Sentenza n. 958/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento: - in parte qua, del provvedimento di irricevibilità pratica SUAPE prot. 175 datato 3 gennaio 2025 con il quale è stata dichiarata “L’irricevibilità della dichiarazione autocertificativa indicata in oggetto e la sua inefficacia con decorrenza dalla data di trasmissione della stessa al SUAPE. La S.V. è invitata pertanto a non procedere a realizzare l’intervento oggetto della dichiarazione autocertificativa stessa, in quanto lo stesso è da intendersi privo di qualsiasi titolo abilitativo, per i motivi sopra indicati. Qualora la S.V. intenda procedere a realizzare l’intervento, dovrà inoltrare una nuova pratica, in forma completa e ricevibile, utilizzando i modelli aggiornati disponibili sul portale istituzionale www.sardegnaimpresa.eu. attivando la corretta tipologia di procedimento (Conferenza di Servizi). Dovrà pertanto essere ripresentata una nuova DUA, con tutta la documentazione necessaria per singolo intervento proposto”, assunto dal SUAPE del Comune di Olbia in esito alla richiesta di rinnovo dei titoli autorizzatori nn. 09/2022, 10/2022, 11/2022 e 12/2022, rilasciati dalla Provincia di Sassari Zona Omogenea Olbia - Tempio con il provvedimento unico n. 119 del 7 febbraio 2022; - in parte qua dell’atto correlato risposta a nota prot. n. 301 del 14 gennaio 2025, con il quale la Provincia di Sassari - Zona Omogenea Olbia-Tempio, Settore 7, Ufficio Concessioni e Autorizzazioni, ha dichiarato l’irricevibilità dell’istanza di rinnovo dei titoli autorizzatori presentata dalla società ricorrente con posta elettronica certificata del 7 gennaio 2025 per il rinnovo dei titoli autorizzatori nn. 09/2022, 10/2022, 11/2022 e 12/2022, rilasciati con il provvedimento unico n. 119 del 07.02.2022, in quanto “la pratica in oggetto, pervenuta al nostro protocollo generale al n. 301 del 07.01.2025, per il rinnovo delle Autorizzazioni sulle strade provinciali SP 73 e SP 99, deve essere inoltrata tramite lo sportello SUAPE territorialmente competente ai sensi degli artt. 29 e 31 della L.R. n. 24 del 20.10.2016, che provvede al coinvolgimento di tutti i Soggetti competenti in merito all’istanza. Pertanto, la s.v. dovrà provvedere al caricamento dell’istanza di rinnovo sulla piattaforma SUAPE utilizzando la modulistica relativa al procedimento di Conferenza dei Servizi, come per il Provvedimento originario (art. 11.1 Direttive in materia di SUAPE)”; - in parte qua, di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla società ricorrente) ivi compreso, ove occorra, qualunque ulteriore atto e/o misura applicativa; per la condanna al risarcimento del danno subito a causa di attività, comportamento ed atti illegittimi, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento SUAPE di irricevibilità dell’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo di autorizzazioni relative a quattro impianti pubblicitari e nota provinciale di irricevibilità dell’istanza di rinnovo, con indicazione della necessità di attivare la conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni procedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente aveva ottenuto nel 2022, mediante conferenza di servizi, un provvedimento unico e le correlate autorizzazioni provinciali per l’installazione di quattro impianti pubblicitari su strade provinciali, per un periodo rinnovabile di tre anni. In vista della scadenza, presentava al SUAPE un’autocertificazione a 0 giorni, modello F8, e alla Provincia un’istanza di rinnovo. Il SUAPE dichiarava irricevibile la pratica, ritenendo necessario il procedimento in conferenza di servizi, e la Provincia invitava a presentare la domanda tramite il SUAPE con la relativa modulistica. La società deduceva: violazione delle direttive SUAPE, dell’art. 29, comma 2, e dell’art. 39-bis della l.r. 24/2016, dell’art. 23 d.lgs. 285/1992, dell’art. 53 d.P.R. 495/1992 e degli artt. 1, 3 e 21-quinquies l. 241/1990; difetto di motivazione e di istruttoria; difetto di presupposti; violazione dei principi di semplificazione, economicità, non aggravamento, proporzionalità e legittimo affidamento. Sosteneva che il rinnovo potesse essere effettuato con autocertificazione a 0 giorni, che il titolo originario avesse natura onnicomprensiva e che le valutazioni già svolte dalle amministrazioni non potessero essere nuovamente richieste ogni tre anni.
La decisione
Il TAR respinge il ricorso. In rito, ritiene lesivo e quindi impugnabile il provvedimento di irricevibilità, poiché impone l’attivazione di un procedimento diverso e più complesso, mentre sussiste l’interesse concreto all’immediato conseguimento del bene della vita tramite procedura semplificata. Esclude inoltre la carenza di interesse derivante dalla scadenza dei titoli, poiché l’autocertificazione era stata presentata tempestivamente e l’eventuale annullamento avrebbe potuto consentire il conseguimento del rinnovo. Nel merito, il Collegio afferma che l’autorizzazione prevista dagli artt. 23 d.lgs. 285/1992 e 53 d.P.R. 495/1992 ha anche valenza edilizio-urbanistica e assorbe, seguendone la sorte, i titoli edilizi e di occupazione del suolo pubblico; tale carattere onnicomprensivo non esclude però la necessità di rivalutare periodicamente gli interessi pubblici coinvolti in sede di rinnovo. Il punto 312.d dell’allegato B alle direttive SUAPE prevede l’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo degli impianti pubblicitari, ma contiene una clausola di riserva per gli ulteriori adempimenti necessari in ragione delle effettive caratteristiche dell’intervento. Poiché gli impianti avevano rilevanza edilizia, erano realizzati su suolo pubblico ed erano stati originariamente assentiti mediante conferenza di servizi con il coinvolgimento di amministrazioni titolari di valutazioni discrezionali, il rinnovo doveva essere richiesto mediante conferenza di servizi. L’art. 39-bis della l.r. 24/2016 impedisce di richiedere nuovamente documenti e asseverazioni già prodotti, salvo il necessario adeguamento procedimentale, ma non rende applicabile l’autocertificazione quando ricorrono i presupposti ostativi dell’art. 37. Le censure relative alla revoca sono infondate, perché gli atti impugnati non revocano i titoli originari: questi hanno mantenuto efficacia fino alla naturale scadenza e semplicemente non sono stati rinnovati. È infondato anche il motivo sulla violazione dei principi di semplificazione, poiché la disciplina consente di presentare tempestivamente la domanda e di proseguire l’attività fino alla scadenza durante il procedimento di rinnovo. Non sussiste legittimo affidamento fondato su prassi difformi di altri enti o su precedenti errori amministrativi: un modus operandi illegittimo non vincola l’amministrazione a reiterare l’errore. Le spese sono compensate per la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 285/1992
Disciplina la collocazione degli impianti pubblicitari e comporta, in caso di cessazione del titolo abilitativo, l’obbligo di rimozione dei manufatti divenuti abusivi.
artt. 24, 25, 26 e 27 d.lgs. 285/1992
Richiamati quali disposizioni sulla base delle quali erano state rilasciate le autorizzazioni provinciali per gli impianti pubblicitari.
art. 53 d.P.R. 495/1992
“ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile”
Prevede la durata triennale e la rinnovabilità dell’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari; le procedure di rilascio devono essere improntate a semplificazione e contenimento dei tempi.
art. 1 l.r. 24/2016
Attribuisce alla Giunta regionale il compito di disciplinare gli strumenti di miglioramento della regolazione e di stabilire norme generali sui procedimenti, anche per ridurre fasi e tempi.
art. 29, commi 2 e 4, l.r. 24/2016
Ricompone nella competenza del SUAPE i procedimenti relativi alle attività economiche e agli interventi edilizi e demanda alla Giunta regionale l’approvazione delle direttive applicative.
art. 37 l.r. 24/2016
Esclude il procedimento in autocertificazione quando la verifica di conformità comporta valutazioni discrezionali dell’amministrazione.
art. 39-bis l.r. 24/2016
“In caso di rinnovo periodico o di presentazione di una dichiarazione autocertificativa [...] non possono essere richiesti all'interessato asseverazioni e allegati che siano già stati prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario”
Semplifica gli oneri documentali del rinnovo, ma non consente di utilizzare l’autocertificazione quando, per le caratteristiche dell’intervento, è necessaria la conferenza di servizi.
art. 3.1 dell’allegato A alla d.g.r. Sardegna n. 49/19 del 5 dicembre 2019
Precisa l’ambito dei procedimenti SUAPE relativi alle attività economiche e agli interventi edilizi.
punto 312.d dell’allegato B alla d.g.r. Sardegna n. 49/19
“con le modalità della L.R. n. 24/2016 si raccordano eventuali ulteriori adempimenti, qualora necessari a seconda delle effettive caratteristiche dell’attività o dell’intervento”
Prevede in via generale l’autocertificazione a 0 giorni per il rinnovo degli impianti pubblicitari, ma fa salvi gli ulteriori adempimenti necessari, compresi quelli edilizi e connessi ai vincoli.
art. 8.4.1, lett. k), dell’allegato A alla d.g.r. Sardegna n. 49/19
“errata indicazione della tipologia del procedimento [...] procedimento in autocertificazione in luogo della conferenza di servizi”
Consente di dichiarare irricevibile la pratica quando il richiedente indica un modulo procedimentale errato, limitatamente a quanto rilevabile nella verifica formale.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Non è applicabile perché gli atti impugnati non costituiscono revoca dei titoli originari, ma dichiarano irricevibile la domanda di rinnovo secondo un modulo procedimentale errato.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il principio di correttezza e buona fede non tutela l’affidamento del privato quando l’atto amministrativo contestato è legittimo e l’affidamento si fonda su precedenti prassi difformi o illegittime.
Massime di principio
- L’autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari prevista dagli artt. 23 d.lgs. 285/1992 e 53 d.P.R. 495/1992 incorpora le valutazioni edilizio-urbanistiche e, ove necessario, l’occupazione del suolo pubblico; i titoli assorbiti seguono la sorte dell’autorizzazione principale e non consentono la permanenza del manufatto dopo la scadenza del titolo complessivo.
- Il rinnovo di un’autorizzazione per impianti pubblicitari può essere effettuato mediante autocertificazione semplificata solo quando non siano coinvolti titoli edilizi o valutazioni discrezionali di amministrazioni pubbliche. Se l’intervento ha rilevanza edilizia o richiede una rivalutazione discrezionale, il rinnovo deve essere trattato mediante conferenza di servizi.
- La regola che vieta di richiedere nuovamente documenti e asseverazioni già prodotti per il titolo originario semplifica gli oneri documentali del rinnovo, ma non modifica il modulo procedimentale applicabile né supera l’obbligo di acquisire le valutazioni discrezionali necessarie.
- La dichiarazione di irricevibilità per errata scelta del modulo procedimentale è legittima quando la pratica avrebbe dovuto essere presentata mediante conferenza di servizi; l’amministrazione deve tuttavia indicare al privato il procedimento corretto da attivare.
- La mancata rinnovazione di un titolo abilitativo alla sua scadenza non integra una revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. 241/1990: il titolo resta efficace fino alla scadenza naturale e, successivamente, l’attività non può proseguire in assenza del rinnovo.
- Il privato non può invocare il legittimo affidamento o la disparità di trattamento per pretendere la reiterazione di una prassi amministrativa illegittima o di precedenti errori dell’amministrazione.
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