Regolamento (UE) 2018/870
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/870 del Consiglio, del 14 giugno 2018, che attua l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive nell’ambito del regime sanzionatorio UE relativo alla Libia. In attuazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44, recepisce la designazione ONU del 7 giugno 2018 di sei individui coinvolti nella tratta di migranti e in altre attività destabilizzanti. L’effetto pratico è l’estensione nell’Unione delle misure di divieto di viaggio e congelamento dei beni nei confronti dei nuovi inserimenti.
Modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 aggiungendo sei persone all’elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti della Libia.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sui soggetti già elencati nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44, inserendo sei persone fisiche designate dal comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU il 7 giugno 2018. Le misure restrittive richiamate comprendono il divieto di viaggio e il congelamento dei beni; il regolamento non introduce esclusioni specifiche nel testo fornito.
Modifica dell’elenco sanzionatorio UE relativo alla Libia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/870 del Consiglio aggiorna il regime di misure restrittive dell’Unione adottato in considerazione della situazione in Libia. L’intervento è adottato in attuazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/44 e si inserisce nel quadro delle designazioni del Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Contesto e finalità
Dai considerando risulta che, il 7 giugno 2018, il comitato istituito ai sensi della risoluzione 1970 (2011) ha aggiunto sei persone all’elenco ONU di persone ed entità soggette a misure restrittive. Il Consiglio dell’Unione europea ha quindi ritenuto necessario adeguare l’allegato II del regolamento (UE) 2016/44, così da dare esecuzione nell’ordinamento dell’Unione alle nuove designazioni internazionali.
Ambito dell’intervento normativo
Il regolamento non ridefinisce l’intero regime sanzionatorio, ma interviene in modo puntuale sull’allegato II del regolamento (UE) 2016/44. L’effetto è l’inserimento di sei persone fisiche nell’elenco soggetto a misure restrittive nell’Unione. Le misure richiamate sono il divieto di viaggio e il congelamento dei beni, già collegati alla disciplina ONU richiamata nel testo.
Soggetti aggiunti all’allegato II
L’allegato del regolamento elenca i nuovi destinatari delle misure restrittive:
- Ermias Ghermay;
- Fitiwi Abdelrazak;
- Ahmad Oumar al-Dabbashi;
- Mus’ab Abu-Qarin;
- Mohammed Kachlaf;
- Abd al-Rahman al-Milad.
Per ciascun nominativo sono indicati elementi identificativi e motivazioni che riconducono tutti i soggetti a ruoli di vertice in reti transnazionali di tratta e traffico di migranti in Libia. Le schede descrivono, in particolare, attività di sfruttamento dei migranti, controllo di centri di detenzione, collaborazione con milizie e gruppi armati, e collegamenti con gravi violazioni dei diritti umani.
Riferimenti alle risoluzioni ONU e contenuto sanzionatorio
Le informazioni riportate per ciascun soggetto indicano che l’inserimento avviene a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970, relativi rispettivamente al divieto di viaggio e al congelamento dei beni. Viene inoltre richiamato il fondamento nelle successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza, ossia il punto 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), il punto 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014) e il punto 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato aggiunge sei persone all’elenco delle persone soggette a misure restrittive, sulla base della designazione avvenuta il 7 giugno 2018 da parte del comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito con la risoluzione 1970 (2011).
Soggetti aggiunti all’elenco sanzionatorio
Sono inseriti nell’allegato II: Ermias Ghermay, Fitiwi Abdelrazak, Ahmad Oumar al-Dabbashi, Mus’ab Abu-Qarin, Mohammed Kachlaf e Abd al-Rahman al-Milad. Per ciascuno sono indicati dati identificativi, alias, cittadinanza, indirizzi o luoghi di nascita, nonché la motivazione della designazione, collegata alla tratta e al traffico di migranti in Libia e alle gravi violazioni connesse.
Base delle misure restrittive ONU richiamate
Per tutti i soggetti elencati è richiamata l’iscrizione a norma dei punti 15 e 17 della risoluzione 1970, relativi a divieto di viaggio e congelamento dei beni, nonché il riferimento ai punti 22, lettera a), della risoluzione 1970 (2011), 4, lettera a), della risoluzione 2174 (2014), e 11, lettera a), della risoluzione 2213 (2015).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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