Cassazione Penale, Sentenza n. 33571/2026 del 15/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 750 euro di multa per furto con strappo aggravato e continuato, commesso in concorso con altra persona mediante la sottrazione di quattro collane d'oro all'interno di una discoteca affollata e scarsamente illuminata, condizioni ritenute idonee a impedire una pronta reazione delle persone offese. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte di appello non avesse risposto alle censure dirette a escludere la sua identificazione quale autore dei furti. Ha inoltre contestato l'utilizzabilità e la rilevanza di screenshot telefonici acquisiti dalla polizia giudiziaria e del fascicolo fotografico, lamentando anche la genericità dei riferimenti alle testimonianze e al riconoscimento. Con il secondo motivo ha dedotto l'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione tra i reati oggetto del processo e quelli definiti da due precedenti sentenze irrevocabili, sostenendo l'omogeneità delle imputazioni e la commissione dei fatti nel medesimo arco temporale, marzo-aprile 2023, quale indice dell'unicità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità. Pur ricordando che il giudice di appello deve confrontarsi con le specifiche censure dell'impugnazione e che il mero richiamo alla sentenza di primo grado non può colmare lacune motivazionali tali da impedire il rapporto dialettico con i motivi di appello, ha rilevato che il ricorso non individuava con precisione gli atti asseritamente inutilizzabili, non ne illustrava il contenuto e non chiariva la loro incidenza decisiva sul complessivo compendio probatorio. È stato invece accolto il secondo motivo, poiché la Corte di appello aveva omesso qualsiasi valutazione sulla puntuale richiesta di riconoscimento della continuazione con i reati oggetto di due sentenze irrevocabili, nonostante la dedotta analogia delle imputazioni e la coincidenza temporale dei fatti. La sentenza impugnata è stata quindi annullata limitatamente a tale omissione, con rinvio alla Corte di appello di Salerno per nuovo esame; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La richiesta di continuazione criminosa tra i reati oggetto del giudizio e quelli definiti con sentenze irrevocabili deve essere esaminata specificamente quando sia dedotta con motivi puntuali e sorretta da elementi quali l'omogeneità delle imputazioni e la prossimità temporale dei fatti.
art. 623 c.p.p.
L'annullamento della sentenza per omessa pronuncia su una specifica richiesta difensiva comporta il rinvio al giudice indicato dalla Corte di cassazione per il nuovo esame sul punto.
art. 192 c.p.p.
La rilevanza delle prove contestate deve essere valutata nel quadro complessivo del compendio probatorio; chi deduce l'inutilizzabilità deve indicare specificamente gli atti viziati e la loro incidenza decisiva sulla decisione.
Massime di principio
- Il giudice di appello deve rispondere alle specifiche censure formulate con l'impugnazione. Il richiamo alla motivazione di primo grado può concorrere alla motivazione della decisione solo se consente di ricostruire, anche implicitamente, il rapporto dialettico tra i motivi di appello e la decisione di secondo grado.
- La doglianza relativa all'inutilizzabilità di una prova è inammissibile per genericità quando il ricorrente non individua puntualmente gli atti affetti dal vizio, non ne indica il contenuto e non chiarisce la loro incidenza sul complessivo quadro probatorio e sulla decisione impugnata.
- La richiesta di applicazione della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e reati definiti con sentenze irrevocabili non può essere ignorata dal giudice di appello quando sia stata specificamente formulata; l'omessa pronuncia impone l'annullamento con rinvio limitatamente a tale punto.
- Ai fini della valutazione della continuazione, devono essere esaminate in concreto le circostanze dedotte dalla parte, tra cui l'omogeneità delle imputazioni e la commissione dei fatti nel medesimo arco temporale, quali elementi prospettati a sostegno dell'unicità del disegno criminoso.
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