Regolamento (UE) 2018/868
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/868 della Commissione, del 13 giugno 2018, che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2014 e (UE) n. 1302/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative ai sistemi di misurazione dell'energia e di raccolta dei dati (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna due STI ferroviarie per rendere coerenti e operativi i sistemi di misurazione dell'energia a bordo e di raccolta dei dati a terra. Introduce requisiti tecnici dettagliati su misurazione, trattamento, trasmissione e validazione dei dati energetici destinati alla fatturazione, con riferimento a norme EN specifiche. Prevede inoltre termini di attuazione per gli Stati membri e una disciplina transitoria per alcuni progetti di materiale rotabile già avviati.
Modifica le specifiche tecniche di interoperabilità ferroviaria per energia e materiale rotabile, in particolare sui sistemi di misurazione dell'energia e di raccolta dei dati a fini di fatturazione.
Ambito di applicazione
Si applica al sistema ferroviario dell'Unione europea e, in particolare, ai sottosistemi "Energia" e "Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri" disciplinati dai regolamenti (UE) n. 1301/2014 e n. 1302/2014. Riguarda Stati membri, gestori/infrastrutture e operatori del materiale rotabile coinvolti nell'attuazione delle STI, con focus sui sistemi di misurazione dell'energia a bordo (EMS), sui sistemi di raccolta dei dati a terra (DCS) e sui requisiti di comunicazione e fatturazione del consumo energetico. Prevede una disciplina transitoria per progetti di materiale rotabile in stadio avanzato, con contratto in corso o già esistenti al 14 giugno 2018, fino al 1o gennaio 2022. Sono escluse, nei limiti indicati, le applicazioni per le quali continuano a valere norme nazionali durante il periodo transitorio.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/868: sistemi di misurazione dell'energia e raccolta dei dati nel settore ferroviario
Il regolamento modifica le STI ferroviarie contenute nei regolamenti (UE) n. 1301/2014 e n. 1302/2014, con l'obiettivo di chiudere un punto in sospeso e assicurare la coerenza tra le specifiche relative al sottosistema "Energia" e a quello del "Materiale rotabile". La revisione interviene soprattutto sui sistemi di misurazione dell'energia a bordo (EMS) e sui sistemi di raccolta dei dati a terra (DCS), per rendere effettiva la fatturazione del consumo energetico.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione richiama la direttiva (UE) 2016/797, il regolamento (UE) 2016/796 e la decisione delegata (UE) 2017/1474, evidenziando che le STI devono essere riviste per adeguarsi al progresso tecnico, all'evoluzione del mercato e alle esigenze sociali. Su richiesta della Commissione, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie ha formulato raccomandazioni di revisione delle STI ENE e LOC&PAS, recepite dal presente atto.
Modifiche alla STI "Energia" (regolamento (UE) n. 1301/2014)
Il regolamento interviene su diversi punti dell'allegato della STI Energia. Viene soppressa l'ultima frase del considerando 6 e l'articolo 3; sono inoltre aggiornati alcuni titoli e contenuti tecnici relativi alla corrente a treno in stazionamento e alla progettazione della catenaria per il funzionamento di almeno due pantografi adiacenti.
Il nuovo punto 4.2.17 definisce il sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra. Tale sistema deve essere in grado di ricevere, immagazzinare ed esportare i dati CEBD senza corromperli e deve soddisfare i requisiti di scambio dati previsti dalla STI LOC&PAS e dalle norme EN 50463-3:2017 e EN 50463-4:2017. Sono inoltre aggiornati gli elenchi di norme e glossario, con eliminazione dell'appendice F e soppressione della voce "Isolatore di sezione".
Modifiche alla STI sul materiale rotabile (regolamento (UE) n. 1302/2014)
La modifica più rilevante riguarda il punto 4.2.8.2.8, riscritto come disciplina organica del sistema di misurazione dell'energia a bordo. L'EMS è definito come il sistema che misura tutta l'energia elettrica attiva e reattiva fornita o restituita dalla linea aerea di contatto dall'unità elettrica.
L'EMS deve includere almeno:
- la funzione di misurazione dell'energia (EMF);
- il sistema di trattamento dei dati (DHS).
Un sistema di comunicazione adeguato deve trasmettere al DCS i CEBD; i protocolli di interfaccia e il formato dei dati devono rispettare i requisiti tecnici fissati dal nuovo punto 4.2.8.2.8.4. Il sistema deve essere idoneo alla fatturazione e i dati prodotti devono essere accettati per la fatturazione in tutti gli Stati membri.
Requisiti tecnici di misurazione, trattamento e trasmissione dati
L'EMF deve misurare tensione e corrente, calcolare l'energia e produrre i dati energetici. I dati sono riferiti a periodi di 5 minuti, determinati rispetto al tempo UTC; è ammesso un periodo di misura più breve, purché i dati siano aggregabili a bordo in finestre di 5 minuti. La precisione dell'EMF per l'energia attiva deve conformarsi alla specifica tecnica richiamata nell'appendice J-1, indice 117.
Il DHS deve:
- generare CEBD combinando i dati dell'EMF con i dati temporali e, se necessario, con i dati di localizzazione;
- conservare i dati senza corruzione;
- disporre di memoria sufficiente per almeno 60 giorni di lavoro ininterrotto;
- consentire interrogazione locale a bordo per verifica e recupero dei dati.
I CEBD devono includere almeno:
- l'identificazione CPID del punto di consumo;
- il tempo finale di ciascun periodo, espresso in anni, mesi, giorni, ore, minuti e secondi;
- i dati di localizzazione al termine del periodo;
- l'energia attiva e reattiva consumata o rigenerata, espressa in Wh e varh o loro multipli decimali.
Interfacce EMS-DCS e norme tecniche richiamate
La nuova disciplina dettaglia i requisiti di interoperabilità tra EMS e DCS, richiedendo conformità a livelli diversi:
- servizi applicativi e diritti di accesso degli utenti;
- struttura dei dati secondo schema XML;
- meccanismo dei messaggi;
- protocolli di applicazione;
- architetture di comunicazione.
Sono richiamate le norme EN 50463-1:2017, EN 50463-2:2017, EN 50463-3:2017, EN 50463-4:2017 e EN 50463-5:2017, che fungono da base tecnica per definizioni, precisione, gestione dati, comunicazione e prove. È inoltre prevista, ove necessaria ai fini di fatturazione, una funzione di localizzazione a bordo compatibile con i requisiti specifici richiamati nell'appendice J-1, indice 116.
Valutazione della conformità
Il regolamento introduce il punto 6.2.3.19 bis, che disciplina le prove di valutazione della conformità:
- per l'EMF, la precisione, gli effetti della temperatura e il coefficiente di temperatura media devono essere valutati con i metodi indicati nelle norme tecniche richiamate;
- per il DHS, la compilazione e il trattamento dei dati devono essere verificati mediante prove specifiche;
- per l'EMS, l'intero sistema deve essere sottoposto a prove secondo la norma EN 50463-5:2017.
Documentazione tecnica e manutenzione
L'attrezzaggio dell'EMS, l'eventuale funzione di localizzazione, la descrizione della comunicazione bordo-terra e il controllo metrologico, inclusa la classe di precisione dell'EMF, devono essere registrati nella documentazione tecnica. La documentazione di manutenzione deve includere le procedure di verifica periodica necessarie a garantire il livello di precisione richiesto lungo tutto il ciclo di vita del sistema.
Regime transitorio, applicazione e decorrenza
Per i progetti che, al 14 giugno 2018, erano in stadio avanzato di sviluppo, oggetto di contratto in corso o rientranti in un progetto esistente di materiale rotabile, i requisiti del punto 4.2.8.2.8 non sono obbligatori fino al 1o gennaio 2022. Se durante tale periodo non si applicano i requisiti sui protocolli di interfaccia e sul formato dei dati, si applicano le norme nazionali e la documentazione tecnica deve descrivere la comunicazione bordo-terra.
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche alla STI "Energia" (reg. 1301/2014)
Sono soppressi o aggiornati vari punti dell'allegato, con nuova definizione del sistema di raccolta dei dati sull'energia a terra (DCS) al punto 4.2.17. Gli Stati membri devono assicurare, entro il 4 luglio 2020, che sia in funzione un sistema di compensazione di terra capace di ricevere e accettare dati da un DCS ai fini di fatturazione, scambiare CEBD, convalidarli e attribuire correttamente i dati di consumo alle parti interessate, tenendo conto della pertinente legislazione del mercato dell'energia.
Modifiche alla STI "Materiale rotabile - Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri" (reg. 1302/2014)
Il punto 4.2.8.2.8 è riscritto per disciplinare il sistema di misurazione dell'energia a bordo (EMS): funzioni minime, requisiti di precisione, protezione dei dati, localizzazione a bordo, documentazione tecnica e manutenzione. È previsto che il DCS a terra possa ricevere, immagazzinare ed esportare i CEBD senza corromperli e che siano rispettati requisiti di interfaccia e formato dei dati tra EMS e DCS.
Requisiti tecnici dell'EMS e del DHS
L'EMS deve misurare energia attiva e reattiva fornita o restituita dalla linea aerea di contatto; deve comprendere una funzione di misurazione dell'energia (EMF) e un sistema di trattamento dei dati (DHS). I dati energetici dell'EMF hanno periodo di riferimento di 5 minuti UTC, con eventuale periodo più breve aggregabile a bordo; il DHS deve archiviare dati compilati per almeno 60 giorni di lavoro ininterrotto e produrre CEBD includendo CPID, tempo finale, dati di localizzazione ed energia consumata/rigenerata.
Protocolli di interfaccia EMS-DCS
Lo scambio di dati tra EMS e DCS deve rispettare requisiti specifici su servizi applicativi, diritti di accesso, schema XML, meccanismo dei messaggi, protocolli di applicazione e architetture di comunicazione; l'EMS deve utilizzare almeno una delle architetture previste nella norma EN 50463-4:2017.
Valutazione della conformità e riferimenti alle norme EN
Sono introdotti criteri di valutazione e prove per EMF, DHS ed EMS al punto 6.2.3.19 bis, con rinvii alle norme EN 50463-2:2017, EN 50463-3:2017, EN 50463-4:2017 ed EN 50463-5:2017. L'appendice J-1 è aggiornata con nuovi indici normativi che corrispondono ai requisiti di localizzazione, precisione, identificazione del punto di consumo, protocolli EMS-DCS, valutazione del DHS e prove dell'EMS.
Misure transitorie e decorrenza
I requisiti del punto 4.2.8.2.8 non sono obbligatori durante il periodo transitorio fino al 1o gennaio 2022 per progetti di materiale rotabile già in avanzato stadio di sviluppo, con contratto in esecuzione o appartenenti a un progetto esistente ai sensi della STI. Se non si applicano i requisiti sui protocolli di interfaccia e formato dati, si applicano le norme nazionali e nella documentazione tecnica deve essere descritta la comunicazione bordo-terra. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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