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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/866

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 della Commissione, del 13 giugno 2018, recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti a norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per l'anno civile 2018

Normativa europea32018R0866

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa per il 2018 il tasso di adattamento dei pagamenti diretti della PAC, pari a 1,422184 %, per garantire il rispetto dei massimali annuali e contribuire alla costituzione della riserva per le crisi nel settore agricolo. La riduzione riguarda solo gli importi superiori a 2 000 EUR relativi alle domande di aiuto presentate nel 2018. È esclusa l'applicazione in Croazia, in coerenza con il regime di introduzione graduale dei pagamenti diretti.

Fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti della PAC per l'anno civile 2018.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, con riferimento alle domande di aiuto presentate per l'anno civile 2018. La riduzione opera solo sugli importi superiori a 2 000 EUR da versare agli agricoltori; non si applica ai pagamenti agli agricoltori della Croazia. È una misura di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti per il 2018

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/866 della Commissione stabilisce il tasso di adattamento da applicare ai pagamenti diretti della PAC per l'anno civile 2018. La misura dà attuazione al meccanismo di disciplina finanziaria previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013, collegato alla necessità di rispettare i massimali del quadro finanziario e di alimentare la riserva per le crisi nel settore agricolo.

Finalità della disciplina finanziaria

Secondo i considerando, la riserva per le crisi nel settore agricolo è prevista dall'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e viene finanziata mediante una riduzione dei pagamenti diretti all'inizio di ciascun anno, secondo l'articolo 26 del medesimo regolamento. Per il 2018, l'importo della riserva, incluso nel progetto di bilancio 2019 della Commissione, ammonta a 468,7 milioni di EUR a prezzi correnti. Le previsioni di spesa per i pagamenti diretti e per la spesa connessa al mercato indicano, inoltre, che non è necessaria un'ulteriore disciplina finanziaria oltre a quella fissata dal presente atto.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La riduzione si applica ai pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013, limitatamente agli importi superiori a 2 000 EUR da versare agli agricoltori con riferimento alle domande di aiuto presentate per l'anno civile 2018. Il regolamento chiarisce che il tasso di adattamento si applica alle domande riferite all'anno civile di riferimento, indipendentemente dal momento effettivo in cui il pagamento viene materialmente erogato, così da assicurare parità di trattamento tra agricoltori anche in caso di pagamenti tardivi in esercizi finanziari successivi.

Tasso di adattamento e limitazioni

Il tasso fissato è pari a 1,422184 %. La riduzione opera solo sulla parte dei pagamenti diretti che eccede 2 000 EUR e solo per i pagamenti riferiti all'anno civile 2018. In base al richiamo all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la misura non si applica ai pagamenti diretti sotto tale soglia.

Esclusione territoriale della Croazia

Il regolamento precisa che la riduzione non si applica in Croazia. La previsione è coerente con l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, che prevede l'applicazione del tasso di adattamento alla Croazia solo a decorrere dal 1º gennaio 2022, in ragione dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'atto entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione del tasso di adattamento 2018

Ai fini degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in conformità all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli importi dei pagamenti diretti che superano 2 000 EUR, da versare agli agricoltori per domande di aiuto presentate con riferimento all'anno civile 2018, sono ridotti di un tasso di adattamento pari a 1,422184 %.

Esclusione della Croazia

La riduzione prevista per il 2018 non si applica in Croazia.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica agricola comunefinanziamenti uepagamenti diretti

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