Tribunale, Sentenza T-164/21
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 9 novembre 2022 (Estratti). — QM contro Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Mancato rinnovo di un contratto a durata determinata per una durata indeterminata – Interesse del servizio – Errore di diritto – Errore manifesto di valutazione – Diritto di essere ascoltato – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine. — Causa T-164/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di QM contro il mancato rinnovo del suo contratto a durata indeterminata presso Europol. Ha ritenuto che l’agenzia avesse correttamente applicato la propria decisione interna del 28 marzo 2019, valutando sia l’interesse del servizio sia le competenze del ricorrente alla luce degli sviluppi futuri prevedibili del posto. Nessun errore di diritto o manifesto di valutazione è stato ravvisato, né le ulteriori censure procedurali e sostanziali hanno trovato accoglimento.
Mancato rinnovo di un contratto a durata indeterminata di un agente temporaneo di Europol alla luce dell’interesse del servizio e della valutazione delle competenze rispetto a sviluppi futuri prevedibili
La questione giuridica
Se Europol abbia legittimamente negato il rinnovo del contratto a durata indeterminata del ricorrente applicando i criteri della propria decisione interna del 28 marzo 2019, in particolare valutando congiuntamente l’interesse del servizio, gli sviluppi futuri prevedibili del posto e l’adeguatezza delle capacità/competenze dell’agente; se vi sia stato errore di diritto, errore manifesto di valutazione, violazione del diritto di essere ascoltato, del principio di buona amministrazione, del dovere di sollecitudine e di principi di parità di trattamento
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che il rinnovo di un contratto a durata determinata con uno a durata indeterminata resta rimesso all’ampio potere discrezionale dell’amministrazione, ma che tale potere può essere autolimitato da una normativa interna che fissi criteri di rinnovo. In presenza di una decisione interna che subordina il rinnovo a tre condizioni cumulative, l’amministrazione può legittimamente tener conto, in modo coordinato, degli sviluppi futuri prevedibili del posto e della corrispondenza delle competenze dell’agente a tali sviluppi, senza essere tenuta a rinnovare il contratto quando il profilo non risponda alle esigenze ragionevolmente prevedibili del servizio. Non emerge, in tale quadro, né errore di diritto né errore manifesto di valutazione, né violazione delle garanzie procedurali dedotte.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
Mancato rinnovo del contratto di un agente temporaneo di Europol
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 270 TFUE proposto da QM, agente temporaneo di Europol, contro la decisione del 27 maggio 2020 di non rinnovare il suo contratto a durata indeterminata, nonché contro il rigetto del reclamo. La controversia si colloca nell’ambito della funzione pubblica europea e della disciplina interna di Europol in materia di rinnovo dei contratti.
Fatti e svolgimento della procedura
Il ricorrente era titolare di un contratto oggetto di procedura di rinnovo avviata il 7 gennaio 2020. Con lettera del 5 maggio 2020, la direttrice esecutiva di Europol lo informava dell’intenzione di non rinnovare il contratto, spiegando che, alla luce della strategia Europol 2020+ e delle responsabilità connesse al programma di interoperabilità dell’Unione, il futuro capo del dipartimento riservato avrebbe dovuto possedere capacità e competenze aggiuntive rispetto a quelle del ricorrente. Il 27 maggio 2020 Europol adottava la decisione impugnata. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per l’annullamento di tale atto e, se necessario, della decisione di rigetto del reclamo del 18 dicembre 2020.
Motivi di ricorso dedotti
QM articolava cinque motivi principali:
- errori nell’applicazione dei criteri di valutazione per il rinnovo e assenza di una decisione di riorganizzazione o di definizione delle nuove esigenze del posto;
- violazione del diritto di essere ascoltato;
- pregiudizio quanto alle sue capacità, mancato esame delle stesse, violazione del dovere di buona amministrazione e dei diritti legittimi a essere valutato;
- errore manifesto di valutazione sul suo profilo e sulle sue capacità;
- abuso di diritto e violazione del dovere di sollecitudine. La sentenza pubblica riporta in modo sviluppato soprattutto l’esame del primo e del quarto motivo.
Normativa interna e quadro giuridico applicato
Il Tribunale ricorda che il rinnovo di un contratto di agente temporaneo è, in linea di principio, una mera facoltà dell’amministrazione, esercitata nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di organizzare i servizi in funzione dell’interesse del servizio. Tale potere è però autolimitabile mediante atti interni. Nel caso di specie, la decisione di Europol del 28 marzo 2019, qualificata come direttiva interna, aveva introdotto una disciplina specifica del rinnovo dei contratti a durata indeterminata, subordinandolo cumulativamente a tre criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3:
- necessità del posto o della funzione su base continuativa, anche alla luce degli sviluppi futuri prevedibili;
- capacità e competenze dell’agente e loro pertinenza rispetto al posto o alla funzione;
- rendimento costantemente elevato. Sono richiamati anche l’articolo 47, paragrafo 1, lettera b), del RAA e l’articolo 27 dello Statuto, quest’ultimo evocato dal ricorrente sul versante della composizione geografica del personale.
Ragionamento del Tribunale sul primo motivo
Il Tribunale osserva che Europol non ha applicato in modo isolato un solo criterio, ma ha combinato i due profili pertinenti: da un lato, ha valutato l’evoluzione prevedibile del posto e, dall’altro, ha verificato se le competenze del ricorrente fossero ancora adeguate a tali sviluppi. Secondo il Tribunale, ciò è coerente con la finalità della procedura di rinnovo, che non può essere letta in modo tale da imporre il rinnovo anche quando il profilo dell’agente non corrisponda più alle esigenze ragionevolmente prevedibili del servizio. Il Tribunale rileva inoltre che la decisione impugnata non si fonda su una futura riorganizzazione dell’agenzia, ma sulla ridefinizione delle esigenze del posto, rimasto nell’organigramma, a fronte di nuove competenze richieste. Per questo motivo, la sentenza VP/Cedefop, invocata dal ricorrente per contestare decisioni basate su riorganizzazioni future non ancora deliberate, è ritenuta non pertinente. Quanto alla lamentata mancanza di precisione sulle competenze richieste, il Tribunale constata che Europol aveva indicato, nella decisione impugnata e nei documenti strategici e programmatici accessibili al ricorrente, le nuove esigenze con sufficiente chiarezza, anche in relazione alle responsabilità derivanti dall’interoperabilità dell’Unione. Quanto alla pretesa necessità di un test o di un iter procedurale aggiuntivo per valutare le competenze, il Tribunale esclude che tale modalità fosse prevista dalla disciplina interna; una simile integrazione procedurale avrebbe, anzi, rischiato di alterare la parità di trattamento. Sono respinti anche gli argomenti relativi alla classificazione successiva del posto tra i posti "limitati" e alla presunta disparità di trattamento rispetto alla persona poi assunta, poiché il ricorrente non fornisce elementi probatori sufficienti e, in ogni caso, l’eventuale violazione dell’articolo 27 dello Statuto non è dimostrata.
Ragionamento del Tribunale sull’errore manifesto di valutazione
Nel valutare il quarto motivo, il Tribunale ribadisce i limiti del sindacato giurisdizionale in materia di rinnovo dei contratti: esso verifica l’assenza di errore di diritto, di errore manifesto nella valutazione dell’interesse del servizio, di sviamento di potere, di irregolarità procedurali e di violazione del dovere di sollecitudine. Applicando tale controllo, il Tribunale osserva che Europol non contestava il buon rendimento del ricorrente né la sua capacità di adattamento, ma riteneva che il suo profilo non fosse idoneo alle nuove esigenze del posto, in particolare per le competenze aggiuntive richieste. Il ricorrente non ha però individuato in modo concreto quali competenze nuove possedesse né ha fornito elementi sufficienti a privare di plausibilità la valutazione dell’amministrazione. Il Tribunale aggiunge che i documenti strategici e programmatici, nonché la procedura di rinnovo, avevano consentito al ricorrente di conoscere le esigenze future e di presentare osservazioni. Pertanto, non emerge alcun errore manifesto di valutazione.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna QM alle spese. La decisione conferma la legittimità di un mancato rinnovo fondato sulla valutazione che le competenze dell’agente non rispondano più alle esigenze future prevedibili del servizio, purché l’amministrazione agisca entro i limiti della propria disciplina interna, con motivazione sufficientemente chiara e senza vizi di manifesta irragionevolezza.
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