CCNL Metalmeccanica - Industria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 giu 2026 al 30 giu 2028
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai dipendenti delle aziende metalmeccaniche private e di installazione di impianti. Riguarda gli stabilimenti di produzione, progettazione, sviluppo e servizio del settore metalmeccanico e meccatronico nei quali l'utilizzo dei metalli, semimetalli ed assimilabili abbia presenza caratteristica, esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante; gli stabilimenti siderurgici; le unità produttive e di servizio tradizionalmente affini ai metalmeccanici; le unità produttive, operative, di ricerca, progettazione e sviluppo con interconnessioni significative con il settore; nonché le sedi operative e di cantiere delle imprese costruttrici di impianti tecnologici, dei servizi di efficienza energetica (ESCO) e del facility management tecnologico.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti.
Si applica, in sintesi, a:
- stabilimenti del settore metalmeccanico e meccatronico in cui la lavorazione o l'utilizzo del metallo sia esclusivo, prevalente o rilevante;
- stabilimenti siderurgici;
- unità produttive e di servizio tradizionalmente affini ai metalmeccanici;
- attività di ricerca, progettazione e sviluppo connesse in modo significativo al settore;
- imprese di installazione di impianti tecnologici, servizi di efficienza energetica ed ecologica, facility management tecnologico e relative sedi operative e di cantiere.
Validità
Secondo la sintesi di riferimento, il rinnovo ha validità:
- dal 01/06/2026
- al 30/06/2028
Il testo consolidato richiama il CCNL originario del 05/02/2021, poi modificato da successivi accordi, tra cui l'ipotesi di accordo del 22/11/2025, sciolta positivamente il 23/02/2026, e l'accordo di rinnovo del 16/06/2026.
Struttura dell'inquadramento
La classificazione unica è articolata in 9 livelli, raggruppati in 4 campi di ruolo:
- D: Ruoli operativi → D1, D2
- C: Ruoli tecnico-specifici → C1, C2, C3
- B: Ruoli specialistici e gestionali → B1, B2, B3
- A: Ruoli di gestione del cambiamento e innovazione → A1
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Federmeccanica
- Assistal
- con assistenza di Confindustria
Organizzazioni sindacali
- FIM-CISL
- FIOM-CGIL
- UILM-UIL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | Dal 01/06/2026 | Dal 01/06/2027 | Dal 01/06/2028 | Scatti biennali |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 2.907,01 | 2.985,33 | 3.070,61 | 40,96 |
| B3 | 2.838,99 | 2.915,48 | 2.998,76 | 40,96 |
| B2 | 2.542,98 | 2.611,49 | 2.686,08 | 36,41 |
| B1 | 2.370,33 | 2.434,19 | 2.503,72 | 32,43 |
| C3 | 2.211,43 | 2.271,01 | 2.335,88 | 29,64 |
| C2 | 2.064,88 | 2.120,52 | 2.181,09 | 26,75 |
| C1 | 2.022,12 | 2.076,59 | 2.135,89 | 25,05 |
| D2 | 1.979,37 | 2.032,70 | 2.090,76 | 25,05 |
| D1 | 1.784,94 | 1.833,02 | 1.885,37 | 21,59 |
Note:
- nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza i minimi sono adeguati sulla base della dinamica inflativa consuntivata misurata con l'IPCA al netto degli energetici importati fornita dall'ISTAT;
- se l'adeguamento IPCA risultasse superiore agli incrementi retributivi complessivi di riferimento, i minimi sono adeguati all'importo risultante;
- dal 01/01/2014 l'ex indennità di funzione di euro 114,00 è conglobata nel minimo del livello A1;
- dal 01/01/2014 l'ex elemento retributivo di euro 59,39 è conglobato nel minimo del livello B3.
Quota IPCA definita per il 2026
L'accordo del 16/06/2026 ha definito la quota relativa all'IPCA consuntivata 2025, ricompresa nella prima tranche di giugno 2026:
| Livello | Quota IPCA 2025 |
|---|---|
| A1 | 53,91 |
| B3 | 52,64 |
| B2 | 47,15 |
| B1 | 43,95 |
| C3 | 41,01 |
| C2 | 38,29 |
| C1 | 37,50 |
| D2 | 36,70 |
| D1 | 33,10 |
Divisori e mensilità
- Divisore orario: 173
- Divisore giornaliero: 26
- Mensilità: 13
Elemento perequativo
Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ciascun anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello sul premio di risultato o altri istituti retributivi soggetti a contribuzione, che nell'anno precedente abbiano percepito solo gli importi fissati dal CCNL, è corrisposto con la retribuzione di giugno un importo annuo di:
- euro 485,00
Caratteristiche:
- omnicomprensivo;
- non incidente sul TFR.
Elemento individuale annuo di mensilizzazione
Per gli operai retribuiti a ore in forza al 31/12/2008 è previsto, dal 2009, con la retribuzione di dicembre, un elemento individuale annuo non assorbibile ragguagliato a:
- 11 ore e 10 minuti
In caso di cessazione, l'importo spetta in proporzione ai dodicesimi maturati.
Indennità di cassa / maneggio denaro
Per il lavoratore la cui mansione comporti normale maneggio di denaro con responsabilità anche finanziaria, l'indennità mensile è pari al:
- 6% del minimo tabellare del livello di appartenenza
Indennità di reperibilità
Gli importi dal 01/06/2026 sono i seguenti.
| Livello | 16 ore giorno lavorato | 24 ore giorno libero | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D2-C1 | 5,87 | 8,83 | 9,55 | 38,18 | 38,90 | 41,86 |
| C2-C3 | 7,00 | 10,98 | 11,78 | 45,98 | 46,78 | 50,76 |
| B1 e superiori | 8,03 | 13,23 | 13,92 | 53,38 | 54,07 | 59,27 |
Ulteriori regole:
- l'importo orario si determina dividendo per 16 il valore della colonna "16 ore giorno lavorato";
- dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e rientrare, spetta un trattamento pari all'85% della normale retribuzione oraria lorda, senza maggiorazioni;
- per ogni chiamata seguita da intervento effettivo spetta un compenso aggiuntivo di euro 5,00;
- le ore di intervento rientrano nel computo dell'orario di lavoro e sono compensate con le maggiorazioni previste per lavoro straordinario, notturno e festivo;
- l'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti dell'istituto sono esclusi dalla base di calcolo del TFR.
Indennità di trasferta
Importi dal 01/06/2026
| Voce | Importo euro |
|---|---|
| Trasferta intera | 51,29 |
| Quota per pasto meridiano o serale | 13,13 |
| Quota per pernottamento | 25,03 |
Ulteriori previsioni:
- l'indennità può sostituire, anche parzialmente, il rimborso delle spese effettive;
- per trasferte in alta montagna o sottosuolo, l'indennità è aumentata del 10%;
- il trattamento di trasferta forfetaria intera supera la soglia fiscale di esenzione giornaliera di euro 46,48, mentre il solo rimborso forfetario dei pasti resta entro il limite esente di euro 30,99;
- il tempo di viaggio coincidente con l'orario normale è retribuito normalmente;
- le ore di viaggio eccedenti l'orario normale sono compensate all'85% della normale retribuzione;
- il compenso per il tempo di viaggio fuori orario è escluso dal calcolo degli istituti contrattuali e di legge.
Esclusioni dalla disciplina di trasferta
La disciplina non si applica, tra gli altri, ai lavoratori assunti per attività che richiedono continuo spostamento (es. palificazione e stesura cavi), per i quali i minimi di paga base sono maggiorati del 30%.
Welfare contrattuale
A decorrere dal 2026, le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare del valore annuo di:
- euro 250,00
Tempistiche
- ordinariamente: entro il 01/06 di ciascun anno, da utilizzare entro il 31/05 dell'anno successivo;
- solo per il 2026: messa a disposizione entro il mese di febbraio 2026.
Destinatari
Spetta ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano:
- a tempo indeterminato, in forza al 01/06 o assunti entro il 31/12 dell'anno;
- a tempo determinato con almeno 3 mesi di anzianità di servizio nell'anno, anche non consecutivi.
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo di riferimento.
Regole particolari
- nessun riproporzionamento per i part-time;
- nel 2026, in forza dello scioglimento della riserva del 23/02/2026, il welfare spetta anche ai lavoratori in somministrazione alle medesime condizioni;
- resta possibile la destinazione a Cometa, mentre è esclusa la destinazione a metaSalute.
Orario di lavoro
Durata normale
- 40 ore settimanali
- per impianti con lavoro ininterrotto su 7 giorni: media plurisettimanale con massimo di 48 ore settimanali.
Flessibilità / orario plurisettimanale
È possibile il superamento dell'orario fino a 48 ore settimanali per un massimo di 96 ore annue.
Limiti complessivi con le quote esenti di straordinario:
- 128 ore annue nelle aziende con oltre 200 dipendenti;
- 136 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.
Maggiorazioni per le ore oltre le 40 in regime di flessibilità:
- 15% dal lunedì al venerdì;
- 25% il sabato.
In caso di necessità improvvise:
- 20% dal lunedì al venerdì;
- 30% il sabato.
Dalla 81ª ora, le maggiorazioni sopra indicate sono elevate di un ulteriore:
- 8% onnicomprensivo.
Banca ore
- tutte le ore di lavoro straordinario possono confluire in banca ore;
- sulle ore accantonate è corrisposta una maggiorazione pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario;
- i riposi si fruiscono secondo le regole dei permessi annui retribuiti;
- a fine periodo, le ore residue sono liquidate con la retribuzione in atto.
Permessi annui retribuiti / ex festività
Settore metalmeccanico
- 104 ore annue
- di cui 32 ore per ex festività
- e 72 ore per ROL
Ulteriori ore per turnisti non siderurgici:
- con 15 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno: 8 ore aggiuntive;
- dal 01/01/2027, con 18 o più turni settimanali comprendendo il turno notturno: ulteriori 4 ore;
- dal 01/01/2028, con 21 turni settimanali comprendendo il turno notturno: ulteriori 4 ore.
Settore siderurgico
- 124 ore annue
- di cui 32 ore per ex festività
- e 92 ore per ROL e armonizzazione della 39ª ora
Per turnisti con 15 o più turni settimanali:
- ulteriori 8 ore monetizzate e corrisposte con la tredicesima.
Fruizione dei PAR
- fino a 7 permessi possono essere fruiti collettivamente;
- richiesta individuale con preavviso di 7 giorni;
- tasso di assenza contemporanea: 6%;
- in caso di preavviso inferiore: assenza complessiva massima 11%;
- fruizione individuale anche per gruppi di 2 ore (salvo diversa disciplina aziendale e con esclusioni per i turnisti avvicendati).
Maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e straordinario
Lavoro notturno
| Tipologia | Non a turni | A turni |
|---|---|---|
| Fino alle ore 22 | 20% | 20% |
| Oltre le ore 22 | 30% | 25% |
| Notturno festivo fino alle ore 22 | 60% | 60% |
| Notturno festivo oltre le ore 22 | 65% | 65% |
| Notturno festivo con riposo compensativo fino alle ore 22 | 35% | 35% |
| Notturno festivo con riposo compensativo oltre le ore 22 | 40% | 40% |
Per i turnisti, le percentuali oltre le 22:00 si applicano alle ore tra le 22:00 e le 6:00, con esclusione delle attività di gestione e manutenzione delle aziende impiantistiche che richiedono copertura su 24 ore.
Lavoro festivo
| Tipologia | Non a turni | A turni |
|---|---|---|
| Festivo diurno | 50% | 50% |
| Festivo diurno con riposo compensativo | 10% | 10% |
| Festivo notturno | 60% | 55% |
| Festivo notturno con riposo compensativo | 35% | 30% |
Lavoro straordinario
| Tipologia | Non a turni | A turni |
|---|---|---|
| Prime 2 ore | 25% | 25% |
| Ore successive | 30% | 30% |
| Straordinario festivo | 55% | 55% |
| Straordinario festivo con riposo compensativo | 35% | 35% |
| Straordinario notturno prime 2 ore | 50% | 40% |
| Straordinario notturno ore successive | 50% | 45% |
| Straordinario notturno festivo | 75% | 65% |
| Straordinario notturno festivo con riposo compensativo | 55% | 50% |
| Sabato prime 2 ore | 25% | 25% |
| Sabato ore successive | 50% | 50% |
Quote esenti di straordinario
La direzione può disporre prestazioni individuali di straordinario, con preavviso di 24 ore salvo urgenza, nella misura di:
- 80 ore annue
Oltre:
- 40 ore annue per turnisti e non turnisti in aziende oltre 200 dipendenti;
- 48 ore annue per non turnisti in aziende fino a 200 dipendenti;
spetta una maggiorazione aggiuntiva del:
- 8% per ciascuna ora lavorata.
Ferie e festività
Ferie annue
| Anzianità di servizio | Ferie |
|---|---|
| Fino a 10 anni compiuti | 4 settimane |
| Oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti | 4 settimane + 1 giorno |
| Oltre 18 anni | 5 settimane |
Ulteriori previsioni:
- per gli operai in forza al 31/12/2007, l'anzianità utile per il giorno/settimana aggiuntiva decorre dal 01/01/2008;
- in presenza di almeno 5 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età, è riconosciuto un giorno aggiuntivo di ferie.
Lavoratori migranti
Nelle aziende con più di 150 dipendenti, i lavoratori migranti con oltre 5 anni di anzianità possono richiedere, una volta ogni triennio, un periodo di aspettativa non frazionabile da:
- minimo 1 mese
- massimo 2 mesi
per il ricongiungimento familiare nei Paesi d'origine, nel limite dell'1% della forza dell'unità produttiva.
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge, tutte le domeniche o i giorni di riposo compensativo e il Santo Patrono. Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Assenze, malattia, infortunio e maternità
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi
Permessi per lutto e grave infermità
- 3 giorni lavorativi annui, anche frazionabili, ai sensi della L. 53/2000.
Malattia: periodo di comporto
| Anzianità di servizio | Comporto breve | Comporto prolungato |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni compiuti | 183 giorni | 274 giorni |
| Oltre 3 e fino a 6 anni compiuti | 274 giorni | 411 giorni |
| Oltre 6 anni | 365 giorni | 548 giorni |
Malattia: trattamento economico
| Anzianità di servizio | 100% retribuzione globale | 80% retribuzione globale |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni compiuti | Primi 122 giorni di calendario | Giorni residui |
| Oltre 3 e fino a 6 anni compiuti | Primi 153 giorni di calendario | Giorni residui |
| Oltre 6 anni | Primi 214 giorni di calendario | Giorni residui |
Ulteriori regole:
- i ricoveri ospedalieri di durata superiore a 10 giorni continuativi sono retribuiti al 100% in aggiunta al trattamento sopra indicato fino a 61 giorni;
- se nell'anno si verificano più di 3 eventi di malattia non superiori a 5 giorni, i primi 3 giorni della:
- 4ª assenza sono retribuiti al 66%;
- 5ª e successive al 50%;
- esclusioni: ricovero ospedaliero, gravi patologie certificate, malattia insorta durante gravidanza.
Tutele aggiuntive dal 01/01/2026
Per lavoratori con disabilità certificata, al superamento del comporto sono riconosciuti ulteriori periodi di conservazione del posto:
- 30 giorni con anzianità fino a 3 anni;
- 45 giorni con anzianità oltre 3 e fino a 6 anni;
- 60 giorni con anzianità oltre 6 anni.
Per tali periodi spetta un'integrazione aziendale fino all'80% della normale retribuzione.
Patologie oncologiche e malattie invalidanti/cronicità gravi
Dal 01/01/2026, ai sensi della L. 106/2025, per lavoratori con malattie oncologiche o malattie invalidanti o croniche, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%:
- spettano 10 ore annue di permesso per visite, esami, analisi e cure frequenti;
- è previsto anche un congedo, continuativo o frazionato, fino a 24 mesi senza retribuzione, con conservazione del posto;
- al termine del congedo è previsto diritto di accesso prioritario al lavoro agile, se compatibile con la prestazione.
Infortunio sul lavoro
- conservazione del posto: fino a guarigione clinica;
- trattamento economico: garantito secondo lo stesso criterio previsto per la malattia, con integrazione aziendale fino al normale trattamento complessivo netto.
Maternità
Per il periodo di astensione obbligatoria è prevista integrazione al:
- 100% della retribuzione globale
Malattia dei figli
Dal 01/01/2026 sono introdotti:
- 3 giorni annui di permesso per malattia dei figli fino a 4 anni di età
- con indennità aziendale pari all'80% del normale trattamento economico complessivo netto
Il permesso non è cumulabile tra i genitori nella stessa giornata.
Formazione continua e diritto allo studio
Formazione continua
Le aziende devono coinvolgere i lavoratori in percorsi di formazione continua di:
- 24 ore pro capite per triennio
Destinatari:
- lavoratori a tempo indeterminato;
- lavoratori a termine e in somministrazione con durata compatibile e comunque non inferiore a 9 mesi continuativi.
Dal rinnovo 2025-2028 sono previste anche:
- 4 ore aggiuntive per i lavoratori rientrati da assenze continuative pari o superiori a 5 o 6 mesi in specifici casi (maternità, paternità, congedo parentale, malattia, infortunio, congedo straordinario, CIGS, trasferimento per violenza di genere);
- contributo annuale a MetApprendo dal 01/01/2026 di euro 1,50 per dipendente, da versare entro aprile.
Diritto allo studio
È previsto un monte ore triennale determinato moltiplicando:
- 7 ore annue x 3 x numero dipendenti
Permessi individuali principali:
- 250 ore triennali per alfabetizzazione/obbligo di istruzione adulti e corsi di lingua italiana per stranieri;
- 150 ore triennali per titoli di studio riferiti ai livelli 3 e 4 QEQ;
- 150 ore triennali per titoli di istruzione terziaria.
Part-time
Lavoro supplementare e clausole
- lavoro supplementare consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e fino al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale;
- maggiorazione 10% entro il limite massimo;
- maggiorazione 20% oltre il limite massimo;
- clausole flessibili: maggiorazione 10%;
- clausole elastiche (entro il 25% dell'orario concordato): maggiorazione 15%.
Trasformazione da full-time a part-time
Nelle aziende con più di 100 dipendenti, entro il limite del 4% del personale a tempo pieno:
- accoglimento delle richieste per assistenza a familiari gravi o figli fino a 13 anni;
- valutazione positiva per studio e assistenza a familiari in programmi terapeutici.
Nelle aziende fino a 100 dipendenti, entro il limite del 3% del personale a tempo pieno, si applica analoga disciplina con priorità ai casi di assistenza e cura.
Durata del part-time su richiesta:
- di norma minimo 6 mesi.
Apprendistato professionalizzante
Durata
- minima: 6 mesi
- massima: 36 mesi
- 30 mesi se l'apprendista possiede titolo di studio inerente alla qualifica da raggiungere
- 24 mesi per figure del livello D2 addette a produzioni in serie su linee a catena o di montaggio semplice
Articolazione periodi
| Durata complessiva | Primo periodo | Secondo periodo | Terzo periodo |
|---|---|---|---|
| 36 mesi | 12 | 12 | 12 |
| 30 mesi | 10 | 10 | 10 |
| 24 mesi | 8 | 8 | 8 |
Retribuzione dell'apprendista
| Periodo | Retribuzione |
|---|---|
| Primo periodo | 85% del livello da conseguire |
| Secondo periodo | 90% del livello da conseguire |
| Terzo periodo | 95% del livello da conseguire |
Tempo determinato e somministrazione
Contratti a termine oltre 12 mesi
Il termine può essere apposto oltre 12 mesi e fino a 24 mesi nei casi previsti dal CCNL, tra cui:
- assunzione di over 50;
- under 35 senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o che vivano soli con persone a carico;
- lavoratori provenienti da CIGS o disoccupazione da almeno 6 mesi;
- attività legate a fiere e mostre;
- coordinamento di progetti a durata predeterminata;
- specifiche commesse, ordini o incarichi temporanei.
Dal 01/01/2027, l'utilizzo di tali causali è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato di contratti a termine in misura pari al:
- 20% dei lavoratori a termine cessati nell'anno civile precedente per tali causali
Trattamento per malattia nei contratti a termine
Per contratti fino a 24 mesi, conservazione del posto e trattamento economico di malattia si applicano secondo il principio di proporzionalità diretta facendo riferimento ai lavoratori fino a 3 anni di anzianità.
Diritto di precedenza
- per assunzioni a tempo indeterminato: dopo oltre 6 mesi di lavoro a termine, esercitabile entro 6 mesi dalla cessazione, con estinzione entro 1 anno;
- per attività stagionali: esercitabile entro 3 mesi dalla cessazione, con estinzione entro 1 anno.
Somministrazione a tempo indeterminato
Dal 01/01/2026, il lavoratore in missione presso la stessa azienda con mansioni di pari livello e categoria legale per oltre:
- 48 mesi complessivi
acquisisce il diritto all'assunzione a tempo indeterminato presso l'utilizzatore.
Periodo di prova
| Livelli | Durata ordinaria | Durata ridotta |
|---|---|---|
| D1, D2, C1 | 1 mese e mezzo | 1 mese |
| C2, C3, B1 | 3 mesi | 2 mesi |
| B2, B3, A1 | 6 mesi | 3 mesi |
La durata ridotta si applica, tra l'altro, a chi abbia già svolto identiche mansioni per almeno un biennio presso altre aziende o abbia completato analogo apprendistato professionalizzante.
Preavviso e TFR
Preavviso in caso di licenziamento o dimissioni
| Anzianità di servizio | B2, B3, A1 | C2, C3, B1 | D1, D2, C1 |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 mesi | 1 mese e 15 giorni | 10 giorni |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mesi | 2 mesi | 20 giorni |
| Oltre 10 anni | 4 mesi | 2 mesi e 15 giorni | 1 mese |
Indennità sostitutiva del preavviso
| Anzianità di servizio | B2, B3, A1 | C2, C3, B1 | D1, D2, C1 |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 2 mensilità | 1,5 mensilità | 0,33 mensilità |
| Oltre 5 e fino a 10 anni | 3 mensilità | 2 mensilità | 0,67 mensilità |
| Oltre 10 anni | 4 mensilità | 2,5 mensilità | 1 mensilità |
TFR
Si applica il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 297/1982.
Il CCNL conferma che la retribuzione, comprensiva delle maggiorazioni, relativa al lavoro straordinario è:
- esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Altri aspetti rilevanti del rinnovo 2025-2028
Partecipazione e organismi aziendali
- Comitato consultivo di partecipazione attivabile nelle aziende con oltre 600 dipendenti;
- commissioni aziendali per la formazione attivabili già da 300 dipendenti nella stessa unità produttiva;
- commissioni aziendali pari opportunità nelle aziende con oltre 500 dipendenti, di cui almeno 200 nella stessa unità produttiva.
Pari opportunità e molestie
Il rinnovo rafforza:
- prevenzione di molestie e molestie sessuali;
- inclusione e parità di genere;
- iniziative formative annuali congiunte con la RSU;
- informazione preventiva alla RSU nei percorsi di certificazione di genere.
Appalti
Per le aziende con più di 400 dipendenti è prevista, almeno 2 volte l'anno, un'informativa alla RSU sui contratti di appalto diretto eseguiti presso l'unità produttiva, contenente:
- nome dell'appaltatore;
- CCNL applicato;
- durata;
- oggetto;
- numero medio dei lavoratori impiegati.
Salute e sicurezza
Tra le novità principali:
- break formativi sulla sicurezza obbligatori nelle unità produttive con oltre 200 addetti;
- analisi post incidentale in tutte le aziende;
- sistemi di segnalazione di quasi infortuni e situazioni rischiose in tutte le aziende;
- ulteriori 8 ore di formazione per gli RLS dopo elezione/rielezione.
Accordi e rinnovi
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