Sentenza del 15/03/2016 n. 534 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Notificazioni a mezzo posta - Computo dei termini - Per l'Amministrazione che emette l'atto vale la data di spedizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il criterio da utilizzare per verificare il rispetto del termine di decadenza entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve notificare un avviso di accertamento mediante il servizio postale. Occorre stabilire se rilevi la data in cui l'atto è stato spedito dall'Amministrazione oppure quella in cui è stato ricevuto dal contribuente.
La decisione
È stato affermato che, ai fini del rispetto del termine di decadenza gravante sull'Amministrazione finanziaria, rileva la data di spedizione dell'avviso di accertamento e non la data di ricezione da parte del contribuente. Ciò deriva dal principio della scissione degli effetti della notificazione: per il notificante la notifica produce effetto dalla spedizione, mentre per il destinatario dalla ricezione. Tale principio si applica anche agli atti di imposizione tributaria.
Norme richiamate
Principio della scissione degli effetti della notificazione
Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante.
Quando l'Amministrazione deve rispettare un termine perentorio o di decadenza, il termine si considera osservato se l'atto è stato affidato al servizio postale entro la scadenza, anche se il contribuente lo riceve successivamente.
Cassazione civile, ordinanza 21 ottobre 2014, n. 22320
La regola della scissione degli effetti della notificazione è applicabile anche agli avvisi di accertamento e agli altri atti di imposizione tributaria.
Massime di principio
- Per verificare se l'Amministrazione ha rispettato un termine di decadenza relativo alla notificazione di un atto tributario, occorre considerare la data di spedizione e non quella di ricezione da parte del contribuente.
- La data di ricezione resta rilevante per gli effetti dell'atto nei confronti del contribuente, ma non per valutare la tempestività dell'operato dell'Amministrazione notificante.
- In caso di contestazione, è necessario verificare la prova della data di spedizione, come risultante dalla documentazione postale o dagli atti di notifica.
- Il principio opera quando la notificazione è effettuata tramite un procedimento che consente di individuare una distinta data di perfezionamento per il notificante e per il destinatario.
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