Sentenza del 11/09/2019 n. 22649 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di rettifica relativo a un'importazione del 2006 di lampade a risparmio energetico dichiarate di origine malese, ma ritenute dall'OLAF e dalla Guardia di Finanza di origine cinese. L'Agenzia aveva recuperato maggiori dazi, inclusi quelli antidumping. La ricorrente contestava, tra l'altro, la validità della costituzione dell'Agenzia nel primo grado, la propria responsabilità quale spedizioniere, il difetto di motivazione dell'avviso, l'insufficienza della prova sull'origine cinese, la decadenza dell'Amministrazione e la sussistenza della buona fede e dell'errore dell'autorità doganale ai sensi dell'art. 220 del Codice doganale comunitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che le difese dell'Agenzia in appello avessero specificamente contestato le questioni sollevate, escludendo l'applicazione del principio di non contestazione. Ha confermato la responsabilità solidale dello spedizioniere che opera in nome proprio e per conto dell'importatore nell'ambito della rappresentanza indiretta e della procedura di domiciliazione. Ha considerato sufficientemente motivato l'avviso, anche perché notificato insieme al processo verbale di constatazione, e adeguatamente provata l'origine cinese tramite l'indagine OLAF e la documentazione acquisita. Ha escluso i presupposti per impedire il recupero a posteriori dei dazi, poiché i certificati FORM A erano falsi e la ricorrente non aveva dimostrato né un errore attivo dell'autorità doganale né l'adozione della diligenza qualificata richiesta. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 6.000 euro di spese di lite, oltre spese prenotate a debito, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 5
La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi e indiretta quando agisce in nome proprio, ma per conto di terzi.
Chi agisce in rappresentanza indiretta assume una posizione propria nei confronti dell'autorità doganale e può diventare debitore dell'obbligazione doganale insieme all'importatore.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 64
La dichiarazione in dogana deve essere presentata direttamente dal soggetto o per suo conto.
La dichiarazione può essere presentata tramite rappresentante, ma la forma concreta della rappresentanza determina l'estensione della responsabilità.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 76
Il beneficiario della procedura di domiciliazione è il dichiarante.
Il soggetto autorizzato alla procedura semplificata, soprattutto quando presenta la dichiarazione in nome proprio, risponde direttamente degli obblighi derivanti dalla dichiarazione.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 201
Il debitore dell'obbligazione doganale all'importazione è il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione.
La responsabilità per i dazi può gravare solidalmente sul dichiarante-rappresentante indiretto e sull'importatore, indipendentemente dalla proprietà materiale della merce.
Regolamento CEE n. 2913/1992, art. 220, paragrafo 2, lettera b)
La buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
Il mancato recupero a posteriori dei dazi richiede cumulativamente un errore attivo dell'autorità, non riconoscibile da un operatore diligente, e la prova della buona fede e della diligenza qualificata dell'importatore o debitore. La mera accettazione iniziale della dichiarazione o la fiducia nel certificato falso non sono sufficienti.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Il divieto di nuove eccezioni in appello non riguarda le mere difese.
L'Amministrazione può sviluppare in appello argomentazioni difensive dirette a contestare le censure del contribuente, senza che ciò costituisca una nuova eccezione vietata.
D.Lgs. n. 374/1990, art. 11, comma 5-bis
L'avviso di rettifica deve consentire al destinatario di comprendere i presupposti di fatto e di diritto della pretesa; la motivazione può risultare anche dalla documentazione notificata insieme all'atto.
Legge n. 241/1990, art. 3
Impone la motivazione dei provvedimenti amministrativi, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione.
Legge n. 212/2000, art. 7
Richiede la motivazione degli atti tributari e, quando necessario, il riferimento agli atti richiamati, purché siano conoscibili dal contribuente.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Lo spedizioniere o operatore doganale che presenta la dichiarazione in nome proprio, anche se agisce nell'interesse di un importatore, può essere considerato debitore solidale dei dazi e delle imposte conseguenti a dichiarazioni inesatte.
- La responsabilità del rappresentante indiretto deriva dalla sua qualità di dichiarante e non richiede necessariamente la prova che conoscesse concretamente la falsità dei documenti o l'irregolarità dell'origine della merce.
- La procedura doganale semplificata o di domiciliazione comporta obblighi di controllo e responsabilità particolarmente rigorosi per il soggetto autorizzato.
- Il principio di non contestazione non si applica quando la mancata contestazione iniziale dipende da difese erronee o incomplete e l'Amministrazione prende comunque posizione in modo specifico sulle questioni nel successivo grado di giudizio.
- La motivazione dell'avviso di rettifica può essere integrata o resa comprensibile dal processo verbale di constatazione e dagli atti notificati insieme all'avviso; chi contesta la motivazione deve indicare concretamente quali elementi essenziali manchino.
- Le risultanze di indagini OLAF e della Guardia di Finanza possono costituire prova idonea dell'origine non preferenziale della merce, specialmente quando attestano l'inesistenza degli esportatori dichiarati, il transito da zone franche e l'uso di certificati falsi.
- La tutela della buona fede prevista dall'art. 220 del Codice doganale comunitario richiede la prova cumulativa di un errore attivo dell'autorità, della sua non riconoscibilità per un operatore diligente e dell'osservanza di tutti gli obblighi doganali.
- La mera accettazione iniziale della dichiarazione da parte della dogana, o il fatto che un certificato di origine sia stato rilasciato da un'autorità estera, non crea un affidamento tutelabile contro i controlli successivi.
- L'importatore e gli altri soggetti professionalmente coinvolti devono verificare con diligenza qualificata l'autenticità e l'attendibilità dei certificati di origine; la falsità dei documenti normalmente esclude la possibilità di evitare il recupero dei dazi.
- Il rischio commerciale derivante da fornitori o esportatori scorretti resta, di regola, a carico degli operatori economici, che devono tutelarsi mediante verifiche e adeguate clausole contrattuali.
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