Cassazione Civile, Ordinanza n. 16009/2026 del 25/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società cooperativa aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2011, una maggiore IRES in ragione dell’indebita variazione in diminuzione di euro 52.048,00 indicata in dichiarazione. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo nullo l’atto per difetto di motivazione, perché nel giudizio non era stato depositato il processo verbale di constatazione richiamato nell’avviso; la CTR aveva confermato il rigetto dell’appello dell’Ufficio, affermando che la mancanza del p.v.c. poteva essere sanata solo dalla sua produzione in giudizio da parte del contribuente e che ciò non era avvenuto. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 115 c.p.c. e 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il p.v.c. era stato tempestivamente prodotto in appello dall’Ufficio e che, comunque, l’onere di superare l’eccezione di difetto di motivazione non poteva gravare sul contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che è illogico attribuire al contribuente l’onere di produrre il p.v.c. per sanare un vizio dell’atto impositivo da lui stesso contestato; se il p.v.c. è necessario per superare l’eccezione di difetto di motivazione, tale onere grava sull’Amministrazione finanziaria, salvo che il verbale sia già stato notificato al contribuente o che il suo contenuto essenziale sia già riportato nella motivazione dell’avviso. La Corte ha inoltre ribadito che il p.v.c. può essere prodotto anche in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Per tali ragioni ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
consente la produzione tempestiva in appello del processo verbale di constatazione nel giudizio tributario, secondo la versione ratione temporis applicabile.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente tra le norme violate; la Corte accoglie la censura perché la CTR ha posto un onere probatorio incoerente con la posizione processuale delle parti.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato come parametro della motivazione dell’avviso di accertamento; il difetto di motivazione può essere escluso solo se il p.v.c. è già conosciuto dal contribuente o se il suo contenuto essenziale è riprodotto nell’atto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, se il contribuente eccepisce il difetto di motivazione dell’avviso per mancata allegazione del p.v.c. richiamato, l’eventuale produzione del verbale utile a superare l’eccezione grava sull’Amministrazione finanziaria, non sul contribuente.
- Il contribuente non ha interesse a sanare un vizio dell’atto impositivo che egli stesso ha eccepito; è quindi illogico porre a suo carico la produzione documentale necessaria a giustificare l’operato dell’Ufficio.
- Il processo verbale di constatazione può essere prodotto anche in appello ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, ove la disciplina applicabile lo consenta.
- Il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento per mancata allegazione del p.v.c. non sussiste quando il verbale sia già stato notificato al contribuente oppure quando il suo contenuto essenziale sia riportato nell’avviso stesso.
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