Sentenza n. 1430/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.16/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Pavia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva disposto l'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza passata in giudicato, notificata all'Amministrazione, con la quale era stata riconosciuta in suo favore la somma complessiva di euro 1.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, senza contrastare adeguatamente la documentazione e la pretesa azionata. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, era decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge ancora dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nel provvedimento, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalla creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto alla misura del capitale residuo e degli interessi: l'esatta quantificazione deve essere verificata sulla base del giudicato, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e completare l'esecuzione entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo dovuto e adottando gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di verificare l'inottemperanza al giudicato e di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell'obbligo di esecuzione riconosciuto nel giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, che devono essere verificati in concreto alla luce del titolo giudiziale e della legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115 del 2002
Rileva ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nella liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito e la sua dimensione derivano dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, non dalla domanda formulata nel giudizio di ottemperanza.
- Quando il giudicato pecuniario è rimasto ineseguito e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo è decorso, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'Amministrazione il pagamento entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- I conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'importo da corrispondere deve essere determinato in sede esecutiva sulla base del giudicato, delle disposizioni di legge sulla decorrenza e misura degli interessi e dei pagamenti eventualmente già effettuati.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'ordine di pagamento può comprendere, se aventi titolo nel provvedimento giudiziale, gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione, oltre agli interessi maturati successivamente alla proposizione del ricorso nei limiti previsti dal titolo e dalla legge.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico la cui attività commissariale rientri nei compiti istituzionali connessi alla gestione della spesa pubblica; in tale ipotesi non è dovuto uno specifico compenso per l'incarico.
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