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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-601/21

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 9 November 2022. — Pharmadom v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark WELLMONDE – Earlier national word mark WELL AND WELL – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – No similarity between the signs – Article 8(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001). — Case T-601/21

Giurisprudenza europea62021TJ0601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Pharmadom contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato l’opposizione al marchio WELLMONDE. Pur assumendo identici i prodotti e servizi, ha ritenuto che i segni non fossero sufficientemente simili da far sorgere un rischio di confusione nel pubblico francese. Decisivo è stato il fatto che il comune elemento "well" ha distintività debole per una parte rilevante del pubblico, mentre le differenze strutturali, visive, fonetiche e concettuali tra i due marchi restano percepibili. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Opposizione a registrazione di marchio UE WELLMONDE: esclusa la confondibilità con il marchio francese anteriore WELL AND WELL per insufficiente somiglianza complessiva dei segni, pur a fronte dell’identità dei prodotti e servizi assunta dalla Corte

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, i marchi WELLMONDE e WELL AND WELL siano simili al punto da generare un rischio di confusione nel pubblico francese, tenuto conto dell’asserita distintività del termine comune "well", della presunta scomposizione del segno richiesto in "well" e "monde" e dell’identità dei prodotti e servizi assunta dalla commissione di ricorso.

Principio di diritto

In un’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, anche assumendo identici i prodotti e servizi, non sussiste rischio di confusione quando, valutati globalmente, i segni WELLMONDE e WELL AND WELL presentano solo una bassa somiglianza visiva e fonetica e una somiglianza concettuale limitata e attenuata, poiché l’elemento comune "well" è debole o al più mediamente distintivo per una parte del pubblico e il segno richiesto produce un’impressione complessiva differente, in particolare per la presenza di "monde" e della struttura diversa del marchio anteriore.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

WELLMONDE / WELL AND WELL: esclusione del rischio di confusione in opposizione a marchio UE

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale si pronuncia sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 in un settore, quello farmaceutico e dei servizi connessi, in cui il pubblico di riferimento presenta un livello di attenzione da superiore alla media ad elevato.

Fatti e procedimento amministrativo

Il segno richiesto era il marchio denominativo WELLMONDE, depositato per prodotti della classe 5 e servizi della classe 42, tra cui preparazioni farmaceutiche, agenti biologici, servizi di ricerca e sviluppo farmaceutico e biologico, analisi industriale e sviluppo software. L’opposizione era basata sul precedente marchio denominativo francese WELL AND WELL, registrato per prodotti della classe 5 e servizi della classe 44, comprendenti prodotti farmaceutici, preparati sanitari, servizi di assistenza sanitaria, servizi farmaceutici e telefarmacia.

L’Opposizione e poi la Commissione di ricorso dell’EUIPO hanno respinto l’opposizione. La Commissione ha ritenuto, in sostanza, che il pubblico pertinente fosse costituito dal pubblico generale e dagli operatori sanitari in Francia, che i prodotti e servizi potessero essere considerati identici ai fini del ragionamento, ma che i segni non fossero simili a sufficienza per generare confusione.

Normativa applicabile

Il Tribunale ricorda che, poiché la domanda di registrazione è stata depositata il 12 dicembre 2016, la disciplina sostanziale applicabile è quella del regolamento n. 207/2009, la cui disposizione rilevante è l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Poiché il testo corrispondente del regolamento 2017/1001 è sostanzialmente identico, i riferimenti operati dalle parti e dalla Commissione di ricorso vanno letti in tale chiave.

Censure della ricorrente

Pharmadom sosteneva che:

  • il termine "well" fosse distintivo in modo pieno o, comunque, non debole, anche per il pubblico che conosce l’inglese di base;
  • il segno WELLMONDE dovesse essere scomposto dal pubblico in "well" e "monde";
  • la presenza del termine comune "well" determinasse somiglianze visive, fonetiche e concettuali sufficienti;
  • il marchio richiesto potesse essere percepito come una sotto-linea o sub-brand del marchio anteriore.

EUIPO e l’interveniente contestavano tali argomenti e chiedevano il rigetto del ricorso.

Valutazione del Tribunale sulla comparazione dei segni

Il Tribunale conferma anzitutto che il consumatore medio percepisce normalmente il marchio nel suo complesso, ma può scomporre un segno denominativo in elementi che richiamano parole a lui note o che suggeriscono un significato concreto.

Distintività degli elementi

Per il Tribunale, la Commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che:

  • per gli operatori sanitari e per il pubblico generale che conosce l’inglese di base, "well" ha una distintività debole, perché richiama l’idea di benessere e quindi un possibile riferimento all’impiego dei prodotti e servizi in questione;
  • per il restante pubblico, che non comprende l’inglese di base, il termine ha distintività media;
  • nel marchio anteriore, "and" è una semplice congiunzione, priva di rilievo distintivo autonomo;
  • nel segno richiesto, "monde" può essere percepito come parola francese distinta e contribuisce a differenziare il segno.

Il Tribunale esclude che la Commissione abbia erroneamente trascurato una possibile scomposizione del segno WELLMONDE: al contrario, essa ha considerato sia la percezione complessiva sia la possibile identificazione degli elementi verbali conosciuti dal pubblico pertinente.

Somiglianza visiva

La somiglianza visiva è ritenuta bassa. I segni coincidono solo nella sequenza "well", ma divergono per:

  • la presenza di "and" nel marchio anteriore;
  • la presenza di "monde" nel marchio richiesto;
  • la diversa struttura complessiva, essendo il marchio anteriore formato da più elementi brevi e il segno richiesto da un unico termine lungo.

Somiglianza fonetica

Anche la somiglianza fonetica è bassa. La pronuncia del marchio anteriore e quella del segno richiesto divergono per ritmo e cadenza: "well and well" non produce lo stesso effetto sonoro di "wellmonde". Il fatto che parte del pubblico possa non comprendere "well" non altera la pronuncia; inoltre, la riconoscibilità di "monde" nel segno richiesto accentua la differenza fonetica complessiva.

Somiglianza concettuale

Sul piano concettuale, il Tribunale distingue due ipotesi:

  • per il pubblico che non comprende l’inglese di base, i segni non sono concettualmente comparabili, poiché nessuno dei due ha un significato compiuto considerato nel suo insieme;
  • per il pubblico che comprende "well", esiste una certa somiglianza concettuale, ma attenuata dalla debole distintività del termine comune;
  • per il pubblico che riconosce "monde" nel segno richiesto, i segni risultano in parte concettualmente diversi, poiché tale elemento compare solo nel marchio WELLMONDE.

Distintività intrinseca del marchio anteriore

La Corte conferma anche la valutazione della Commissione di ricorso sull’elemento distintivo del marchio anteriore: esso ha carattere medio per il pubblico che non capisce l’inglese, ma può essere debole per il pubblico che comprende "well" e "and". Questa premessa riduce ulteriormente il peso del termine comune nella comparazione globale.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, il Tribunale osserva che persino assumendo identici i prodotti e servizi, le differenze visive, fonetiche e concettuali restano sufficienti a escludere il rischio di confusione.

Il pubblico rilevante, dotato di un’attenzione da superiore alla media a elevata, non percepirà il segno WELLMONDE come sub-brand del marchio WELL AND WELL. Le differenze non sono neutralizzate dall’elemento comune "well", che è comunque di distintività debole per una parte significativa del pubblico.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge l’unico motivo di ricorso per violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e, di conseguenza, conferma il rigetto dell’opposizione. La ricorrente Pharmadom è condannata alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Principio ricavabile

In materia di opposizione tra marchi denominativi, la mera presenza di un elemento comune non basta a fondare il rischio di confusione se tale elemento ha distintività debole o media per il pubblico pertinente e se, nel loro insieme, i segni producono impressioni globali diverse sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, anche quando i prodotti e servizi siano considerati identici.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneproprietà intellettualeclassificazione di nizza

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