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CCNL

CCNL Trasporto Aereo - Handlers

CCNLI810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2025 al 31 dic 2027

Parti stipulanti

SindacatiFilt-CgilFit-CislUiltrasportiUgl Trasporto Aereo
Datori di lavoroAssaeroportiAeroporti 2030AssaereoAssohandlersAssocontrolFedercateringFairo

Sfera di applicazione

Si applica al personale dipendente delle imprese che svolgono servizi aeroportuali di assistenza a terra (handling aeroportuale), nell'ambito del CCNL del Trasporto Aereo, per la Parte Specifica Sezione Handlers.

Inquadramento generale

Il contratto rientra nel CCNL del Trasporto Aereo ed è composto da:

  • Parte Generale con validità dal 01/01/2025 al 31/12/2027;
  • Parte Specifica Handlers sottoscritta il 25/10/2023, con validità della parte normativa fino al 31/12/2025.

Per la Sezione Handlers, come riportato nella sintesi di riferimento, gli effetti economici sono da considerarsi a valere sino a tutto il 30/06/2026.

Ambito di applicazione

La Sezione Handlers si applica ai lavoratori delle imprese che operano nei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ossia nelle attività di handling aeroportuale.

Validità

Parte contrattualeDecorrenzaScadenza
Parte Generale01/01/202531/12/2027
Parte Specifica Handlers (normativa)antecedente, vigente nel testo consolidato31/12/2025
Effetti economici Sezione Handlersfino al 30/06/202630/06/2026

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • Assaeroporti
  • Aeroporti 2030
  • Assaereo
  • Assohandlers
  • Assocontrol
  • Federcatering
  • Fairo

Organizzazioni sindacali

  • Filt-Cgil
  • Fit-Cisl
  • Uiltrasporti
  • Ugl Trasporto Aereo

Per la specifica Sezione Handlers, il riferimento negoziale principale è Assohandlers con le organizzazioni sindacali firmatarie.


Trattamento economico

Struttura della retribuzione

La retribuzione mensile è composta da:

  • minimo tabellare;
  • aumenti periodici di anzianità;
  • eventuali aumenti di merito o eccedenze sul minimo;
  • indennità di contingenza.

Sono inoltre previste:

  • 13ª mensilità;
  • 14ª mensilità;
  • ulteriori indennità contrattuali.

Parametri generali

IstitutoValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero25
Mensilità annue14

Minimi tabellari, contingenza, scatti ed EDR

Gli incrementi dei minimi non incidono sugli istituti variabili e incentivanti; per questi ultimi, per tutta la vigenza economica, resta il riferimento alla tabella minimi retributivi 01/02/2016.

LivelloMinimo 01/01/2024Minimo 01/07/2025Minimo 01/06/2026ContingenzaScatto biennaleEDR
1S1.752,651.814,021.883,05536,7037,2933,85
11.590,371.646,051.708,70533,1234,4531,46
2A1.454,051.504,961.562,23530,0732,1829,45
2B1.363,171.410,901.464,60527,3930,4728,11
31.265,801.310,121.359,98524,5229,3326,67
41.142,471.182,471.227,47522,1927,4224,85
51.077,561.115,281.157,73520,4026,6523,90
61.012,641.048,101.087,98518,7925,3122,94
7908,78940,60976,39516,2824,2221,41
8817,90846,54878,76513,9522,6720,07
9649,13671,86697,43509,830,0017,57

Progressione economica dei minimi

Gli aumenti dei minimi della Sezione Handlers, riferiti al 4º livello, sono:

  • + 55,00 euro dal 01/01/2024;
  • + 40,00 euro dal 01/07/2025;
  • + 45,00 euro dal 01/06/2026.

EDR

L'Elemento Distinto della Retribuzione (EDR):

  • spetta al personale a tempo indeterminato o apprendista;
  • è erogato per 12 mensilità;
  • non è legato alla presenza;
  • non produce effetti sugli altri istituti contrattuali, salvo il TFR.

Una tantum e welfare

Una tantum rinnovo

Spetta a tutti i lavoratori in forza al 25/10/2023 un importo lordo una tantum pari a:

  • 500,00 euro lordi, oppure
  • 650,00 euro lordi in welfare, su scelta scritta del lavoratore, da fruire nell'anno 2024.

Caratteristiche:

  • riproporzionamento rispetto al 01/12/2023 per assunti a tempo indeterminato successivamente al 01/07/2017;
  • per il part-time, riproporzionamento in base alla durata della prestazione;
  • importi omnicomprensivi, senza incidenza su istituti diretti o indiretti, compreso il TFR.

Esclusioni dall'erogazione

Non sono tenute all'erogazione:

  • le aziende che abbiano già riconosciuto elementi retributivi per compensare la vacanza contrattuale per effetto di altri CCNL;
  • le aziende che abbiano aderito al CCNL Sezione Handlers da meno di 12 mesi.

Anticipi già erogati

Le aziende che abbiano già erogato anticipi sul rinnovo:

  • li detraggono dall'una tantum;
  • in caso di opzione integrale per il welfare, trattengono in busta paga quanto già anticipato.

Welfare 2024

Limitatamente al 2024, le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare fino a 500,00 euro.

Clausola sociale e accordo 29/01/2024

Per i lavoratori transitati per clausola sociale tra 01/01/2023 e 24/10/2023, il precedente operatore, alle condizioni previste dall'accordo del 29/01/2024, riconosce:

  • 500,00 euro lordi, riproporzionabili;
  • un ulteriore importo massimo di 385,00 euro lordi in caso di sottoscrizione di accordo in sede protetta relativo alla cessazione del rapporto.

Le parti danno atto che tali importi equivalgono a un costo aziendale complessivo di 1.150,00 euro.

Indennità

Indennità di cassa / maneggio denaro

Spetta al personale addetto in via normale al maneggio denaro:

  • 10% del minimo tabellare mensile e dell'indennità di contingenza del livello di appartenenza.

Indennità di campo

CondizioneImporto giornaliero
Aeroporto distante fino a 20 km dal centro urbano0,21 euro
Aeroporto distante oltre 20 km dal centro urbano0,26 euro

Indennità giornaliera

Personale turnista / ordinario con indennità di turno:

DecorrenzaImporto giornaliero
fino al 31/12/20232,38 euro
dal 01/01/20243,31 euro
dal 01/07/20254,24 euro
dal 01/06/20265,17 euro

Personale non in turni avvicendati (h16 e h24) e senza indennità di turno:

DecorrenzaImporto giornaliero
fino al 31/12/20233,62 euro
dal 01/01/20244,45 euro
dal 01/07/20255,28 euro
dal 01/06/20266,11 euro

Indennità di turno

Per il personale in turni avvicendati (h16 e h24), con orari di inizio differenziati nell'arco delle 24 ore:

  • 0,26 euro per ogni giornata di presenza.

Trasferta e missione

Al personale in missione spettano:

  • rimborso viaggio, vitto e alloggio secondo regolazioni aziendali;
  • in caso di viaggio ferroviario: 10% del biglietto a tariffa intera per piccole spese;
  • in caso di viaggio aereo: 5% del costo del biglietto a tariffa intera in sostituzione delle diarie;
  • indennità di trasferta pari al 10% del minimo tabellare e contingenza per ciascuna ora effettivamente impiegata in viaggio fuori dal normale orario di lavoro.

Base di calcolo istituti variabili e incentivanti

Per straordinario, lavoro notturno, festivo, supplementare e altri istituti variabili, la valorizzazione del minimo mensile continua a fare riferimento alla tabella minimi retributivi del 01/02/2016.

LivelloImporto base 01/02/2016
1S1.542,48
11.399,66
2A1.279,69
2B1.199,71
31.114,02
41.005,47
5948,34
6891,21
7799,81
8719,83
9571,29

Orario di lavoro e articolazione della prestazione

Orario normale

L'orario di lavoro è fissato in:

  • 38 ore e 30 minuti settimanali per tutti i lavoratori;
  • distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana.

Flessibilità

L'azienda può adottare regimi di orario differenziati in particolari periodi dell'anno, con superamento dell'orario normale settimanale entro il limite di:

  • 48 ore settimanali.

Le ore lavorate in più devono essere compensate con una pari entità di ore di riduzione. In caso di mancato godimento delle ore di recupero, le ore residue vengono pagate con l'aliquota prevista per straordinario, festivo o notturno.

L'adozione della flessibilità non comporta variazioni della retribuzione mensile nei periodi di superamento o di riduzione.

Lavoro discontinuo

Per il lavoro discontinuo:

  • durata normale: 44 ore settimanali;
  • distribuzione massima: non oltre 10 ore giornaliere;
  • le ore oltre le 40 settimanali sono retribuite come straordinario.

Maggiorazioni

Lavoro straordinario

TipologiaMaggiorazione
Straordinario diurno25%
Straordinario diurno in giorno feriale non lavorativo30%
Straordinario notturno e festivo45%

Lavoro notturno

Si considera lavoro notturno, ai fini retributivi, quello svolto tra le 20:00 e le 08:00.

TipologiaMaggiorazione
In regolari turni periodici50%
Non in regolari turni periodici55%
In regolari turni periodici di domenica/giorni festivi55%

Lavoro festivo

TipologiaMaggiorazione
Lavoro festivo45%

Richiamo in servizio

Al lavoratore cui venga chiesta prestazione straordinaria dopo aver lasciato il posto di lavoro, spetta comunque un minimo di:

  • 4 ore di lavoro straordinario.

Festività, ferie e permessi

Festività

Sono considerati festivi:

  • tutte le domeniche, o il giorno di riposo compensativo per i turnisti;
  • le festività previste dalla legge;
  • la festività dei SS. Pietro e Paolo (29 giugno) per tutto il territorio nazionale.

Le festività soppresse non danno luogo ad alcun beneficio retributivo e/o compensativo.

Ferie

AnzianitàGiorni lavorativi
Fino a 3 anni20
Oltre 3 anni22

Per l'orario distribuito su 6 giornate lavorative, il coefficiente da utilizzare è 1,2.

Le ferie maturate e non godute possono essere fruite nei 36 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando il minimo legale.

ROL

Sono previsti:

  • 31,5 ore annue di ROL / permessi retribuiti.

Assenze e tutele

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario.

Permessi per eventi familiari gravi / lutto

Si applica la disciplina legale, con previsione contrattuale di:

  • 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il 2° grado, anche non convivente, o di un componente della famiglia anagrafica.

Disabilità, cure, violenza di genere

Si applicano le norme di legge in materia di:

  • assistenza a persone con disabilità (Legge 104/1992 e d.lgs. 151/2001);
  • congedi per cure degli invalidi;
  • congedi per donne vittime di violenza.

Per le lavoratrici inserite in percorsi di protezione, il congedo può essere fruito:

  • su base oraria o giornaliera;
  • nell'arco di 3 anni;
  • per un periodo massimo di 3 mesi.

Malattia

IstitutoDisciplina
Periodo di comporto12 mesi
Trattamento economico100% della retribuzione mensile per i primi 6 mesi; 50% per i successivi 6 mesi

Per patologie oncologiche, sclerosi multipla o distrofie muscolari, i limiti complessivi di assenza con effetti su conservazione del posto e trattamento economico sono raddoppiati.

Al termine del comporto, per lavoratori con tali patologie o con disabilità almeno pari al 60%, può essere concessa:

  • aspettativa non retribuita di 12 mesi.

Infortunio sul lavoro

IstitutoDisciplina
Conservazione del postofino a guarigione clinica
Trattamento economicoretribuzione mensile di fatto per tutto il periodo di inabilità temporanea riconosciuta dall'INAIL

Maternità e paternità

La disciplina legale viene integrata dal CCNL.

IstitutoMisura
Astensione obbligatoria madre5 mesi
Astensione obbligatoria padre10 giorni lavorativi
Trattamento economicointegrazione INPS fino al 100% della retribuzione mensile di fatto

Part-time

Tipologie e limiti di orario

TipologiaDisciplina
Orizzontalealmeno 4 ore giornaliere o 20 settimanali
Verticaleda 100 a 200 giorni lavorativi annui
Mistominimo 20 ore settimanali, minimo 660 ore annue, massimo 1.200 ore annue

Limite numerico

Il personale part-time non può superare:

  • 55% del personale a tempo pieno, su base regionale e con riferimento alla singola azienda.

Non rientrano nel computo:

  • lavoratori assunti per clausola sociale;
  • lavoratori che abbiano chiesto volontariamente il passaggio a part-time;
  • lavoratori che abbiano manifestato volontà di non trasformare il contratto da part-time a full-time.

Lavoro supplementare

PrestazioneMaggiorazione
Fino al 50% dell'orario settimanale/annuo concordato15%
Oltre tale limite e fino al tempo pieno20%

Clausole elastiche

Le ore rese in attuazione delle clausole elastiche sono compensate con:

  • 0,52 euro giornalieri.

Apprendistato

Regole generali

  • durata massima ordinaria: 36 mesi;
  • periodo di prova: massimo 2 mesi di effettiva presenza;
  • formazione professionalizzante: almeno 80 ore medie annue;
  • limite numerico: rapporto massimo di 3 apprendisti ogni 2 lavoratori qualificati/specializzati a tempo indeterminato.

Retribuzione dell'apprendista

La retribuzione si calcola applicando le percentuali sotto indicate a:

  • minimi tabellari;
  • indennità di contingenza;
  • livello di inquadramento tempo per tempo previsto.
SemestreFino a 18 mesiFino a 24 mesiFino a 36 mesi
1° semestre80%80%75%
2° semestre85%85%75%
3° semestre90%90%80%
4° semestre95%85%
5° semestre90%
6° semestre95%

Malattia e infortunio apprendista

EventoTrattamento
Malattia66% della retribuzione fino a 180 giorni
Infortunio sul lavorointegrazione al 100% della retribuzione
Conservazione del posto180 giorni

Contratti a termine e somministrazione

Tempo determinato

  • durata massima complessiva: 36 mesi;
  • in caso di cumulo tra tempo determinato e somministrazione con mansioni di pari livello: massimo 40 mesi.

Casi in cui può essere apposto un termine oltre 12 mesi e fino a 24 mesi

Tra i principali:

  • nuova commessa / nuove attività (massimo 6 mesi);
  • picchi imprevisti di attività / aumento imprevisto di voli;
  • gare di limitazione / assegnazioni / rinnovi di subconcessioni (massimo 4 mesi);
  • scadenza di contratto commerciale (massimo 3 mesi);
  • internalizzazione / esternalizzazione (massimo 4 mesi);
  • eventi imprevedibili e/o straordinari;
  • assunzione di disabili / categorie protette;
  • giovani fino a 29 anni o soggetti oltre 45 anni;
  • personale beneficiario di ammortizzatori sociali;
  • disoccupati da almeno 6 mesi / inoccupati;
  • personale femminile senza impiego retribuito da almeno 6 mesi o residente in aree con tasso di occupazione femminile inferiore di almeno il 20%.

Limiti quantitativi

IstitutoLimite
Contratto a termine ordinario25% del personale a tempo indeterminato (media mensile annua in FTE)
Somministrazione a tempo determinato30% dell'organico a tempo indeterminato (media annua)
Causali particolari (nuove attività, gare, scadenza contratti, internalizzazioni, eventi straordinari)15% del personale mediamente utilizzato

Stagionalità attività allegato A D.Lgs. 18/99

PeriodoDurata massima
tra aprile e ottobre6 mesi
restanti periodi dell'anno4 mesi

Se non vi è contestuale ricorso alla somministrazione con la medesima causale:

  • nessun limite quantitativo.

Se vi è contestuale ricorso alla somministrazione:

  • limite del 20% medio mensile del personale a tempo indeterminato espresso in FTE.

Affiancamento in sostituzione

Nei contratti a termine e nella somministrazione per sostituzione è consentito:

  • affiancamento massimo di 2 mesi prima dell'assenza e/o al rientro del lavoratore sostituito.

Diritto di precedenza

Il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato si estingue:

  • dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto.

Sono esclusi:

  • lavoratori con requisiti per pensione di vecchiaia;
  • lavoratori licenziati per giusta causa.

Periodo di prova

LivelliDurata massima
1S e 16 mesi
2A, 2B, 3, 4, 5, 63 mesi
7, 8, 92 mesi

L'infortunio sul lavoro sospende la prova fino a guarigione clinica INAIL. La malattia o l'infortunio non sul lavoro sospendono la prova per un massimo di 2 mesi.


Preavviso, recesso e TFR

Preavviso in caso di licenziamento

LivelliRegolaMinimoMassimo
1S, 1, 2A, 2B20 giorni per ogni anno di anzianità2 mesi8 mesi
Altri livelli20 giorni per ogni anno di anzianità1 mese7 mesi

Dimissioni

  • i termini di preavviso sono ridotti alla metà.

Decorrenza del preavviso

I termini decorrono:

  • dalla metà del mese oppure
  • dalla fine del mese,

in base al momento della comunicazione.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla legge.

La base annua di calcolo comprende:

  • retribuzione;
  • 13ª e 14ª mensilità;
  • tutte le indennità continuative di ammontare determinato;
  • periodo di preavviso, anche se sostituito dall'indennità.

Previdenza complementare e assistenza sanitaria

Fondo Prevaer

Per i lavoratori aderenti al fondo Prevaer:

DecorrenzaContributo aziendaContributo lavoratore
fino al 31/12/20242,0%1,0%
dal 01/01/20252,5%1,0%

Le aliquote sono calcolate su:

  • minimo tabellare;
  • indennità di contingenza;
  • aumenti periodici di anzianità.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 01/01/2025 sono attivate forme di sanità integrativa individuate dall'azienda con contribuzione datoriale minima pari a:

  • 120 euro annui per ciascun dipendente a tempo indeterminato;
  • equivalenti a 10 euro mensili per 12 mesi.

Clausola sociale

La clausola sociale si applica ai trasferimenti di attività concernenti una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B del D.Lgs. 18/1999.

Principi principali

  • passaggio del personale in ragione della quota e del tipo di traffico acquisito;
  • applicazione anche in mancanza di protocolli di sito;
  • passaggio con novazione soggettiva e oggettiva del rapporto;
  • nessun periodo di prova presso il subentrante;
  • nessun obbligo di reciproco preavviso per lavoratore e azienda cedente;
  • applicazione dei trattamenti normativi ed economici dell'azienda subentrante;
  • conservazione, ai fini convenzionali previsti dal contratto, dell'anzianità riconosciuta presso il cedente.

Procedura sintetica

FaseTermine
Comunicazione dell'operatore subentrante all'handler interessatoalmeno 30 giorni prima
Comunicazione alle RSA/RSU e strutture sindacalialmeno 25 giorni prima
Richiesta di incontro sindacaleentro 7 giorni
Chiusura proceduraentro 20 giorni dalla richiesta e comunque non oltre 3 giorni prima del passaggio

Criteri di individuazione del personale

Suddivisione in fasce di età:

  • 1ª fascia: fino a 35 anni compiuti;
  • 2ª fascia: da 35 anni e 1 giorno a 50 anni compiuti;
  • 3ª fascia: oltre 50 anni.

All'interno di ciascuna fascia si forma graduatoria per anzianità di servizio e si individuano i lavoratori da trasferire estraendo progressivamente il primo e l'ultimo della graduatoria in misura proporzionale.


Osservazioni finali di sistema contrattuale

La Sezione Handlers conferma:

  • la centralità del CCNL del Trasporto Aereo come contratto di riferimento del comparto;
  • il collegamento tra regolazione del lavoro, qualità del servizio e concorrenza corretta;
  • la rilevanza della flessibilità organizzativa, della clausola sociale e degli strumenti di welfare/previdenza.

Particolare rilievo hanno, sul piano economico, gli incrementi dei minimi dal 01/01/2024, 01/07/2025 e 01/06/2026, l'una tantum / welfare del rinnovo e il mantenimento, per gli istituti variabili, della base di calcolo riferita ai minimi del 01/02/2016.

Accordi e rinnovi

CCNL Parte Generale 07/02/2025CCNL Handlers 25/10/2023Accordo Handlers 25/10/2023Accordo Handlers 29/01/2024

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