Regolamento (UE) 2018/878
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878 della Commissione, del 18 giugno 2018, che adotta un elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772 relativo all'applicazione di misure sanitarie preventive per la lotta contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adotta l'elenco degli Stati membri, o di parti del loro territorio, che soddisfano i requisiti di classificazione previsti dal regolamento delegato (UE) 2018/772 per l'applicazione di misure sanitarie preventive contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani. L'elenco comprende Malta per l'intero territorio e Finlandia, Irlanda e Regno Unito per l'intero territorio. Il provvedimento è adottato per garantire continuità rispetto al precedente regime e si applica dal 1o luglio 2018.
Elenco degli Stati membri che rispettano le norme di classificazione per applicare misure sanitarie preventive contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, in particolare, alla qualificazione del loro territorio ai fini dell'applicazione delle misure sanitarie preventive previste dal regolamento delegato (UE) 2018/772 in materia di movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti. L'elenco riguarda Malta per l'intero territorio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato, e Finlandia, Irlanda e Regno Unito per l'intero territorio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è applicabile dal 1o luglio 2018. Non disciplina direttamente i movimenti degli animali, ma l'inclusione nell'elenco condiziona l'uso delle misure preventive previste dal regime di sanità animale dell'UE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/878: elenco degli Stati membri conformi per le misure contro Echinococcus multilocularis nei cani
Il regolamento dà attuazione al quadro del regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti non commerciali di animali da compagnia, con particolare riguardo alle misure sanitarie preventive contro malattie diverse dalla rabbia. La Commissione adotta l'elenco degli Stati membri, o di parti del loro territorio, che soddisfano le norme di classificazione previste dal regolamento delegato (UE) 2018/772, così da consentire l'applicazione delle misure preventive contro l'infezione da Echinococcus multilocularis nei cani.
Contesto normativo
Il regolamento (UE) n. 576/2013 prevede, agli articoli 19 e 20, che possano essere adottate misure sanitarie preventive e un elenco di Stati membri conformi alle relative norme di classificazione. Il regolamento delegato (UE) 2018/772 ha fissato le condizioni tecniche per l'autorizzazione di tali misure, sostituendo il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 dal 1o luglio 2018. Il presente regolamento di esecuzione serve quindi a individuare formalmente gli Stati membri che possono continuare ad applicare il regime preventivo senza soluzione di continuità.
Criteri di classificazione richiamati
Il sistema di classificazione previsto dal regolamento delegato (UE) 2018/772 si basa su elementi zoosanitari e di sorveglianza. Per alcune aree è richiesto che non vi siano volpi comuni selvatiche; per altre, ove siano presenti ospiti selvatici definitivi suscettibili di ospitare il parassita, è necessario che non sia stato registrato alcun caso di infezione da Echinococcus multilocularis. La conformità a tali criteri consente l'inclusione nell'elenco adottato dalla Commissione.
Stati membri inclusi nell'elenco
L'allegato del regolamento distingue due categorie:
- nella parte 1, gli Stati membri che rispettano le norme di classificazione in tutta la totalità del territorio, con inclusione di Malta;
- nella parte 2, gli Stati membri, o parti di territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772, con inclusione di Finlandia, Irlanda e Regno Unito, tutti per l'intero territorio.
Motivazione delle inclusioni
Per Malta, la Commissione richiama l'assenza della volpe comune selvatica sul territorio dell'isola, elemento che consente di ritenere soddisfatte le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/772. Per Finlandia, Irlanda e Regno Unito, la Commissione evidenzia la presenza di popolazioni di volpi comuni in tutto il territorio, l'avvio dal 1o gennaio 2012 di programmi specifici di sorveglianza e l'assenza di casi registrati di infezione da Echinococcus multilocularis in tali popolazioni, nonché l'obbligo di notifica dei casi secondo la normativa nazionale. Tali elementi giustificano l'inclusione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato.
Effetti pratici
L'inclusione nell'elenco consente agli Stati membri interessati di applicare le misure sanitarie preventive previste dal regolamento delegato (UE) 2018/772 per i cani. Il regolamento ha quindi una funzione abilitante e di continuità operativa, rilevante per la disciplina sanitaria dei movimenti non commerciali di animali da compagnia verso i territori interessati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o luglio 2018. È dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adozione dell'elenco degli Stati membri ammissibili
L'articolo 1 rinvia all'allegato, parte 1, per l'elenco degli Stati membri che rispettano in tutto il loro territorio le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/772. L'allegato indica Malta (codice ISO MT) come unico Stato membro in tale categoria.
Adozione dell'elenco degli Stati membri o delle parti di territorio ammissibili
L'articolo 2 rinvia all'allegato, parte 2, per l'elenco degli Stati membri, o delle parti del loro territorio, che rispettano le norme di classificazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/772. L'allegato include Finlandia (FI), Regno Unito (GB) e Irlanda (IE), tutti per l'intero territorio.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o luglio 2018. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contesto normativo e continuità del regime precedente
Il regolamento si colloca nell'ambito del regolamento (UE) n. 576/2013, in particolare degli articoli 19 e 20, che consentono misure sanitarie preventive e l'adozione di un elenco di Stati membri conformi alle norme di classificazione. Il regolamento delegato (UE) 2018/772 ha sostituito il regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 con effetto dal 1o luglio 2018; il presente atto evita interruzioni nell'applicazione delle misure preventive per i cani diretti verso Finlandia, Irlanda, Malta e Regno Unito.
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