CCNL Trasporto Aereo - Handlers
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica al personale dipendente delle imprese che svolgono servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale), nell'ambito del CCNL del Trasporto Aereo, per la Parte Specifica Sezione Handlers.
Inquadramento generale
Il contratto rientra nel CCNL del Trasporto Aereo ed è composto da:
- Parte Generale con validità dal 01/01/2025 al 31/12/2027;
- Parte Specifica Handlers sottoscritta il 25/10/2023, con validità della parte normativa fino al 31/12/2025.
Per la Sezione Handlers, come riportato nella sintesi di riferimento, gli effetti economici sono da considerarsi a valere sino a tutto il 30/06/2026.
Ambito di applicazione
La Sezione Handlers si applica ai lavoratori delle imprese che operano nei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ossia nelle attività di handling aeroportuale.
Validità
| Parte contrattuale | Decorrenza | Scadenza |
|---|---|---|
| Parte Generale | 01/01/2025 | 31/12/2027 |
| Parte Specifica Handlers (normativa) | antecedente, vigente nel testo consolidato | 31/12/2025 |
| Effetti economici Sezione Handlers | fino al 30/06/2026 | 30/06/2026 |
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- Assaeroporti
- Aeroporti 2030
- Assaereo
- Assohandlers
- Assocontrol
- Federcatering
- Fairo
Organizzazioni sindacali
- Filt-Cgil
- Fit-Cisl
- Uiltrasporti
- Ugl Trasporto Aereo
Per la specifica Sezione Handlers, il riferimento negoziale principale è Assohandlers con le organizzazioni sindacali firmatarie.
Trattamento economico
Struttura della retribuzione
La retribuzione mensile è composta da:
- minimo tabellare;
- aumenti periodici di anzianità;
- eventuali aumenti di merito o eccedenze sul minimo;
- indennità di contingenza.
Sono inoltre previste:
- 13ª mensilità;
- 14ª mensilità;
- ulteriori indennità contrattuali.
Parametri generali
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 25 |
| Mensilità annue | 14 |
Minimi tabellari, contingenza, scatti ed EDR
Gli incrementi dei minimi non incidono sugli istituti variabili e incentivanti; per questi ultimi, per tutta la vigenza economica, resta il riferimento alla tabella minimi retributivi 01/02/2016.
| Livello | Minimo 01/01/2024 | Minimo 01/07/2025 | Minimo 01/06/2026 | Contingenza | Scatto biennale | EDR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1S | 1.752,65 | 1.814,02 | 1.883,05 | 536,70 | 37,29 | 33,85 |
| 1 | 1.590,37 | 1.646,05 | 1.708,70 | 533,12 | 34,45 | 31,46 |
| 2A | 1.454,05 | 1.504,96 | 1.562,23 | 530,07 | 32,18 | 29,45 |
| 2B | 1.363,17 | 1.410,90 | 1.464,60 | 527,39 | 30,47 | 28,11 |
| 3 | 1.265,80 | 1.310,12 | 1.359,98 | 524,52 | 29,33 | 26,67 |
| 4 | 1.142,47 | 1.182,47 | 1.227,47 | 522,19 | 27,42 | 24,85 |
| 5 | 1.077,56 | 1.115,28 | 1.157,73 | 520,40 | 26,65 | 23,90 |
| 6 | 1.012,64 | 1.048,10 | 1.087,98 | 518,79 | 25,31 | 22,94 |
| 7 | 908,78 | 940,60 | 976,39 | 516,28 | 24,22 | 21,41 |
| 8 | 817,90 | 846,54 | 878,76 | 513,95 | 22,67 | 20,07 |
| 9 | 649,13 | 671,86 | 697,43 | 509,83 | 0,00 | 17,57 |
Progressione economica dei minimi
Gli aumenti dei minimi della Sezione Handlers, riferiti al 4º livello, sono:
- + 55,00 euro dal 01/01/2024;
- + 40,00 euro dal 01/07/2025;
- + 45,00 euro dal 01/06/2026.
EDR
L'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR):
- spetta al personale a tempo indeterminato o apprendista;
- è erogato per 12 mensilità;
- non è legato alla presenza;
- non produce effetti sugli altri istituti contrattuali, salvo il TFR.
Una tantum e welfare
Una tantum rinnovo
Spetta a tutti i lavoratori in forza al 25/10/2023 un importo lordo una tantum pari a:
- 500,00 euro lordi, oppure
- 650,00 euro lordi in welfare, su scelta scritta del lavoratore, da fruire nell'anno 2024.
Caratteristiche:
- riproporzionamento rispetto al 01/12/2023 per assunti a tempo indeterminato successivamente al 01/07/2017;
- per il part-time, riproporzionamento in base alla durata della prestazione;
- importi omnicomprensivi, senza incidenza su istituti diretti o indiretti, compreso il TFR.
Esclusioni dall'erogazione
Non sono tenute all'erogazione:
- le aziende che abbiano già riconosciuto elementi retributivi per compensare la vacanza contrattuale per effetto di altri CCNL;
- le aziende che abbiano aderito al CCNL Sezione Handlers da meno di 12 mesi.
Anticipi già erogati
Le aziende che abbiano già erogato anticipi sul rinnovo:
- li detraggono dall'una tantum;
- in caso di opzione integrale per il welfare, trattengono in busta paga quanto già anticipato.
Welfare 2024
Limitatamente al 2024, le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare fino a 500,00 euro.
Clausola sociale e accordo 29/01/2024
Per i lavoratori transitati per clausola sociale tra 01/01/2023 e 24/10/2023, il precedente operatore, alle condizioni previste dall'accordo del 29/01/2024, riconosce:
- 500,00 euro lordi, riproporzionabili;
- un ulteriore importo massimo di 385,00 euro lordi in caso di sottoscrizione di accordo in sede protetta relativo alla cessazione del rapporto.
Le parti danno atto che tali importi equivalgono a un costo aziendale complessivo di 1.150,00 euro.
Indennità
Indennità di cassa / maneggio denaro
Spetta al personale addetto in via normale al maneggio denaro:
- 10% del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza.
Indennità di campo
| Condizione | Importo giornaliero |
|---|---|
| Aeroporto distante fino a 20 km dal centro urbano | 0,21 euro |
| Aeroporto distante oltre 20 km dal centro urbano | 0,26 euro |
Indennità giornaliera
Personale turnista / ordinario con indennità di turno:
| Decorrenza | Importo giornaliero |
|---|---|
| fino al 31/12/2023 | 2,38 euro |
| dal 01/01/2024 | 3,31 euro |
| dal 01/07/2025 | 4,24 euro |
| dal 01/06/2026 | 5,17 euro |
Personale non in turni avvicendati (h16 e h24) e senza indennità di turno:
| Decorrenza | Importo giornaliero |
|---|---|
| fino al 31/12/2023 | 3,62 euro |
| dal 01/01/2024 | 4,45 euro |
| dal 01/07/2025 | 5,28 euro |
| dal 01/06/2026 | 6,11 euro |
Indennità di turno
Per il personale in turni avvicendati (h16 e h24), con orari di inizio differenziati nell'arco delle 24 ore:
- 0,26 euro per ogni giornata di presenza.
Trasferta e missione
Al personale in missione spettano:
- rimborso viaggio, vitto e alloggio secondo regolazioni aziendali;
- in caso di viaggio ferroviario: 10% del biglietto a tariffa intera per piccole spese;
- in caso di viaggio aereo: 5% del costo del biglietto a tariffa intera in sostituzione delle diarie;
- indennità di trasferta pari al 10% del minimo tabellare e contingenza per ciascuna ora effettivamente impiegata in viaggio fuori dal normale orario di lavoro.
Base di calcolo istituti variabili e incentivanti
Per straordinario, lavoro notturno, festivo, supplementare e altri istituti variabili, la valorizzazione del minimo mensile continua a fare riferimento alla tabella minimi retributivi del 01/02/2016.
| Livello | Importo base 01/02/2016 |
|---|---|
| 1S | 1.542,48 |
| 1 | 1.399,66 |
| 2A | 1.279,69 |
| 2B | 1.199,71 |
| 3 | 1.114,02 |
| 4 | 1.005,47 |
| 5 | 948,34 |
| 6 | 891,21 |
| 7 | 799,81 |
| 8 | 719,83 |
| 9 | 571,29 |
Orario di lavoro e articolazione della prestazione
Orario normale
L'orario di lavoro è fissato in:
- 38 ore e 30 minuti settimanali per tutti i lavoratori;
- distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana.
Flessibilità
L'azienda può adottare regimi di orario differenziati in particolari periodi dell'anno, con superamento dell'orario normale settimanale entro il limite di:
- 48 ore settimanali.
Le ore lavorate in più devono essere compensate con una pari entità di ore di riduzione. In caso di mancato godimento delle ore di recupero, le ore residue vengono pagate con l'aliquota prevista per straordinario, festivo o notturno.
L'adozione della flessibilità non comporta variazioni della retribuzione mensile nei periodi di superamento o di riduzione.
Lavoro discontinuo
Per il lavoro discontinuo:
- durata normale: 44 ore settimanali;
- distribuzione massima: non oltre 10 ore giornaliere;
- le ore oltre le 40 settimanali sono retribuite come straordinario.
Maggiorazioni
Lavoro straordinario
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Straordinario diurno | 25% |
| Straordinario diurno in giorno feriale non lavorativo | 30% |
| Straordinario notturno e festivo | 45% |
Lavoro notturno
Si considera lavoro notturno, ai fini retributivi, quello svolto tra le 20:00 e le 08:00.
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| In regolari turni periodici | 50% |
| Non in regolari turni periodici | 55% |
| In regolari turni periodici di domenica/giorni festivi | 55% |
Lavoro festivo
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro festivo | 45% |
Richiamo in servizio
Al lavoratore cui venga chiesta prestazione straordinaria dopo aver lasciato il posto di lavoro, spetta comunque un minimo di:
- 4 ore di lavoro straordinario.
Festività, ferie e permessi
Festività
Sono considerati festivi:
- tutte le domeniche, o il giorno di riposo compensativo per i turnisti;
- le festività previste dalla legge;
- la festività dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno) per tutto il territorio nazionale.
Le festività soppresse non danno luogo ad alcun beneficio retributivo e/o compensativo.
Ferie
| Anzianità | Giorni lavorativi |
|---|---|
| Fino a 3 anni | 20 |
| Oltre 3 anni | 22 |
Per l'orario distribuito su 6 giornate lavorative, il coefficiente da utilizzare è 1,2.
Le ferie maturate e non godute possono essere fruite nei 36 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando il minimo legale.
ROL
Sono previsti:
- 31,5 ore annue di ROL / permessi retribuiti.
Assenze e tutele
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario.
Permessi per eventi familiari gravi / lutto
Si applica la disciplina legale, con previsione contrattuale di:
- 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica.
Disabilità, cure, violenza di genere
Si applicano le norme di legge in materia di:
- assistenza a persone con disabilità (Legge 104/1992 e d.lgs. 151/2001);
- congedi per cure degli invalidi;
- congedi per donne vittime di violenza.
Per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione, il congedo può essere fruito:
- su base oraria o giornaliera;
- nell'arco di 3 anni;
- per un periodo massimo di 3 mesi.
Malattia
| Istituto | Disciplina |
|---|---|
| Periodo di comporto | 12 mesi |
| Trattamento economico | 100% della retribuzione mensile per i primi 6 mesi; 50% per i successivi 6 mesi |
Per patologie oncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari, i limiti complessivi di assenza con effetti su conservazione del posto e trattamento economico sono raddoppiati.
Al termine del comporto, per lavoratori con tali patologie o con disabilità almeno pari al 60%, può essere concessa:
- aspettativa non retribuita di 12 mesi.
Infortunio sul lavoro
| Istituto | Disciplina |
|---|---|
| Conservazione del posto | fino a guarigione clinica |
| Trattamento economico | retribuzione mensile di fatto per tutto il periodo di inabilità temporanea riconosciuta dall'INAIL |
Maternità e paternità
La disciplina legale viene integrata dal CCNL.
| Istituto | Misura |
|---|---|
| Astensione obbligatoria madre | 5 mesi |
| Astensione obbligatoria padre | 10 giorni lavorativi |
| Trattamento economico | integrazione INPS fino al 100% della retribuzione mensile di fatto |
Part-time
Tipologie e limiti di orario
| Tipologia | Disciplina |
|---|---|
| Orizzontale | almeno 4 ore giornaliere o 20 settimanali |
| Verticale | da 100 a 200 giorni lavorativi annui |
| Misto | minimo 20 ore settimanali, minimo 660 ore annue, massimo 1.200 ore annue |
Limite numerico
Il personale part-time non può superare:
- 55% del personale a tempo pieno, su base regionale e con riferimento alla singola azienda.
Non rientrano nel computo:
- lavoratori assunti per clausola sociale;
- lavoratori che abbiano chiesto volontariamente il passaggio a part-time;
- lavoratori che abbiano manifestato volontà di non trasformare il contratto da part-time a full-time.
Lavoro supplementare
| Prestazione | Maggiorazione |
|---|---|
| Fino al 50% dell'orario settimanale/annuo concordato | 15% |
| Oltre tale limite e fino al tempo pieno | 20% |
Clausole elastiche
Le ore rese in attuazione delle clausole elastiche sono compensate con:
- 0,52 euro giornalieri.
Apprendistato
Regole generali
- durata massima ordinaria: 36 mesi;
- periodo di prova: massimo 2 mesi di effettiva presenza;
- formazione professionalizzante: almeno 80 ore medie annue;
- limite numerico: rapporto massimo di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati a tempo indeterminato.
Retribuzione dell'apprendista
La retribuzione si calcola applicando le percentuali sotto indicate a:
- minimi tabellari;
- indennità di contingenza;
- livello di inquadramento tempo per tempo previsto.
| Semestre | Fino a 18 mesi | Fino a 24 mesi | Fino a 36 mesi |
|---|---|---|---|
| 1° semestre | 80% | 80% | 75% |
| 2° semestre | 85% | 85% | 75% |
| 3° semestre | 90% | 90% | 80% |
| 4° semestre | 95% | 85% | |
| 5° semestre | 90% | ||
| 6° semestre | 95% |
Malattia e infortunio apprendista
| Evento | Trattamento |
|---|---|
| Malattia | 66% della retribuzione fino a 180 giorni |
| Infortunio sul lavoro | integrazione al 100% della retribuzione |
| Conservazione del posto | 180 giorni |
Contratti a termine e somministrazione
Tempo determinato
- durata massima complessiva: 36 mesi;
- in caso di cumulo tra tempo determinato e somministrazione con mansioni di pari livello: massimo 40 mesi.
Casi in cui può essere apposto un termine oltre 12 mesi e fino a 24 mesi
Tra i principali:
- nuova commessa / nuove attività (massimo 6 mesi);
- picchi imprevisti di attività / aumento imprevisto di voli;
- gare di limitazione / assegnazioni / rinnovi di subconcessioni (massimo 4 mesi);
- scadenza di contratto commerciale (massimo 3 mesi);
- internalizzazione / esternalizzazione (massimo 4 mesi);
- eventi imprevedibili e/o straordinari;
- assunzione di disabili / categorie protette;
- giovani fino a 29 anni o soggetti oltre 45 anni;
- personale beneficiario di ammortizzatori sociali;
- disoccupati da almeno 6 mesi / inoccupati;
- personale femminile senza impiego retribuito da almeno 6 mesi o residente in aree con tasso di occupazione femminile inferiore di almeno il 20%.
Limiti quantitativi
| Istituto | Limite |
|---|---|
| Contratto a termine ordinario | 25% del personale a tempo indeterminato (media mensile annua in FTE) |
| Somministrazione a tempo determinato | 30% dell'organico a tempo indeterminato (media annua) |
| Causali particolari (nuove attività, gare, scadenza contratti, internalizzazioni, eventi straordinari) | 15% del personale mediamente utilizzato |
Stagionalità attività allegato A D.Lgs. 18/99
| Periodo | Durata massima |
|---|---|
| tra aprile e ottobre | 6 mesi |
| restanti periodi dell'anno | 4 mesi |
Se non vi è contestuale ricorso alla somministrazione con la medesima causale:
- nessun limite quantitativo.
Se vi è contestuale ricorso alla somministrazione:
- limite del 20% medio mensile del personale a tempo indeterminato espresso in FTE.
Affiancamento in sostituzione
Nei contratti a termine e nella somministrazione per sostituzione è consentito:
- affiancamento massimo di 2 mesi prima dell'assenza e/o al rientro del lavoratore sostituito.
Diritto di precedenza
Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato si estingue:
- dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto.
Sono esclusi:
- lavoratori con requisiti per pensione di vecchiaia;
- lavoratori licenziati per giusta causa.
Periodo di prova
| Livelli | Durata massima |
|---|---|
| 1S e 1 | 6 mesi |
| 2A, 2B, 3, 4, 5, 6 | 3 mesi |
| 7, 8, 9 | 2 mesi |
L'infortunio sul lavoro sospende la prova fino a guarigione clinica INAIL. La malattia o l'infortunio non sul lavoro sospendono la prova per un massimo di 2 mesi.
Preavviso, recesso e TFR
Preavviso in caso di licenziamento
| Livelli | Regola | Minimo | Massimo |
|---|---|---|---|
| 1S, 1, 2A, 2B | 20 giorni per ogni anno di anzianità | 2 mesi | 8 mesi |
| Altri livelli | 20 giorni per ogni anno di anzianità | 1 mese | 7 mesi |
Dimissioni
- i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
Decorrenza del preavviso
I termini decorrono:
- dalla metà del mese oppure
- dalla fine del mese,
in base al momento della comunicazione.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge.
La base annua di calcolo comprende:
- retribuzione;
- 13ª e 14ª mensilità;
- tutte le indennità continuative di ammontare determinato;
- periodo di preavviso, anche se sostituito dall'indennità.
Previdenza complementare e assistenza sanitaria
Fondo Prevaer
Per i lavoratori aderenti al fondo Prevaer:
| Decorrenza | Contributo azienda | Contributo lavoratore |
|---|---|---|
| fino al 31/12/2024 | 2,0% | 1,0% |
| dal 01/01/2025 | 2,5% | 1,0% |
Le aliquote sono calcolate su:
- minimo tabellare;
- indennità di contingenza;
- aumenti periodici di anzianità.
Assistenza sanitaria integrativa
Dal 01/01/2025 sono attivate forme di sanità integrativa individuate dall'azienda con contribuzione datoriale minima pari a:
- 120 euro annui per ciascun dipendente a tempo indeterminato;
- equivalenti a 10 euro mensili per 12 mesi.
Clausola sociale
La clausola sociale si applica ai trasferimenti di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B del D.Lgs. 18/1999.
Principi principali
- passaggio del personale in ragione della quota e del tipo di traffico acquisito;
- applicazione anche in mancanza di protocolli di sito;
- passaggio con novazione soggettiva e oggettiva del rapporto;
- nessun periodo di prova presso il subentrante;
- nessun obbligo di reciproco preavviso per lavoratore e azienda cedente;
- applicazione dei trattamenti normativi ed economici dell'azienda subentrante;
- conservazione, ai fini convenzionali previsti dal contratto, dell'anzianità riconosciuta presso il cedente.
Procedura sintetica
| Fase | Termine |
|---|---|
| Comunicazione dell'operatore subentrante all'handler interessato | almeno 30 giorni prima |
| Comunicazione alle RSA/RSU e strutture sindacali | almeno 25 giorni prima |
| Richiesta di incontro sindacale | entro 7 giorni |
| Chiusura procedura | entro 20 giorni dalla richiesta e comunque non oltre 3 giorni prima del passaggio |
Criteri di individuazione del personale
Suddivisione in fasce di età:
- 1ª fascia: fino a 35 anni compiuti;
- 2ª fascia: da 35 anni e 1 giorno a 50 anni compiuti;
- 3ª fascia: oltre 50 anni.
All'interno di ciascuna fascia si forma graduatoria per anzianità di servizio e si individuano i lavoratori da trasferire estraendo progressivamente il primo e l'ultimo della graduatoria in misura proporzionale.
Osservazioni finali di sistema contrattuale
La Sezione Handlers conferma:
- la centralità del CCNL del Trasporto Aereo come contratto di riferimento del comparto;
- il collegamento tra regolazione del lavoro, qualità del servizio e concorrenza corretta;
- la rilevanza della flessibilità organizzativa, della clausola sociale e degli strumenti di welfare/previdenza.
Particolare rilievo hanno, sul piano economico, gli incrementi dei minimi dal 01/01/2024, 01/07/2025 e 01/06/2026, l'una tantum / welfare del rinnovo e il mantenimento, per gli istituti variabili, della base di calcolo riferita ai minimi del 01/02/2016.
Accordi e rinnovi
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