Cassazione Penale, Ordinanza n. 16110/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione ex art. 81, secondo comma, c.p. tra più reati già giudicati con sentenze irrevocabili. Dalla motivazione emerge che i fatti erano stati commessi in un arco temporale molto ampio, dal 2003 al 2013, in luoghi diversi e con modalità organizzative autonome, con partecipazione di più correi anche nella fase ideativa. Il ricorrente ha articolato quattro motivi, ma la Corte rileva che essi, nella sostanza, miravano a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e dei presupposti della continuazione, prospettando questioni di merito o doglianze giuridiche/motivazionali ritenute generiche o manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'ordinanza impugnata nella valutazione degli indici contrari alla continuazione: il notevole intervallo temporale tra i fatti, la loro eterogeneità fattuale e organizzativa, la diversa localizzazione, e l'assenza di elementi sintomatici di un disegno criminoso unitario sin dall'origine. Ha valorizzato che l'unico elemento comune era la commissione dei reati nell'ambito della gestione di attività imprenditoriale a fini di lucro, dato però giudicato recessivo e non decisivo rispetto agli elementi contrari. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
La continuazione richiede la riconducibilità dei reati a un medesimo disegno criminoso; il mero tratto comune della finalità di profitto nell'ambito di un'attività imprenditoriale non basta se mancano elementi sintomatici di programmazione unitaria sin dall'inizio e se rilevano distanza temporale, autonomia delle condotte e diversità delle modalità esecutive.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per il criterio di valutazione dei profili di colpa ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, il giudice deve verificare la presenza di un medesimo disegno criminoso desumibile da elementi sintomatici concreti, non essendo sufficiente un generico elemento unificante come la comune finalità di profitto.
- La notevole distanza temporale tra i fatti costituisce un indice logico rilevante in senso contrario alla continuazione, tanto più incisivo quanto più i reati siano lontani nel tempo.
- L'assenza di un programma originario comprensivo delle successive condotte, insieme alla diversità delle modalità organizzative e alla commissione in luoghi diversi, può legittimare il diniego della continuazione.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizi motivazionali, richiedano una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa lettura dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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