Sentenza n. 1255/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento - del provvedimento n. 808621BT/1-5-PRC di prot. 26.09.2024, con il quale il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro nazionale amministrativo, Servizio trattamento economico, ha rigettato la richiesta del ricorrente intesa all’accertamento del suo diritto ad ottenere il computo senza oneri (c.d. riscatto a titolo gratuito), ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 1092/1973, degli anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo di studio, quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del relativo corso di studi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riscatto senza oneri, ai fini pensionistici, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, ufficiale dei Carabinieri in servizio permanente effettivo, aveva chiesto il rimborso del contributo già versato per il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea in Giurisprudenza. L’Amministrazione aveva negato il beneficio ritenendo che l’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 si applicasse soltanto agli ufficiali provenienti dal mondo civile o da carriere inferiori per i quali il possesso della laurea fosse richiesto per la nomina in servizio permanente effettivo, e non agli ufficiali transitati dal ruolo speciale al ruolo normale. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, in combinato disposto con l’art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010 e l’art. 18, comma 11, del d.lgs. n. 177/2016, sostenendo che la norma richiede esclusivamente il possesso della qualifica di ufficiale in servizio permanente effettivo e la necessità della laurea per l’assegnazione di tale qualifica, senza distinguere in base al ruolo di provenienza. L’Amministrazione ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della Corte dei conti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la controversia, proposta da un dipendente ancora in servizio e concernente il riscatto di periodi rilevanti ai fini pensionistici, riguarda immediatamente diritti e obblighi inerenti al rapporto di impiego, quali l’ammontare del contributo dovuto e la durata del servizio, e solo indirettamente il futuro trattamento pensionistico. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo e non alla Corte dei conti. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973 riconosce il computo senza oneri degli anni antecedenti al conseguimento della laurea, nei limiti della durata legale del corso, quando il richiedente sia ufficiale in servizio permanente effettivo e per la relativa nomina sia stato necessario il possesso della laurea. La disposizione non prevede ulteriori condizioni relative alla provenienza dal mondo civile, da carriere inferiori o dal ruolo normale, né esclude il caso di transito dal ruolo speciale. È stato quindi annullato il provvedimento che aveva negato il rimborso del contributo versato. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di € 3.000,00 per spese di lite, oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 1092/1973
Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.
La norma richiede due condizioni concomitanti: il possesso della qualifica di ufficiale militare in servizio permanente effettivo e la necessità della laurea per la relativa nomina. Non consente di introdurre ulteriori limitazioni fondate sul ruolo di provenienza o sul transito dal ruolo speciale al ruolo normale.
art. 1783 d.lgs. n. 66/2010
Richiamato dal ricorrente in combinato disposto con l’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
art. 18, comma 11, d.lgs. n. 177/2016
Richiamato dal ricorrente in combinato disposto con l’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973; il testo non esplicita una specifica interpretazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, il riscatto gratuito degli anni antecedenti al conseguimento della laurea, nei limiti della durata legale del corso, spetta all’ufficiale in servizio permanente effettivo quando per la relativa nomina sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea.
- Il beneficio del riscatto gratuito previsto per gli ufficiali non può essere subordinato a condizioni ulteriori, quali la provenienza dal mondo civile o da carriere inferiori, se tali condizioni non sono previste dall’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973.
- Il fatto che l’ufficiale sia stato originariamente ammesso a un ruolo per il quale non era richiesta la laurea non esclude il riscatto gratuito quando la qualifica di ufficiale in servizio permanente effettivo, successivamente acquisita, sia subordinata al possesso della laurea.
- Nelle controversie promosse da un dipendente pubblico ancora in servizio concernenti il riscatto di periodi utili ai fini pensionistici, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo quando la pretesa incide immediatamente su diritti e obblighi del rapporto di impiego, anche se produce effetti riflessi sul futuro trattamento pensionistico; la giurisdizione della Corte dei conti ricorre invece per le controversie del dipendente già in quiescenza dirette a incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale.
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