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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-246/19

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 9 novembre 2022. — Regno di Cambogia e Cambodia Rice Federation (CRF) contro Commissione europea. — Misure di salvaguardia – Mercato del riso – Importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania – Regolamento (UE) n. 978/2012 – Nozione di “produttori dell’Unione” – Nozione di “prodotti simili o direttamente concorrenti” – Gravi difficoltà – Diritti della difesa – Fatti e considerazioni principali – Errori manifesti di valutazione. — Causa T-246/19

Giurisprudenza europea62019TJ0246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla le misure di salvaguardia adottate dalla Commissione sulle importazioni di riso Indica dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania. La Corte ritiene errata la restrizione dell’industria dell’Unione ai soli trasformatori che usano risone prodotto nell’Unione e censura anche la mancata divulgazione di dati e calcoli relativi agli indicatori di pregiudizio e alla sottoquotazione. L’atto è quindi annullato per errore di diritto, errori manifesti di valutazione e violazione dei diritti della difesa.

Annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 sulle misure di salvaguardia per il riso Indica di Cambogia e Myanmar/Birmania per errore nella definizione dei produttori dell’Unione, carenze nell’analisi dei prezzi e violazione dei diritti di difesa

La questione giuridica

Se la Commissione avesse interpretato correttamente il regolamento SPG nel definire i "produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti" e nell’escludere i trasformatori che utilizzano risone importato; se l’analisi delle gravi difficoltà e della sottoquotazione fosse viziata da errori di fatto e di valutazione, in particolare per gli adeguamenti dei prezzi; e se la mancata divulgazione di dati, calcoli e adeguamenti avesse violato i diritti della difesa e l’obbligo di divulgazione previsto dal regolamento delegato.

Principio di diritto

Nelle misure di salvaguardia adottate ai sensi del regolamento SPG, i "produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti" vanno individuati in base alle caratteristiche, all’uso, alla concorrenza e all’intercambiabilità del prodotto importato, senza aggiungere un criterio di origine delle materie prime dei prodotti dell’Unione; pertanto la Commissione non può escludere i trasformatori che utilizzano risone importato. Inoltre, quando la Commissione fonda la decisione su dati e adeguamenti dell’analisi dei prezzi non previamente divulgati, viola l’articolo 17 del regolamento delegato e i diritti di difesa; tale violazione è idonea a comportare l’annullamento dell’atto se non si può escludere che il procedimento avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Nel caso concreto, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 è stato annullato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 207, paragrafo 1, TFUE
  • Regolamento (UE) n. 978/2012
  • Articolo 18, paragrafo 1, regolamento (UE) n. 978/2012
  • Articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (UE) n. 978/2012
  • Articolo 23, regolamento (UE) n. 978/2012
  • Articolo 33, regolamento (UE) n. 978/2012
  • Articolo 38, regolamento (UE) n. 978/2012
  • Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013
  • Articoli 14 e 17, regolamento delegato (UE) n. 1083/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Articolo 41, regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Articolo 44, regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Articolo 45, regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Articolo 47, paragrafo 1, lettera f), regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento (CE) n. 1312/2008
  • Regolamento (UE) 2016/1036

Misure di salvaguardia sul riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dal Regno di Cambogia e dalla Cambodia Rice Federation (CRF) contro il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67, con cui la Commissione aveva reintrodotto, per tre anni, i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania nell’ambito del regolamento SPG n. 978/2012.

Contesto fattuale e amministrativo

La Commissione aveva aperto un’inchiesta di salvaguardia su domanda, tra gli altri, dell’Italia. Nel documento generale di divulgazione delle informazioni aveva qualificato il prodotto in esame come riso Indica semilavorato o lavorato originario dei due paesi beneficiari, aveva ritenuto che il riso prodotto nell’Unione fosse simile o direttamente concorrente e aveva escluso i risicoltori dall’industria dell’Unione, considerandoli semplici fornitori di materia prima.

Nel regolamento impugnato la Commissione aveva poi concluso per gravi difficoltà dell’industria dell’Unione, fondandosi su un aumento delle importazioni cambogiane, sul calo dei prezzi e su una presunta sottoquotazione. Aveva inoltre apportato specifici adeguamenti all’analisi dei prezzi per tener conto dei costi di trasporto intra-UE, dei costi post-importazione e delle differenze di stadio commerciale.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale ha affrontato tre nuclei principali di censure:

  • l’interpretazione della nozione di "produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti";
  • la correttezza dell’analisi della sottoquotazione e degli adeguamenti di prezzo;
  • la violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di divulgazione previsto dall’articolo 17 del regolamento delegato n. 1083/2013.

Definizione del prodotto considerato e dei produttori dell’Unione

Il Tribunale ha chiarito che il "prodotto considerato" ai fini dell’articolo 22 del regolamento SPG è il riso Indica semilavorato o lavorato originario del paese beneficiario, cioè prodotto a partire da risone coltivato o raccolto in tale paese. Per effetto delle regole di origine richiamate dal regolamento SPG e dal regolamento delegato 2015/2446, il riso è originario solo se coltivato o raccolto nel paese beneficiario, essendo la sola sgusciatura o molitura un’operazione insufficiente a conferirgli l’origine.

Tuttavia, il Tribunale ha escluso che la stessa logica di origine possa essere trasposta ai prodotti dell’Unione. La nozione di "prodotti simili o direttamente concorrenti" va definita con criteri economici e di mercato, analoghi a quelli usati in materia antidumping, valorizzando caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche, uso, intercambiabilità, canali di distribuzione e percezione del consumatore.

Ne consegue che anche il riso Indica semilavorato o lavorato prodotto nell’Unione a partire da risone importato è simile o direttamente concorrente rispetto al riso Indica originario della Cambogia. La Commissione ha quindi errato nel circoscrivere l’industria dell’Unione ai soli trasformatori che utilizzano risone coltivato o raccolto nell’Unione, escludendo ingiustificatamente altri produttori comparabili.

Errori nell’analisi del pregiudizio e della sottoquotazione

Il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva costruito la conclusione sulle gravi difficoltà anche sulla base di un margine di sottoquotazione del 22%, successivamente corretto al 13% e 14% dopo le osservazioni del Regno di Cambogia. Tuttavia, il regolamento impugnato continuava a richiamare, per le sue conclusioni di fondo, il dato originario del 22%, sicché la Commissione era incorsa in un errore di fatto.

Quanto agli adeguamenti, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse fornito elementi probatori attendibili e pertinenti per giustificare:

  • l’adeguamento di EUR 49 per tonnellata dei prezzi dell’industria dell’Unione per costi di trasporto dall’Europa meridionale all’Europa settentrionale;
  • l’adeguamento del 2% dei prezzi all’importazione per costi successivi all’importazione;
  • l’ulteriore adeguamento per differenze di stadio commerciale tra vendite alla rinfusa e in confezioni.

In particolare, la tesi della concentrazione della concorrenza nell’Europa settentrionale non era supportata da dati affidabili; inoltre, i riferimenti a dati provenienti da un’altra inchiesta su satsuma e ad informazioni riservate non consentivano di verificare la correttezza dei calcoli. Gli adeguamenti erano quindi privi di base probatoria sufficiente.

Violazione dei diritti della difesa e dell’obbligo di divulgazione

Sul versante procedurale, il Tribunale ha interpretato l’articolo 17 del regolamento delegato n. 1083/2013 come un obbligo autonomo della Commissione di divulgare, in modo tempestivo e sufficientemente dettagliato, i fatti e le considerazioni principali, nonché i dettagli ad essi sottesi, senza che le parti interessate debbano prima chiedere l’accesso ai dati.

La Commissione aveva omesso di divulgare, prima dell’adozione del regolamento impugnato:

  • i dati Eurostat e quelli ricevuti dagli Stati membri utilizzati per calcolare consumo, quote di mercato, importazioni e altri indicatori di pregiudizio;
  • la metodologia di calcolo di tali indicatori;
  • i dettagli e i calcoli relativi agli adeguamenti della sottoquotazione;
  • le informazioni sufficienti per comprendere e contestare efficacemente la revisione del margine di sottoquotazione.

Secondo il Tribunale, tale omissione ha privato i ricorrenti della possibilità di difendersi più efficacemente e non si poteva escludere che il procedimento amministrativo avrebbe potuto condurre a un risultato diverso. La violazione dei diritti della difesa e dell’articolo 17 del regolamento delegato era quindi idonea a determinare l’annullamento dell’atto.

Decisione e rilievi finali

Il Tribunale ha accolto il ricorso e annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67. Ha altresì condannato la Commissione alle spese, disponendo che Repubblica italiana ed Ente Nazionale Risi sopportassero le proprie spese.

La sentenza è significativa perché chiarisce che, nelle misure di salvaguardia SPG, l’elemento decisivo è la concorrenza economica tra prodotti, non l’origine delle materie prime impiegate dai produttori dell’Unione, e ribadisce che la Commissione deve rispettare in modo rigoroso gli obblighi di divulgazione e contraddittorio quando fonda l’adozione di dazi su analisi economiche complesse.

Come è indicizzato

Materiemisure di salvaguardiasistema di preferenze tariffarie generalizzatepolitica commerciale comunediritti della difesaanalisi economica del pregiudizio

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