Sentenza n. 10297/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata italiana a Islamabad (PAK) sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per avanzare domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata italiana a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per presentare domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., un'azione avverso il silenzio serbato dall'Ambasciata italiana a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento e di fissazione di un appuntamento necessario per avanzare domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato. Nel corso del giudizio, successivamente alla proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato l'appuntamento e ha quindi attivato il procedimento relativo al rilascio del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. L'attivazione del procedimento da parte della sede diplomatica ha infatti fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia che imponesse all'amministrazione di procedere. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'enorme numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica e della complessità dell'iter previsto dalla legge per la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, utilizzata per chiedere l'attivazione del procedimento relativo alla domanda di visto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente la dichiarazione di improcedibilità quando, per sopravvenute ragioni, viene meno l'interesse alla decisione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento da parte dell'amministrazione ha eliminato l'interesse a una pronuncia contro il silenzio.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione attiva il procedimento cui il ricorrente mirava, rendendo inutile una pronuncia che le imponga di procedere.
- La fissazione dell'appuntamento per la presentazione di una domanda di visto e la conseguente attivazione del relativo procedimento fanno venir meno l'interesse alla decisione di un ricorso volto esclusivamente a ottenere la condanna dell'amministrazione a procedere.
- La sopravvenuta attività amministrativa non determina automaticamente la soccombenza dell'amministrazione ai fini delle spese: il giudice può compensarle per giusti motivi, valutando anche il carico eccezionale dell'ufficio e la complessità dell'iter amministrativo.
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