Cassazione Penale, Sentenza n. 1591/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato, dopo giudizio abbreviato, per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) e guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.). Il ricorrente deduceva: (1) inesistenza dell'elemento materiale del reato di resistenza in quanto l'opposizione sarebbe avvenuta prima che sorgesse l'esigenza dell'accertamento dell'ebbrezza e poi vi sarebbe stata collaborazione; (2) mancata prova dell'elemento soggettivo dell'oltraggio perché non sarebbe dimostrata la percezione delle frasi ingiuriose da parte dei presenti; (3) violazione del principio di specialità e assorbimento dell'oltraggio nella resistenza, trattandosi di un unico comportamento; (4) mancata valutazione della circostanza attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n.6 cod. pen. presumibilmente) in considerazione del risarcimento e della revoca della costituzione di parte civile; (5) errore nel negare la sospensione condizionale della pena avendo erroneamente considerato una supposta reiterazione dei fatti, mentre i precedenti sarebbero eterogenei o estinti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso reiterasse argomentazioni già valutate in primo e secondo grado senza apportare nuovi elementi idonei a confutare le valutazioni discrezionali dei giudici di merito. Sulle specifiche censure la Corte ha osservato: (a) per art. 337 c.p. non è richiesto l'effettivo impedimento dell'azione del pubblico ufficiale, ma basta l'uso di violenza o minaccia per opporsi, indipendentemente dall'esito, e nel caso concreto il Tribunale aveva documentato che le minacce/violenza causarono il ritardo degli accertamenti; (b) per art. 341-bis c.p. la sentenza aveva riscontrato la presenza di terzi e la percezione delle frasi oltraggiose, e vale la regola che è sufficiente la potenzialità di udibilità da parte dei presenti; (c) la questione dell'assorbimento non era stata sollevata in appello e, in ogni caso, l'oltraggio non è assorbito nella resistenza perché non è elemento costitutivo di quest'ultima; (d) quanto al risarcimento, la Corte di appello aveva comunque concesso le circostanze attenuanti generiche ma la riparazione del danno rilevante ai fini dell'art. 62 n.6 deve intervenire prima dell'apertura del dibattimento; (e) la negazione della sospensione condizionale è stata motivata dalla Corte di appello con riferimento ai precedenti e alla natura reiterata e prolungata delle condotte. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 337 cod. pen.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale si configura quando si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto del pubblico ufficiale: non è necessaria l'effettiva impossibilità dell'azione del pubblico ufficiale né l'effetto impeditivo concreto, conta l'atto di opposizione con violenza o minaccia.
art. 341-bis cod. pen.
Per l'oltraggio a pubblico ufficiale è sufficiente che le espressioni offensive possano essere udite dai presenti (potenzialità di percezione), perché questa situazione è idonea a creare un aggravio psicologico e a disturbare l'ufficiale nello svolgimento del suo servizio.
art. 62 n. 6 cod. pen.
La circostanza attenuante per riparazione del danno richiede che la riparazione sia avvenuta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, per poter considerare il comportamento come espressione di spontaneo ravvedimento.
art. 186 cod. strada
Norma che punisce la guida in stato di ebbrezza; qui contestata quale fatto connaturato all'intervento degli agenti che ha originato le condotte di opposizione.
art. 619 cod. proc. pen.
È la norma citata per le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il reato di resistenza a pubblico ufficiale si compie anche se la violenza o la minaccia non hanno concretamente impedito l'azione del pubblico ufficiale; va valutata la condotta nel suo complesso e l'idoneità a ostacolare l'azione pubblica.
- Per l'oltraggio a pubblico ufficiale non è necessario provare che tutti i presenti abbiano effettivamente udito le offese: è sufficiente la loro potenziale udibilità e la reale possibilità che ciò abbia aggravato psicologicamente il pubblico ufficiale.
- L'oltraggio non si assorbe automaticamente nella resistenza: i due reati possono concorrere perché l'offesa non costituisce elemento costitutivo della resistenza.
- La riparazione del danno rilevante ai fini di una specifica attenuante deve intervenire prima dell'apertura del dibattimento per qualificarsi come spontaneo ravvedimento; riparazioni successive possono essere comunque valutate ma non integrano l'attenuante di cui all'art. 62 n.6.
- Le valutazioni discrezionali di merito (sulla dinamica dei fatti, sulla percezione dei testimoni, sulla gravità e reiterazione delle condotte) sono difficilmente rimesse al controllo di legittimità se il ricorso non apporta nuovi elementi o non evidenzia vizi logico-giuridici manifesti.
- La ripetizione e la prolungatezza delle condotte oppositive, insieme al profilo personale e ai precedenti, possono legittimare il diniego della sospensione condizionale della pena.
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