L.R. TAA 11/2015
Istituzione del nuovo Comune di Castel Ivano mediante la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo (B.U. 4 agosto 2015, n. 31 - suppl. n. 2)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2016 il Comune di Castel Ivano, nato dalla fusione di Spera, Strigno e Villa Agnedo, con successione nei beni, nei rapporti giuridici e nel personale. Disciplina la fase transitoria, il commissariamento, lo statuto, le indennità e l’esercizio provvisorio, con applicazione limitata alla fase di avvio del nuovo ente.
Istituzione del Comune di Castel Ivano mediante fusione di Spera, Strigno e Villa Agnedo
Istituzione del Comune di Castel Ivano
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo in un nuovo ente denominato Comune di Castel Ivano, con efficacia dal 1° gennaio 2016. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e regola sia gli effetti estintivi sui Comuni originari sia il primo assetto organizzativo del nuovo Comune.
Effetti della fusione e successione nei rapporti
Dal 1° gennaio 2016 i Comuni di Spera, Strigno e Villa Agnedo sono estinti e i rispettivi sindaci, giunte e consigli comunali decadono. Il Comune di Castel Ivano subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni originari. In caso di controversie tra gli enti estinti, la giunta provinciale di Trento è delegata a definire i rapporti secondo i principi della successione tra persone giuridiche.
Organi di controllo e incarichi pendenti
Con l’estinzione dei Comuni cessano anche gli organi di revisione contabile; fino alla nomina del revisore del nuovo Comune, le funzioni sono svolte provvisoriamente dall’organo di revisione in carica nel Comune di Spera alla data di estinzione. I consiglieri cessati continuano comunque a svolgere gli eventuali incarichi esterni fino alla nomina dei successori, e i soggetti nominati dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi restano in carica fino alla sostituzione.
Sede, capoluogo e articolazione degli uffici
La sede legale del Comune è fissata nell’abitato di Strigno, che diventa anche capoluogo del nuovo Comune. Lo statuto può consentire lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali anche fuori sede e gli uffici comunali possono essere distribuiti su tutto il territorio comunale.
Beni di uso civico
La titolarità dei beni e dei diritti di uso civico resta in capo alle comunità di originaria appartenenza. Ai fini dell’amministrazione di tali beni, i Comuni originari e le loro frazioni originarie sono considerati frazioni.
Gestione provvisoria del nuovo Comune
Dal 1° gennaio 2016 e fino all’elezione degli organi comunali, la gestione del Comune è affidata a un commissario straordinario nominato dalla giunta provinciale di Trento. Il commissario è assistito, senza oneri per la finanza pubblica, da un comitato consultivo formato dagli ex sindaci, consultato su bilancio e varianti urbanistiche e convocato periodicamente per l’informazione sull’attività in corso.
Organizzazione amministrativa provvisoria e personale
Entro il 31 dicembre 2015 i sindaci dei Comuni oggetto della fusione devono definire, d’intesa tra loro, l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo Comune e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa, decide il commissario straordinario. Il personale è trasferito al nuovo Comune secondo l’articolo 2112 c.c., con le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge 428/1990; ai segretari comunali si applica la disciplina regionale specifica.
Regime degli atti e continuità amministrativa
Fino alla piena efficacia degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi, nei rispettivi territori di origine, gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni estinti.
Statuto e regolamento consiliare
Lo statuto può prevedere forme di partecipazione e di collegamento con comunità e frazioni dei Comuni originari, oltre al decentramento dei servizi. I Comuni interessati potevano approvare, prima dell’istituzione del nuovo ente, uno statuto comune destinato a entrare in vigore con la fusione. In assenza di tale testo, il nuovo Comune deve approvare statuto e regolamento consiliare entro sei mesi dall’elezione degli organi; nel frattempo si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e i regolamenti dell’estinto Comune di Strigno vigenti al 31 dicembre 2015.
Prima composizione della giunta e indennità
Nel primo mandato il sindaco può nominare fino a cinque assessori per garantire la rappresentanza dei territori originari. L’indennità complessiva degli assessori è fissata in misura pari a quattro volte l’indennità mensile dell’assessore prevista dalla fascia 6 livello base; se gli assessori sono più di quattro, le indennità individuali sono ridotte in modo uguale, salva la maggiorazione del vicesindaco. Al sindaco e agli assessori si applicano le indennità previste dal regolamento regionale per i Comuni inclusi nella fascia 6 livello base.
Esercizio provvisorio e contributi
Fino all’adozione del bilancio di previsione del nuovo Comune è ammesso l’esercizio provvisorio secondo la disciplina richiamata dalla legge, assumendo come riferimento per gli stanziamenti dell’anno precedente la sommatoria delle risorse definitivamente iscritte nei bilanci 2015 dei Comuni estinti. Al Comune spettano inoltre i contributi già previsti dalla normativa regionale richiamata, secondo il regime transitorio indicato dalla legge.
Decorrenza ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, ma gli effetti principali della fusione decorrono dal 1° gennaio 2016. Molte disposizioni hanno natura transitoria e sono destinate a operare solo fino all’elezione degli organi del nuovo Comune o all’adozione del suo statuto e del bilancio.
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