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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30472/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da un procedimento ex art. 445-bis c.p.c. in materia previdenziale, nel quale il ricorrente aveva contestato l'esito della consulenza tecnica d'ufficio svolta in sede di accertamento tecnico preventivo e aveva proposto opposizione ai sensi del comma 6 della stessa norma. Il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) violazione o falsa applicazione dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., assumendo che il giudice avrebbe dovuto disporre nuova CTU e che avrebbe erroneamente ritenuto non specificati i motivi di opposizione; (2) nullità della sentenza e/o del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c., per avere il giudice fondato la decisione sulle conclusioni del CTU nonostante un asserito errore diagnostico; (3) violazione o falsa applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. per la mancata compensazione delle spese di lite. L'ente resistente ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo che il ricorso fosse costruito come assemblaggio di atti e documenti e quindi privo di una reale esposizione sintetica e intelligibile dei fatti e delle censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'atto di impugnazione fosse redatto mediante integrale trascrizione di atti processuali e documenti (ricorso introduttivo, CTU, note critiche, contestazione ex art. 445-bis, ricorso in opposizione, certificazione audiometrica, sentenza impugnata), mentre l'illustrazione dei motivi era confinata a poche pagine finali e risultava incompleta e non comprensibile. Secondo la Corte, tale tecnica redazionale viola i requisiti di specificità, chiarezza e autosufficienza richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché rimette al giudice di legittimità il compito di selezionare e collegare gli elementi rilevanti tra materiali eterogenei, senza una narrazione essenziale della vicenda processuale e delle ragioni di censura. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 445 bis, comma 4, c.p.c.

    richiamato come norma che disciplina la contestazione delle conclusioni del consulente tecnico nella fase di accertamento tecnico preventivo

  • art. 445 bis, comma 6, c.p.c.

    richiamato come base dell'opposizione avverso l'esito dell'accertamento tecnico preventivo

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    interpretato nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali e una esposizione sintetica e intelligibile delle censure, non potendo essere sostituito dalla mera riproduzione di atti e documenti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo di nullità della sentenza o del procedimento

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato ai fini della censura sulle spese di lite

  • art. 121 c.p.c.

    richiamato per precisare che la libertà delle forme non consente di sostituire il discorso linguistico del ricorso con la mera riproduzione di documenti

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e il deposito dell'ordinanza

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione al contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere costruito come un discorso giuridico organico e autosufficiente: non è sufficiente la pedissequa riproduzione integrale di atti e documenti di causa se da ciò deriva l'incomprensibilità delle censure.
  • La tecnica dell'assemblaggio di atti processuali e documenti rende il ricorso inammissibile quando impedisce di ricavare in modo chiaro i fatti rilevanti, la decisione impugnata, l'errore denunciato e le ragioni della critica.
  • Il principio di libertà delle forme non esonera dall'onere di specificità del ricorso per cassazione, che richiede una sintetica esposizione dei fatti e dei motivi, non la delega al giudice dell'attività di selezione e ricostruzione logica del materiale prodotto.
  • In sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., le doglianze in cassazione devono comunque essere dedotte con motivi specifici e comprensibili; la carenza strutturale dell'atto di impugnazione preclude l'esame del merito delle censure.

Come è indicizzato

MaterieInvaliditàImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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