Ordinanza n. 644/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Regione Piemonte - Settore Polizia mineraria, cave e miniere, prot. n. 00015987 del 16 dicembre 2025, avente a oggetto: «Cava di pietra di Luserna sita in località Seccarezze, nel Comune di Bagnolo Piemonte. Ditta Vottero Riccardo & C. S.n.c. – Comunicazioni», con cui è stata confermata la sospensione dei lavori previsti dai precedenti provvedimenti ex art. 674 D.P.R. 128/1959, ivi compreso il trasporto dei blocchi disponibili;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento regionale che ha confermato la sospensione dei lavori di disgaggio e del trasporto dei blocchi disponibili in una cava interessata da una frana
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento regionale di sospensione delle attività di disgaggio di una porzione franata della cava, contestando le conclusioni della relazione tecnica del settore geologico regionale posta a fondamento della decisione. La ricorrente ha prodotto una propria relazione tecnica e ulteriore documentazione, sostenendo la necessità di un diverso accertamento delle condizioni dei luoghi e della sicurezza delle attività. La controversia presenta profili tecnici complessi, riguardanti sia la completezza delle indagini svolte dall'amministrazione sia la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'eventuale prosecuzione delle attività. In camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, mantenendo la contestazione tecnica e dichiarandosi disponibile a sostenere integralmente il costo di un'eventuale verificazione.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. Il verificatore sarà il Politecnico di Torino, che dovrà individuare il dipartimento e il docente competente. La verificazione dovrà accertare se l'amministrazione abbia correttamente esaminato lo stato dei luoghi e adeguatamente verificato le condizioni di sicurezza prima di sospendere le attività; dovrà inoltre individuare eventuali ulteriori indagini necessarie, svolgere gli approfondimenti tecnici ritenuti opportuni e stabilire se sussistano condizioni di sicurezza per la prosecuzione delle attività, indicandone eventualmente le modalità, oppure se sia necessario evitare ogni attività sull'area franata. Sono previste la partecipazione dei consulenti tecnici di parte, la trasmissione di uno schema di relazione, le osservazioni dei consulenti e il deposito della relazione finale entro i termini stabiliti. È stato posto a carico della ricorrente un fondo spese di euro 3.000,00, salva la liquidazione definitiva all'esito della causa. La trattazione del merito è stata rinviata a un'udienza successiva al deposito della relazione.
Norme richiamate
art. 674 d.P.R. 128/1959
La disposizione è richiamata quale base dei precedenti provvedimenti amministrativi relativi alla sospensione dei lavori nella cava.
art. 19 c.p.a.
Costituisce, insieme all'art. 66 c.p.a., il fondamento processuale della verificazione tecnica disposta dal giudice.
art. 65 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nel provvedimento.
art. 66 c.p.a.
È utilizzato come fondamento della verificazione tecnica, diretta ad acquisire un accertamento specialistico sui luoghi e sulle condizioni di sicurezza.
art. 67 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicabili, senza una specifica interpretazione nel provvedimento.
Massime di principio
- Quando la decisione di sospendere attività potenzialmente incidenti sulla sicurezza pubblica si fonda su valutazioni tecniche contestate mediante una relazione di parte e la controversia presenta obiettiva complessità specialistica, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica prima di decidere il merito.
- La verificazione può avere ad oggetto non solo la situazione tecnica attuale, ma anche la completezza e adeguatezza dell'istruttoria svolta dall'amministrazione prima dell'adozione del provvedimento impugnato.
- Nel definire il quesito al verificatore, il giudice può richiedere l'accertamento delle condizioni per la prosecuzione dell'attività e, ove tali condizioni sussistano, l'individuazione delle relative modalità operative; in alternativa, può richiedere di stabilire se le esigenze di sicurezza impongano l'astensione da ogni attività.
- La verificazione deve svolgersi nel contraddittorio tecnico delle parti, mediante facoltà di nomina dei consulenti tecnici di parte, trasmissione di uno schema di relazione e possibilità di formulare osservazioni prima del deposito della relazione finale.
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