Sentenza del 29/04/2015 n. 8670 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibili gli appelli del contribuente ritenendo omesso il deposito di una copia dell'appello presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. B.A. ha impugnato la decisione sostenendo di avere invece depositato la copia dell'appello presso la segreteria della CTP di Rieti, cioè la commissione che aveva pronunciato la sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha inoltre contestato l'accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo l'assenza della prova di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli presunti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo invece fondato il primo motivo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Dalla ricevuta agli atti risultava che il contribuente aveva depositato il 21 dicembre 2006 la copia dell'appello presso la CTP di Rieti, adempiendo così all'onere previsto dall'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa rinviata ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e non è stato esaminato nel merito.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2
Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
L'obbligo di deposito della copia dell'appello deve essere adempiuto presso la segreteria della commissione tributaria che ha emesso la sentenza impugnata. Il corretto adempimento impedisce che l'appello venga dichiarato inammissibile per tale ragione.
D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito dalla L. n. 427 del 1993
La norma è stata invocata dal contribuente con riferimento all'accertamento basato sugli studi di settore e alla necessità di dimostrare gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi. La Corte non ha esaminato il motivo perché assorbito dall'accoglimento del primo.
Art. 360 c.p.c., n. 3
È stato indicato quale parametro processuale per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme richiamate.
Massime di principio
- Quando la legge prevede il deposito di un atto a pena di inammissibilità, occorre verificare con precisione sia il termine sia l'ufficio competente: il deposito deve normalmente essere effettuato presso la segreteria dell'organo che ha emesso la decisione impugnata.
- Una dichiarazione di inammissibilità fondata sull'asserita omissione di un adempimento processuale può essere superata mediante la produzione di ricevute o altri documenti idonei a dimostrare che l'adempimento è stato effettivamente eseguito.
- Se la sentenza viene cassata per un errore processuale, le questioni di merito eventualmente dedotte possono essere dichiarate assorbite e dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio.
- Nel caso di accertamenti basati sugli studi di settore, la contestazione può riguardare la mancata dimostrazione di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli presunti; tuttavia tale questione viene esaminata solo se il ricorso supera i preliminari requisiti processuali.
- La legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze può essere esclusa quando l'atto o la controversia riguardano esclusivamente l'Agenzia delle Entrate, soggetto normalmente competente nei rapporti tributari specifici.
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