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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29108/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990, sostenendo che la Corte di appello ha travisato gli elementi probatori e erratamente desunto la finalità di spaccio da fatti incompatibili (quantitativo contenuto, assenza di precedente specifico, bilancino qualificato neutro, involucro unico per la maggior parte della cannabis, che sarebbe idoneo per uso personale); (2) carenza e manifestata illogicità della motivazione in ordine agli altri indicatori di destinazione allo spaccio (presunta mancanza di sostanze da taglio, confezionamento in dosi, denaro contante, attrezzature), nonché mancato esame e valorizzazione degli elementi a discarico (minimo superamento dei limiti per uso personale, dichiarazioni spontanee di consumo personale, attività lavorativa e istanza di messa alla prova); (3) mancata e carente motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, con contestata incongruenza tra il diniego e la conversione/ applicazione di una sanzione sostitutiva ridotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato la decisione valorizzando in modo complessivo gli elementi probatori: il dato quantitativo superiore al limite tabellare, la eterogeneità delle sostanze, il rinvenimento di un bilancino di precisione, la presenza di porzioni già frammentate in dosi (alcune nella tasca dei pantaloni) e confezioni di cocaina in casa. La Corte ha confermato che la valutazione sulla destinazione della droga è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale, mancando tali vizi nella sentenza impugnata. Quanto alla sospensione condizionale, la Cassazione ha giudicato congruo il diniego motivato dal fallimento della messa alla prova e dai precedenti di polizia, e ha spiegato che il diniego della sospensione non è incompatibile con l'applicazione di misure sostitutive della pena; pertanto la decisione di confermare la sanzione sostitutiva (ridotta a seguito di assoluzione da altro capo) è stata ritenuta legittima. Il ricorso è stato quindi respinto e la condanna in sede di merito è stata confermata nei termini ritenuti dalla Corte.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    La norma incrimina la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio; la Corte ha applicato il principio che la finalità di spaccio si determina valutando complessivamente quantità, tipologia della sostanza, modalità di detenzione e altri elementi obiettivi, rilevando che anche quantitativi non molto elevati possono essere indiziari se accompagnati da altri fattori.

  • Codice di procedura penale, art. 173 disp. att.

    Richiamato per i limiti dell'impugnazione in Cassazione (estrazione dei motivi nei limiti consentiti); il ricorso è stato esaminato nei limiti procedurali ammessi.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. e

    Norma sulle censure di motivazione (vizi della motivazione); la Corte ha ritenuto che non ricorresse la carenza o la manifesta illogicità della motivazione allegata dall'impugnante.

  • L. 689/1981, art. 58 (e richiamo agli artt. 53 ss.)

    "quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati"

    La Corte ha interpretato che il diniego della sospensione condizionale non è necessariamente incompatibile con l'applicazione di misure sostitutive della pena: il giudice ha discrezionalità nell'adottare sanzioni sostitutive e prescrizioni mirate alla prevenzione della recidiva, e la valutazione della prognosi del condannato rimane rimessa al merito.

  • Codice penale, art. 164 (richiamato)

    Richiamato come criterio per la concessione della sospensione condizionale della pena; la Corte ha osservato che i criteri sostanziali per concedere o negare la sospensione restano quelli dell'art. 164 c.p., applicabili anche in presenza di sanzioni sostitutive.

Massime di principio

  • La sussistenza della finalità di spaccio va valutata nel suo complesso: anche quantitativi modesti possono essere indizi di spaccio se accompagnati da eterogeneità delle sostanze, frazionamento in dosi, presenza di strumenti di pesatura o confezionamento e altri elementi oggettivi.
  • Indicatori isolati (es. solo un bilancino o solo un quantitativo superiore al limite) non sono decisivi di per sé; è la valutazione globale e coerente degli elementi che consente di escludere l'uso esclusivamente personale.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito è limitato: la Cassazione interviene solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa valutazione discrezionale delle prove.
  • Nel valutare ricorsi, è utile per la difesa mettere in evidenza tutte le circostanze a discarico e argomentare specificamente la contraddittorietà o l'insufficienza logica del ragionamento del giudice di merito per colpire la motivazione in Cassazione.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena può essere compatibile con l'applicazione di sanzioni sostitutive: per ottenere la sospensione è necessario dimostrare una prognosi favorevole (comportamento riparatorio, esito positivo di misure premiali, assenza di propensione al reato).
  • Quando si contesta la qualificazione del fatto come spaccio, occorre documentare sistematicamente l'uso personale (consumo abituale, quantità coerente con il consumo, assenza di strumenti di confezionamento) e contestare punto per punto gli elementi probatori usati per inferire la finalità di spaccio.

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