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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-111/21

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 9 November 2022. — Ryanair DAC v European Commission. — State aid – Croatian air transport market – Aid granted by Croatia to an airline in the context of the COVID‑19 pandemic – Direct grant – Decision not to raise any objections – Action for annulment – Individual concern – Admissibility – Serious difficulties – Aid intended to make good the damage caused by an exceptional occurrence – Equal treatment – Freedom of establishment – Free provision of services – Assessment of the damage – Obligation to state reasons. — Case T-111/21

Giurisprudenza europea62021TJ0111

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Ryanair contro l’autorizzazione della Commissione a un aiuto diretto concesso dalla Croazia a Croatia Airlines per compensare i danni provocati dalle restrizioni COVID-19. Ha riconosciuto a Ryanair la sola legittimazione a far valere i propri diritti procedurali, negandole invece la legittimazione a contestare il merito della decisione. Nel merito ha escluso seri dubbi sulla compatibilità dell’aiuto, ritenendo corretta la valutazione del danno, l’assenza di sovracompensazione e la sufficienza della motivazione.

Aiuti di Stato COVID-19: legittimità della decisione della Commissione che autorizza un contributo diretto alla Croatia Airlines ex articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e inammissibilità parziale del ricorso di un concorrente per difetto di legittimazione a contestare il merito

La questione giuridica

Se un concorrente del beneficiario dell’aiuto fosse legittimato a contestare nel merito la decisione di compatibilità dell’aiuto; se la Commissione avesse omesso di avviare il procedimento formale di indagine per l’esistenza di seri dubbi; se l’aiuto individuale fosse compatibile con l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE; se la misura violasse i principi di non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; e se la decisione fosse sufficientemente motivata.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che un aiuto individuale concesso per compensare un danno causato da un evento eccezionale può essere dichiarato compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE se la Commissione accerta l’evento eccezionale, il nesso diretto tra evento e danno e l’assenza di sovracompensazione. Un concorrente è legittimato a ricorrere per tutelare i propri diritti procedurali solo in quanto parte interessata; per contestare il merito deve provare un’incidenza sostanziale sulla propria posizione di mercato, non dimostrata nel caso di Ryanair. La Corte ha inoltre escluso che la Commissione fosse tenuta ad avviare il procedimento formale di indagine, ad analizzare il danno subito da altri vettori o a motivare ulteriormente la scelta di concedere l’aiuto a un solo beneficiario, ritenendo la decisione sufficientemente motivata e l’aiuto non discriminatorio né lesivo della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE
  • Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

Aiuti di Stato COVID-19 alla Croatia Airlines e ricorso Ryanair

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Ryanair DAC contro la decisione con cui la Commissione ha approvato, senza aprire il procedimento formale di indagine, un aiuto individuale concesso dalla Croazia a Croatia Airlines per compensare il danno causato dalle restrizioni e dalle misure di contenimento legate alla pandemia di COVID-19.

Fatti e procedimento

La Repubblica di Croazia ha notificato alla Commissione una misura di aiuto consistente in una sovvenzione diretta pari a HRK 88,5 milioni, destinata a coprire il danno subito da Croatia Airlines nel periodo 19 marzo-30 giugno 2020. La Commissione ha ritenuto che la misura rientrasse nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ma fosse compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

Ryanair, concorrente sul mercato croato del trasporto aereo, ha chiesto l’annullamento della decisione deducendo, in sintesi:

  • violazione delle proprie prerogative procedurali per mancata apertura del procedimento formale;
  • errata applicazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE;
  • violazione del principio di non discriminazione, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi;
  • insufficiente motivazione della decisione.

Ricevibilità e legittimazione ad agire

Il Tribunale ha distinto nettamente tra:

  • tutela dei diritti procedurali di parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589;
  • impugnazione del merito della decisione di compatibilità.

Ha accertato che Ryanair era effettivamente concorrente di Croatia Airlines sul mercato croato, quindi parte interessata e legittimata a far valere la lesione dei propri diritti procedurali. Tuttavia ha escluso che fosse dimostrata un’incidenza sostanziale sulla sua posizione di mercato, rilevando che Ryanair era solo il quarto operatore in Croazia nel 2019 e che la concorrenza diretta con Croatia Airlines risultava limitata a due rotte. Ne consegue che Ryanair non era legittimata a contestare il merito della decisione, ma solo gli aspetti procedurali.

Terzo motivo: mancata apertura del procedimento formale

Il Tribunale ha ricordato che la Commissione deve avviare il procedimento ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE quando, all’esito dell’esame preliminare, permangano seri dubbi sulla compatibilità dell’aiuto. Il concetto di dubbio è oggettivo e va valutato in base alle circostanze del caso e alle informazioni disponibili o ottenibili dalla Commissione.

Il ricorrente aveva dedotto diversi indizi di “difficoltà serie”, sostenendo che la Commissione avesse sopravvalutato il danno, non avesse distinto tra danni da pandemia e perdite pregresse della beneficiaria e non avesse considerato i danni subiti da altre compagnie. Il Tribunale ha respinto tutte le censure.

Valutazione del danno

Il Tribunale ha ritenuto corretto il metodo adottato dalla Commissione, basato sulla perdita netta di Croatia Airlines nel periodo interessato, calcolata come:

  • riduzione dei ricavi operativi;
  • meno costi evitati;
  • al netto del margine di profitto.

Ha osservato che le restrizioni croate avevano inciso sia sui voli internazionali sia su quelli domestici e che, quindi, non era necessario distinguere tra le due categorie nella quantificazione del danno. Ha inoltre ritenuto non dimostrato che il danno fosse stato calcolato includendo perdite dovute a difficoltà pregresse della compagnia: i dati di bilancio indicavano, anzi, un andamento positivo nel 2019 rispetto al 2018, tale da giustificare l’uso del 2019 come termine di confronto prudente.

Quanto all’argomento basato sull’EBIT, il Tribunale ha chiarito che la Commissione non aveva usato l’EBIT come metodo principale di quantificazione del danno, ma solo come verifica dell’assenza di sovracompensazione. Le contestazioni formulate in corso di causa sul metodo dei costi evitati e sull’uso dell’EBIT sono state dichiarate nuove e quindi irricevibili.

Danno di altri vettori e sovracompensazione

Il Tribunale ha affermato che l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE non impone alla Commissione di valutare il danno subito da altri operatori concorrenti. Ai fini della compatibilità è sufficiente verificare:

  • l’esistenza di un evento eccezionale;
  • il nesso diretto tra evento e danno;
  • l’assenza di sovracompensazione.

Non è richiesto che lo Stato membro compensi tutti i soggetti danneggiati, né che la Commissione valuti l’impatto concorrenziale dell’aiuto su terzi.

Secondo profilo del secondo motivo: vantaggio competitivo

Il ricorrente sosteneva che la Commissione avesse omesso di considerare il vantaggio competitivo che l’aiuto avrebbe conferito a Croatia Airlines. Il Tribunale ha respinto la censura ricordando che, ai fini della compatibilità, il vantaggio rilevante è solo quello che costituisce l’aiuto e non ogni eventuale beneficio economico derivante dal suo sfruttamento. Non vi era quindi obbligo di quantificare separatamente il presunto vantaggio competitivo di mercato.

Primo motivo: non discriminazione, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi

Il Tribunale ha osservato che la misura beneficiava una sola impresa, per sua natura con un effetto differenziato rispetto agli altri operatori; tale differenziazione è inerente all’aiuto individuale e non è di per sé illegittima.

Anche a voler qualificare la misura come discriminatoria, essa era giustificata dall’obiettivo legittimo di compensare il danno subito da Croatia Airlines, compagnia con un ruolo strategico per la connettività del Paese, con attività annuale e rilevanza per il trasporto interno e internazionale. Il Tribunale ha rilevato che:

  • Croatia Airlines era il principale operatore croato per quota di mercato e con una funzione essenziale per la connettività del Paese;
  • l’importo dell’aiuto era inferiore al danno stimato;
  • la ripartizione dell’aiuto tra tutti gli operatori avrebbe potuto comprometterne l’efficacia.

Quanto alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, il Tribunale ha ricordato che, nel settore dei trasporti, l’articolo 56 TFUE non si applica direttamente, essendo la materia disciplinata dall’articolo 58 TFUE e, in particolare, dal regolamento n. 1008/2008. Tuttavia il ricorrente non aveva dimostrato in che modo l’aiuto, pur limitato a Croatia Airlines, fosse idoneo a dissuadere l’esercizio della libertà di stabilimento o della prestazione di servizi in misura eccedente l’effetto tipico di una misura di aiuto selettiva. La censura è stata quindi respinta.

Quarto motivo: obbligo di motivazione

Il Tribunale ha ritenuto che la decisione fosse adeguatamente motivata. In particolare, la Commissione aveva spiegato:

  • perché la misura era destinata a compensare il danno da COVID-19 solo di Croatia Airlines;
  • quale metodo aveva adottato per quantificare il danno;
  • perché il controllo sull’assenza di sovracompensazione era sufficiente.

Non era necessario motivare ulteriormente la mancata estensione dell’aiuto ad altri vettori, né spiegare la differenza tra il calcolo basato sulla perdita netta e quello fondato sull’EBIT, poiché quest’ultimo era stato usato solo come verifica supplementare.

Esito

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Ryanair. Ha condannato la ricorrente alle spese del procedimento, mentre la Repubblica di Croazia è stata condannata a sopportare le proprie spese in quanto interveniente.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporti aereicovid-19diritto processuale dell'unione europealibertà fondamentali

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