Regolamento (UE) 2018/875
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/875 della Commissione, del 15 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2018/875 interviene in modo puntuale sul regime sanzionatorio dell’UE relativo all’Iraq. A seguito della decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 7 giugno 2018, la Commissione sopprime dall’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 una specifica voce relativa alla Central Bank of Iraq. La misura aggiorna quindi l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, sopprimendo una voce dall’elenco dei soggetti iracheni soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle restrizioni economiche e finanziarie dell’Unione nei confronti dell’Iraq, con effetti sui soggetti, enti ed organismi elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. La modifica riguarda in particolare la cancellazione di una specifica entità dall’elenco dei soggetti i cui fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003 sono soggetti a congelamento. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/875: soppressione di una voce dall’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/875 della Commissione aggiorna il regime UE di restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. L’intervento è adottato in attuazione dell’articolo 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1210/2003 e si fonda sulla decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 7 giugno 2018, che ha disposto la cancellazione di una voce dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento.
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 disciplina talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq e ha abrogato il regolamento (CE) n. 2465/1996. In tale quadro, l’allegato III contiene l’elenco degli enti pubblici, delle entità giuridiche, delle agenzie, delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi e delle entità dell’ex governo iracheno i cui fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003 sono soggetti a congelamento.
Modifica sostanziale apportata
L’unica modifica materiale consiste nella soppressione della voce n. 1 dell’allegato III, relativa alla "Central Bank of Iraq, Rashid Street, Baghdad, Iraq", con ulteriori informazioni sul precedente Governatore, Dott. Issam El Moulla HWEISH, e sugli uffici di Mosul e Basra. Il regolamento non introduce nuove misure restrittive, ma allinea l’elenco UE alla decisione adottata in sede ONU.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’aggiornamento degli elenchi sanzionatori nazionali e sugli adempimenti degli operatori che effettuano controlli di compliance.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione della voce relativa alla Central Bank of Iraq, con indirizzo in Rashid Street, Baghdad, Iraq, e con l’indicazione accessoria dell’ex Governatore, Dott. Issam El Moulla HWEISH, nonché degli uffici a Mosul e Basra.
Presupposto della modifica
Nei considerando si precisa che l’allegato III elenca enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003. La soppressione deriva dalla decisione del 7 giugno 2018 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di cancellare una voce dall’elenco.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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