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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5035/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto della Corte d'appello di Ancona che ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., la sua richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. Il ricorrente sostiene che la precedente ordinanza (del 17/11/2022) riguardava quattro reati, mentre la nuova istanza concerne solo due reati, per cui non si tratterebbe di mera reiterazione della medesima domanda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio secondo cui un precedente rigetto della richiesta di applicazione della continuazione preclude la sua riproposizione, limitatamente ai reati per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo continuativo, salvo che sussista un elemento nuovo. Nel caso di specie non è emerso alcun "novum" idoneo (la sola riduzione del numero dei reati oggetto dell'istanza non è sufficiente), pertanto la preclusione processuale del precedente provvedimento era rilevabile e invincibile. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, codice di procedura penale

    art. 666, comma 2, c.p.p.

    Consente di dichiarare l'inammissibilità dell'istanza meramente reiterativa di una domanda già esaminata; la preclusione processuale può essere rilevata anche d'ufficio.

  • art. 671, codice di procedura penale

    Disciplina la richiesta in fase esecutiva dell'applicazione della continuazione; è la norma sostanziale invocata dal ricorrente per ottenere il riconoscimento del vincolo continuativo fra reati.

  • art. 663, codice di procedura penale

    Riguarda il cumulo delle pene per reati concorrenti; una sopravvenuta sentenza di cumulo può costituire elemento nuovo che legittima la riproposizione dell'istanza di continuazione.

  • art. 616, codice di procedura penale

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011 (De Martino)

    Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011

    Principio secondo cui una precedente pronuncia di rigetto della continuazione preclude la riproposizione della richiesta con riferimento ai reati per i quali il riconoscimento è stato escluso.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018 (Avignone)

    Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018

    Ha affermato che la preclusione processuale è rilevabile d'ufficio e che la mancata esposizione di nuovi elementi determina l'inammissibilità dell'istanza reiterativa.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019 (Valentino)

    Sez. 1, n. 44564 del 18/10/2019

    Stabilisce che la sopravvenienza di un provvedimento di cumulo che ricomponga insieme reati precedentemente esaminati costituisce elemento nuovo che impone rivalutazione del nesso ideativo e volitivo e può legittimare una nuova istanza.

Massime di principio

  • Una precedente pronuncia che ha esaminato e rigettato la richiesta di applicazione della continuazione impedisce la riproposizione della stessa domanda con riferimento agli stessi reati, a meno che non emerga un concreto elemento nuovo.
  • La mera variazione del numero dei reati (ad es. passare da una richiesta che riguardava quattro reati a una che ne riguarda due) non costituisce di per sé un "novum" idoneo a superare la preclusione.
  • È ammessa la riproposizione della domanda quando sussiste una sopravvenuta sentenza definitiva che modifica il cumulo delle pene o ricomprende insieme reati prima non valutati congiuntamente, poiché ciò può incidere sulla valutazione del vincolo continuativo.
  • La preclusione processuale può essere rilevata d'ufficio dal giudice (anche dalla Corte di Cassazione) e determina l'inammissibilità dell'istanza reiterativa.
  • Chi intende riproporre una domanda già rigettata deve indicare chiaramente elementi nuovi e tali da giustificare una rivalutazione (es. provvedimenti di cumulo sopravvenuti, sentenze definitive su fatti nuovi), altrimenti il ricorso sarà inammissibile e sanzionato con spese e ammenda.
  • In fase esecutiva la dimostrazione del vincolo continuativo richiede una valutazione complessiva e aggiornata dei fatti: modifiche formali o parziali della richiesta senza nuovi profili fattuali o giuridici non sono sufficienti.

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