva del preavviso

Anzianità di servizioB2, B3, A1C2, C3, B1D1, D2, C1
Fino a 5 anni2 mensilità1,5 mensilità0,33 mensilità
Oltre 5 e fino a 10 anni3 mensilità2 mensilità0,67 mensilità
Oltre 10 anni4 mensilità2,5 mensilità1 mensilità

TFR

Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 297/1982.

Il CCNL conferma che la retribuzione, comprensiva delle maggiorazioni, relativa al lavoro straordinario è:

  • esclusa dalla base di calcolo del TFR.

Altri aspetti rilevanti del rinnovo 2025-2028

Partecipazione e organismi aziendali

  • Comitato consultivo di partecipazione attivabile nelle aziende con oltre 600 dipendenti;
  • commissioni aziendali per la formazione attivabili già da 300 dipendenti nella stessa unità produttiva;
  • commissioni aziendali pari opportunità nelle aziende con oltre 500 dipendenti, di cui almeno 200 nella stessa unità produttiva.

Pari opportunità e molestie

Il rinnovo rafforza:

  • prevenzione di molestie e molestie sessuali;
  • inclusione e parità di genere;
  • iniziative formative annuali congiunte con la RSU;
  • informazione preventiva alla RSU nei percorsi di certificazione di genere.

Appalti

Per le aziende con più di 400 dipendenti è prevista, almeno 2 volte l'anno, un'informativa alla RSU sui contratti di appalto diretto eseguiti presso l'unità produttiva, contenente:

  • nome dell'appaltatore;
  • CCNL applicato;
  • durata;
  • oggetto;
  • numero medio dei lavoratori impiegati.

Salute e sicurezza

Tra le novità principali:

  • break formativi sulla sicurezza obbligatori nelle unità produttive con oltre 200 addetti;
  • analisi post incidentale in tutte le aziende;
  • sistemi di segnalazione di quasi infortuni e situazioni rischiose in tutte le aziende;
  • ulteriori 8 ore di formazione per gli RLS dopo elezione/rielezione.

Accordi e rinnovi

CCNL 05/02/2021Accordo di rinnovo 09/06/2021Accordo 11/11/2021Accordo di rinnovo 08/06/2022Accordo 10/05/2023Accordo di rinnovo 16/06/2023Accordo di rinnovo 11/06/2024Accordo di rinnovo 12/06/2025Ipotesi di accordo 22/11/2025Scioglimento riserva 23/02/2026Accordo di rinnovo 16/06/2026

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