Regolamento (UE) 2018/871
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 della Commissione, del 14 giugno 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative, modificando gli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006. L’intervento si fonda sulle informazioni raccolte dalla Commissione, dall’AESA, dagli Stati membri, dall’ICAO e dalle autorità aeronautiche dei Paesi terzi interessati, con riferimento alle condizioni di sicurezza e alla capacità di sorveglianza delle autorità nazionali. Alcuni vettori sono rimossi dall’elenco di divieto, mentre per altri l’assetto resta invariato o viene confermato il regime di restrizione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione, mediante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei certificati o immatricolati nei Paesi interessati dall’elenco UE di cui al regolamento (CE) n. 474/2006, con effetti su tutto il territorio dell’Unione europea. Riguarda sia il divieto operativo totale per i vettori inseriti nell’allegato A, sia le restrizioni operative parziali per i vettori inseriti nell’allegato B, inclusi i casi di utilizzo di aeromobili wet-leased da vettori non soggetti a divieto. Il regolamento incide sulle autorizzazioni di traffico e sulla possibilità di operare voli verso, da o nell’Unione. Non modifica il quadro generale del regolamento (CE) n. 2111/2005, ma aggiorna gli allegati del regolamento di esecuzione n. 474/2006 sulla base delle informazioni di sicurezza disponibili.
Aggiornamento dell’elenco UE dei vettori aerei soggetti a divieto o restrizioni operative
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/871 modifica il regolamento (CE) n. 474/2006, che contiene l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative nell’Unione. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e si fonda sulle informazioni raccolte da Commissione, AESA, Stati membri, ICAO e autorità aeronautiche dei Paesi terzi interessati.
Finalità e contesto
La Commissione richiama le consultazioni tecniche svolte con varie autorità nazionali, le ispezioni di rampa SAFA, gli audit ICAO/USOAP e le attività di assistenza tecnica, al fine di verificare se permangano carenze tali da giustificare il mantenimento, la modifica o la revoca dei divieti operativi. Il regolamento recepisce quindi una valutazione aggiornata della sicurezza aerea nei Paesi interessati.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento concerne i vettori aerei elencati negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 474/2006, ossia:
- i vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione;
- i vettori soggetti a restrizioni operative parziali;
- i casi in cui sono ammessi voli con aeromobili presi a noleggio con equipaggio da vettori non soggetti a divieto, purché siano rispettate tutte le norme di sicurezza applicabili.
Esiti della valutazione per i singoli Paesi
Afghanistan
La Commissione prende atto dei progressi dell’autorità civile afghana e del processo di ricertificazione dei vettori, ma considera ancora insufficiente il contesto operativo complessivo. Per questo motivo mantiene il divieto, salvo eliminare dall’elenco i vettori Afghan Jet International Airlines, East Horizon Airlines e Safi Airways, per i quali il COA è stato revocato.
Angola
Pur riconoscendo i miglioramenti evidenziati dall’ICAO e le informazioni fornite dalle autorità angolane, la Commissione conclude che non vi sono ancora motivi per modificare il regime vigente per i vettori angolani. Resta pertanto fermo il quadro già previsto dall’allegato A, con la specifica eccezione di TAAG Angola Airlines disciplinata nell’allegato B.
Bolivia
La DGCA boliviana ha trasmesso documentazione ritenuta utile e l’AESA ha rilevato un miglioramento del tasso di completamento delle ispezioni. La Commissione ritiene tuttavia che non vi siano motivi per imporre un divieto o restrizioni operative ai vettori certificati in Bolivia. Gli Stati membri devono continuare a dare priorità alle ispezioni di rampa.
Gambia
Le ispezioni SAFA hanno evidenziato gravi carenze, anche in relazione a possibili operazioni commerciali mascherate da voli di aviazione generale. La Commissione avvierà consultazioni tecniche con le autorità gambiane, ma per il momento non modifica l’elenco. Restano raccomandate ispezioni di rampa prioritarie sui vettori immatricolati in Gambia.
Indonesia
La visita di valutazione in loco dell’Unione del marzo 2018 evidenzia progressi significativi della DGCA indonesiana nella normativa, nella sorveglianza, nel personale, nei provvedimenti attuativi e nella gestione dei rischi. La Commissione ritiene che vi siano elementi sufficienti per affermare il rispetto delle pertinenti norme internazionali e decide quindi di sopprimere tutti i vettori certificati in Indonesia dall’allegato A.
Libia
La LYCAA segnala progressi e una tabella di marcia verso la revoca del divieto, ma le informazioni sono giudicate ancora insufficienti e il contesto operativo resta complesso. La Commissione mantiene quindi invariato il divieto e raccomanda di pervenire a un audit USOAP ICAO.
Nepal
La CAAN ha documentato alcuni avanzamenti, ma non vi sono ancora prove sufficienti per un allentamento delle restrizioni. La Commissione mantiene il regime vigente e indica la possibilità di una futura visita di valutazione dell’Unione.
Russia
Le verifiche SAFA e il confronto con la FATA non hanno evidenziato criticità tali da giustificare misure restrittive aggiuntive. La Commissione non modifica l’elenco per la Russia, pur raccomandando la prosecuzione delle ispezioni di rampa prioritarie.
Venezuela
Il caso Avior Airlines è confermato come critico: l’AESA ha respinto la domanda di autorizzazione TCO per motivi di sicurezza e le informazioni SAFA mostrano carenze gravi e non risolte. La Commissione mantiene il vettore nell’allegato A e annuncia la prosecuzione delle consultazioni con le autorità venezuelane.
Contenuto degli allegati
L’allegato A elenca i vettori soggetti a divieto operativo nell’Unione, con l’indicazione dei rispettivi Stati e, quando disponibili, dei COA e dei codici ICAO. L’allegato B elenca i vettori soggetti a restrizioni operative, specificando per ciascuno il tipo di aeromobile consentito o escluso e, in taluni casi, le registrazioni interessate.
Effetti giuridici e applicazione
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Resta ferma la possibilità, per la Commissione, di adottare ulteriori misure qualora future informazioni di sicurezza evidenzino rischi imminenti derivanti da non conformità alle norme internazionali.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 474/2006
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato A e l’allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 con i testi contenuti rispettivamente negli allegati I e II del regolamento di esecuzione. Ne consegue l’aggiornamento dell’elenco UE dei vettori soggetti a divieto operativo e di quelli soggetti a restrizioni operative.
Aggiornamenti dell’allegato A: divieto operativo
Dall’allegato A sono cancellati i vettori afghani Afghan Jet International Airlines, East Horizon Airlines e Safi Airways, poiché i rispettivi COA sono stati revocati e non sussistono più i presupposti per mantenerli nell’elenco. Restano confermati i divieti per gli altri vettori/insiemi di vettori elencati, inclusi i vettori di Afghanistan, Angola, Repubblica del Congo, RDC, Gibuti, Guinea equatoriale, Eritrea, Gabon, Kirghizistan, Liberia, Libia, Nepal, Sao Tomé e Principe, Sierra Leone e Sudan, nonché per Avior Airlines (Venezuela).
Aggiornamenti dell’allegato B: restrizioni operative
L’allegato B conferma il regime di restrizione per TAAG Angola Airlines, Air Service Comores, Afrijet Business Service, Nouvelle Air Affaires Gabon (SN2AG), Iran Air e Air Koryo, con indicazione dei tipi di aeromobile ammessi o esclusi. In particolare, TAAG Angola Airlines è autorizzata con l’intera flotta ad eccezione di Boeing B737-700, B777-200, B777-300 e B777-300ER; Air Service Comores è limitata rispetto al solo LET 410 UVP; Afrijet e SN2AG possono operare solo con specifici aeromobili indicati; Iran Air è limitata ai Fokker F100 e Boeing B747; Air Koryo è limitata a due TU-204.
Valutazione delle situazioni Paese per Paese
Il regolamento espone, nei considerando, l’esito delle consultazioni tecniche e delle valutazioni di sicurezza per Afghanistan, Angola, Bolivia, Gambia, Indonesia, Libia, Nepal, Russia e Venezuela. Per Bolivia, Gambia, Russia e altri casi la Commissione non ritiene al momento necessario modificare l’elenco; per l’Indonesia ritiene invece sussistenti gli elementi per sopprimere tutti i vettori certificati in Indonesia dall’allegato A; per il Venezuela conferma il mantenimento dell’inserimento di Avior Airlines.
Continuità dei controlli e possibili misure future
Per vari Paesi terzi gli Stati membri sono invitati a proseguire le ispezioni di rampa prioritarie in base al regolamento (UE) n. 965/2012. La Commissione segnala che, qualora emergano rischi imminenti derivanti da non conformità alle norme di sicurezza internazionali, potrà adottare ulteriori misure ai sensi del regolamento (CE) n. 2111/2005.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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